Toscana
Vaccinazioni, sul sito della Regione tutte le nuove disposizioni per la Toscana
L’obiettivo delle nuove disposizioni in materia di vaccinazioni è recuperare e mantenere i livelli di copertura vaccinale ottimali già raggiunti negli anni scorsi, anche nella nostra regione, e che oggi registrano un significativo calo al di sotto della soglia considerata di sicurezza dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (95%).
Un buon livello di copertura vaccinale infatti limita la diffusione di alcune importanti infezioni, garantendo così anche la protezione indiretta di coloro che per motivi di salute non possono essere vaccinati: è la cosiddetta immunità di gregge.
Queste le novità rilevanti introdotte dalla legge e recepite dalla Regione Toscana.
Vaccinazioni obbligatorie
Le vaccinazioni obbligatorie passano da 4 a 10. Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, sono obbligatorie e gratuite, in base alle indicazioni per età previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita, le seguenti vaccinazioni:
Per i nati dal 2001 al 2016:
– Anti-poliomielitica
– Anti-difterica
– Anti-tetanica
– Anti-epatite B
– Anti-pertosse
– Anti-Haemophilus Influenzae tipo B
– Anti-morbillo
– Anti-rosolia
– Anti-parotite
Per i nati dal 2017:
– Anti-poliomielitica
– Anti-difterica
– Anti-tetanica
– Anti-epatite B
– Anti-pertosse
– Anti-Haemophilus Influenzae tipo B
– Anti-morbillo
– Anti-rosolia
– Anti-parotite
– Anti-varicella
La vaccinazione contro la varicella, che è obbligatoria per i nati dall’anno 2017, viene somministrata dopo il compimento dell’anno di età.
Le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite ed epatite B erano già obbligatorie. L’obbligatorietà delle vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e varicella è soggetta a revisione triennale in base ai dati epidemiologici e al livello di copertura vaccinale raggiunto.
Sono fortemente raccomandate e per questo offerte attivamente e gratuitamente ai nuovi nati le vaccinazioni anti-meningococco C, anti-meningococco B, anti-pneumococco, anti-rotavirus.
Esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni
Sono esonerati dall’obbligo vaccinale in maniera definitiva coloro che hanno già contratto la malattia, comprovata dalla notifica del medico o dagli esiti dell’analisi sierologica.
Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale i genitori/tutori/soggetti affidatari del minore, sono convocati dall’Azienda USL competente per un colloquio durante il quale saranno fornite le informazioni necessarie per l’avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni non effettuate.
In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Non incorrono nella sanzione i genitori/tutori/affidatari che provvedono nei termini indicati dall’Azienda USL all’atto della contestazione, a far somministrare al minore la vaccinazione (o la prima dose del ciclo vaccinale), a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto della tempistica stabilita dalla scheda vaccinale per età.
Cosa fare per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e a scuola
Per l’anno scolastico 2017-2018, per i minori da 0 a 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati, dovrà essere presentata alle scuole, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie, idonea documentazione che attesti alternativamente:
– l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età
– l’esonero per immunizzazione naturale se la malattia è stata contratta
– l’omissione per motivi di salute
– il differimento della vaccinazione per condizioni cliniche che controindichino temporaneamente la vaccinazione
– l’avvio del percorso di recupero delle vaccinazioni con formale richiesta di vaccinazione all’Azienda USL competente (prenotazione dell’appuntamento) La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste per età può essere sostituita dalla dichiarazione del genitore/ tutore/affidatario – resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 – autocertificazione. In questo caso il genitore è comunque tenuto a presentare successivamente la documentazione necessaria.
Come ottenere la documentazione richiesta
Scadenze per la presentazione della documentazione
Mancata presentazione della documentazione nei termini previsti
La mancata presentazione della documentazione richiesta è segnalata all’Azienda USL per gli adempimenti di competenza.
I minori da 0 a 6 anni non potranno essere ammessi a frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia incluse quelle private non paritarie, in quanto la presentazione della documentazione richiesta costituisce, in questo caso, requisito per l’accesso.
Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola dell’obbligo (scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e ai centri di formazione professionale.
Tutele nei confronti dei minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute
Entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno segnalate all’Azienda USL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Adempimenti per gli operatori sanitari e scolastici
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge gli operatori scolastici, sanitari e socio sanitari, devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie di competenza, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 28/12/2000, comprovante la propria situazione vaccinale.
Per vaccinarsi
Per prenotare una vaccinazione è possibile rivolgersi all’azienda USL competente o al pediatra di famiglia.
Sulle pagine del sito, i Centri vaccinali Asl per Asl.