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TFS e TFR: quali sono le differenze e come funzionano

La principale differenza, seppure non la sola, riguarda il fatto che il TFS, ossia il Trattamento di Fine Servizio, è destinato esclusivamente ai lavoratori pubblici e statali il cui contratto di lavoro a tempo indeterminato ha una datazione anteriore al 31 dicembre 2000, mentre il TFR o Trattamento di Fine Rapporto riguarda sia i lavoratori dipendenti del settore privato sia quelli del settore pubblico e statale il cui contratto di lavoro è stato sottoscritto dopo il 1° gennaio 2001. Questa, come detto, non è l’unica differenza tra i due tipi di trattamento economico in quanto a variare sono anche le modalità di calcolo e di versamento.

Di seguito analizzeremo più nel dettaglio le caratteristiche del TFS e del TFR e scopriremo come funzionano e come vengono erogati.

TFS per dipendenti pubblici e statali: di cosa si tratta

Se siete dei dipendenti pubblici o statali con un contratto a tempo indeterminato firmato in data antecedente al 31 dicembre 2000, alla cessazione del rapporto di lavoro otterrete il Trattamento di Fine Servizio. Sotto questo termine vengono inclusi tre tipi di trattamento economico, ognuno riconosciuto a specifiche categorie di lavoratori:

–        l’IBU o Indennità di Buonuscita

–        l’IPS o Indennità Premio di Servizio

–        l’IA o Indennità di Anzianità.

I contributi delle prime due gravano, in determinate percentuali, sia sul datore di lavoro che sul lavoratore stesso, mentre la terza, l’Indennità di Anzianità, risulta a carico esclusivo del datore di lavoro.

L’ammontare della somma riconosciuta al lavoratore viene calcolata sulla base dell’ultimo stipendio ricevutobanche che anticipano il tfs a dipendenti pubblici e statalitrattamento di fine servizio.

Che cos’è il Trattamento di Fine Rapporto

A differenza del Trattamento di Fine Servizio, il TFR viene riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti del comparto privato, ma anche del comparto pubblico o statale il cui contratto sia stato sottoscritto a partire dal 2001.

Il TFR prevede delle trattenute mensili in busta paga e per questo motivo può essere inquadrato come uno stipendio differito, accantonato mese dopo mese, il quale spetterà al lavoratore al termine del contratto di lavoro. Questo significa che il Trattamento non è riservato esclusivamente ai lavoratori che raggiungono l’età pensionabile, ma anche a quelli che, per i più svariati motivi, sia in seguito a licenziamento che a dimissioni, si trovano a interrompere il rapporto lavorativo. Anche chi ha un contratto a tempo determinato della durata minima di 15 giorni ha diritto, allo scadere naturale del contratto o in caso di interruzione per altro motivo, al Trattamento di Fine Rapporto.

 Il lavoratore ha la possibilità di versare il TFR in un fondo pensione che gli consentirà di ottenere un’integrazione sulla pensione INPS.