«La sentenza con la quale il Tar della Toscana dà ragione alla Regione e permette al parco eolico di Scansano di proseguire la sua attività, conferma la validità della procedura seguita dai nostri uffici ed è una buona notizia per chi, come noi, intende favorire lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dell’ambiente e del territorio». Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, commenta così la decisione della seconda sezione del Tar della Toscana che ha depositato ieri la sentenza con la quale respinge i ricorsi presentati da Iacopo Biondi Santi con la sua azienda agraria Montepò srl e da Italia Nostra contro l’autorizzazione rilasciata dalla Regione nel febbraio 2009 e stabilisce quindi che i dieci aerogeneratori del parco eolico di Poggi Alti nel Comune di Scansano, attualmente il più grande della Toscana con i suoi 20 megawatt di potenza installata, possono continuare a produrre energia sfruttando la forza del vento.I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto in parte inammissibile e in parte hanno rigettato i ricorsi presentati contro la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Parco eolico Poggi Alti srl e il Comune di Scansano, che però non si era costitutito in giudizio.Il 5 febbraio del 2009 il dirigente del settore energia e miniere della Regione aveva firmato il decreto con il quale rilasciava l’autorizzazione in sanatoria al funzionamento dell’impianto eolico Parco eolico Poggi Alti srl situato nel comune di Scansano. Contro quel decreto i ricorrenti si erano rivolti al Tar, che adesso ha dato loro torto. Il Tribunale amministrativo ha in fatti ritenuto sufficiente l’effettuazione della procedura di verifica ambientale (screening) non ritenendo necessaria la Valutazione di impatto ambientale: lo stesso giudizio già espresso dal Consiglio di Stato. Anche il secondo motivo di ricorso (la presunta mancata considerazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto) è stato ritenuto infondato, in quanto la zona è da considerarsi di non rilevante pregio ambientale. Stessa infondatezza per la lamentata esclusione dal procedimento amministrativo, cioè per il terzo motivo di ricorso. I giudici hanno rilevato che lo screening non prevede comunicazioni di avvio del procedimento e che comunque i ricorrenti erano stati messi in grado di conoscere l’esistenza del nuovo iter. Ugualmente infondato anche il quarto motivo di ricorso, cioè il fatto che la Regione ha riconfermato il monitoraggio ex post dell’avifauna, sul quale il Consiglio di Stato aveva rilevato la mancanza d i un’adeguta motivazione. Le prescrizioni in merito (un monitoraggio di tre anni con possibilità di fermare le pale qualora la mortalità degli uccelli e dei chirotteri superi le soglie di legge) dettate dalla Regione sono state infatti ritenute sufficientemente motivate e valide, anche perchè confortate dai dati acquisiti prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto. E proprio questo, che è il punto centrale della sentenza, conferma il corretto operato degli uffici regionali anche rispetto alla scelta del monitoraggio dell’avifauna successivo all’entrata in funzione del parco, anche se questa scelta in un primo tempo non era accompagnata da un’adeguata motivazione.Per tutti questi motivi la seconda sezione del Tar della Toscana ha in parte dichiarato inammissibili i ricorsi e in parte li ha respinti, compensando le spese di giudizio. (cs-Tiziano Carradori)