Lettere in redazione
Telefonia, proposte assillanti e ingannevoli
In questi ultimi tempi mi capita spesso di ricevere per telefono proposte di aderire a questa o a quella compagnia telefonica o a questo o a quel servizio (adsl, tariffe particolari). Ora, a parte la scocciatura di ricevere queste telefonate sempre all’ora di cena (tra le 20 e le 21), mi sembra che spesso le ragazze dei call center (le voci sono sempre giovanili) cerchino di carpire il consenso, anziché fare semplicemente pubblicità ad un prodotto da vendere. Pochi giorni fa, ad esempio, ho ricevuto la chiamata di una ragazza che parlando a velocità stratosferica, mi ha chiesto se ero d’accordo a non pagare più il canone Telecom, grazie alla superofferta della sua compagnia telefonica, riservata ai vecchi abbonati Telecom e giù a decantare meraviglie, tanto che se alla fine non avessi detto «sì, lo voglio», sarei stato proprio un cretino. Io alla fine ho detto «no grazie», ma ad un anziano sarebbe riuscita ad estorcere un sì? Non sarebbe il caso che le Authority mettessero regole chiare in questo settore?
Questo tipo di vendite a distanza, sono regolamentate dal «Codice del consumo» (decreto legislativo 206/2005) agli articoli 50 e seguenti. Senza entrare nei dettagli, ricordo che il consumatore ha comunque il diritto di recesso entro 10 giorni. E se non si fosse in grado di esercitarlo perché non ci è stato detto come farlo e a chi rivolgersi, i 10 giorni decorrono a partire dal giorno in cui si avranno queste informazioni. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che a dire il vero non ha mai brillato per coraggio e iniziativa, ha poi emanato, con la delibera 664/06/CONS. del 23/11/06, un regolamento che si applica specificamente a questo settore. In particolare prevede che in caso di contatto telefonico l’operatore specifichi, all’inizio e al termine di ogni conversazione, il nome dell’azienda per conto della quale sta chiamando, nonché il proprio nome e cognome. Se durante la telefonata viene concluso un contratto dev’essere fornito il numero di pratica assegnato e i recapiti ai quali poter chiedere maggiori informazioni. L’acquisizione del consenso informato deve avvenire con la registrazione integrale della conversazione telefonica (che l’utente deve autorizzare!), e l’invio al recapito indicato dall’utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti. Il divieto di sospendere il servizio a fronte del mancato o ritardato pagamento.
Ma al di là di queste norme, che è bene sapere, mi sento di dare un consiglio. Questo tipo di proposte se condotte correttamente sono del tutto legittime, ma evitate sempre di dare il vostro consenso per telefono. Se quello che vi viene proposto vi sembra davvero interessante, chiedete che vi venga mandato a casa solo del materiale informativo. Potrete così leggere con attenzione tutte le clausole del contratto che per telefono nessuno vi legge. E prendere una decisione più motivata, magari facendo anche qualche confronto con altri operatori. E occhio alla bolletta dopo ogni offerta telefonica. Non dovrebbero farlo, ma qualche volta succede che vi appioppino servizi non richiesti con relativi canoni. In tal caso reclamate subito con il gestore, chiedendo l’immediata sospensione del servizio non richiesto e la restituzione di quanto pagato in più.
Società telefoniche e call center, spiega una nota, dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l’Autorità già entro il prossimo 5 luglio sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007. Il Garante, prosegue la nota, si è riservato di adottare provvedimenti più drastici in caso di mancato adempimento, quali blocchi o divieti. In particolare, gestori e call center dovranno interrompere l’uso indebito di numeri telefonici raccolti e utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati, regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all’utilizzo dei dati per scopi pubblicitari, nonché informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso.
Gestori e call center dovranno inoltre registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati, interrompere l’utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci) ed effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center. I provvedimenti, spiega ancora la nota del Garante, sono stati adottati in base all’esito di un’intensa attività ispettiva effettuata nei mesi scorsi in tutta Italia nei confronti dei principali gestori telefonici e call center, avviata anche sulla base delle innumerevoli segnalazioni giunte dai cittadini. Le ispezioni degli uffici del Garante, in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, hanno infatti accertato trattamenti illeciti di dati personali e comportamenti non corretti nei confronti degli utenti, nonostante i richiami del Garante e lo specifico provvedimento generale adottato lo scorso anno dall’Autorità proprio per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate effettuate per fini promozionali o per vendere direttamente prodotti e servizi, il cosiddetto ”teleselling”.