Pastore dell’intero gregge del Signore è il Vescovo della Chiesa di Roma, nella quale il Beato Apostolo Pietro, per sovrana disposizione della Provvidenza divina, rese a Cristo col martirio la suprema testimonianza del sangue. È pertanto ben comprensibile che la legittima successione apostolica in questa Sede, con la quale « a causa dell’alta preminenza deve trovarsi in accordo ogni Chiesa »,(1) sia stata sempre oggetto di speciali attenzioni. Proprio per questo i Sommi Pontefici, nel corso dei secoli, hanno considerato loro preciso dovere, non meno che specifico diritto, quello di regolare con opportune norme l’ordinata elezione del Successore. Così, ancora in tempi a noi vicini, i miei predecessori san Pio X,(2) Pio XI,(3) Pio XII,(4) Giovanni XXIII (5) e da ultimo Paolo VI,(6) ciascuno nell’intento di rispondere alle esigenze del particolare momento storico, provvidero ad emanare in proposito sagge e appropriate regole, per guidare l’idonea preparazione e l’ordinato svolgimento del consesso degli elettori a cui, per la vacanza della Sede Apostolica, è demandato l’importante ed arduo ufficio di eleggere il Romano Pontefice.