Toscana
Studenti stranieri, il diritto allo studio
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado (rilasciati, eventualmente con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione).
I minori soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa tendendo conto: del curriculum scolastico dello studente e dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno.
Riguardo l’inserimento degli alunni stranieri è preferibile distinguere quelli di recente immigrazione da quelli il cui arrivo in Italia è più remoto.
L’assegnazione degli alunni alle singole classi implica, comunque, anche una prima ricognizione del livello di maturità culturale. Le prove per conoscere il livello di conoscenza della lingua italiana devono essere effettuate non in funzione selettiva, bensì ai fini della programmazione mirata delle attività didattiche.
Qualora si presentino più alunni immigrati, il collegio dei docenti deve ripartire gli alunni stranieri in ragione di qualche unità per classe, per agevolare la naturale integrazione linguistica con gli alunni italiani e per evitare che essi rifluiscano in un piccolo gruppo che potrebbe isolarsi.vPoiché la scuola dell’obbligo ha come obiettivo educativo una sempre più acuta sensibilità al significato di una società multiculturale sono previste specifiche attività di educazione interculturale (anche in assenza di alunni stranieri) dirette alla valorizzazione, all’accettazione e alla comprensione delle peculiarità delle diverse etnie.
Particolare attenzione la legge riserva alla formazione degli adulti anche per il conseguimento del titolo di studio della scuola dell’obbligo, all’integrazione di corsi seguiti nel Paese di origine, all’apprendimento della lingua italiana.
Gli Atenei stabiliscono entro il 31 dicembre di ogni anno il numero dei posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l’anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi.
Gli studenti stranieri titolari di borse di studio, assegnate per l’intera durata del corso universitario dal Ministero degli Affari Esteri italiano o dal Governo del Paese dello straniero, sono ammessi in soprannumero ai corsi universitari, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati.
Il numero massimo di stranieri da ammettere ai corsi universitari è determinato sulla base dei dati forniti dai singoli Atenei al Ministero dell’Università e della ricerca e le disposizioni per il rilascio del visto sono demandate ad una circolare (annuale) del Ministero degli Affari Esteri.
Gli studenti stranieri accedono come gli studenti italiani ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abilitativi.
La legge 18 dicembre 1951 n. 1551 prevede, in generale, la dispensa al pagamento della metà delle tasse, soprattasse e contributi per gli studenti stranieri appartenenti a famiglie residenti all’estero, i quali usufruiscono di borse di studio, istituite dallo Stato o da enti italiani che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.
I cittadini stranieri sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca in soprannumero rispetto al numero programmato per i cittadini italiani, nel limite della metà dei posti previsti dal decreto del Ministero dell’Università e della ricerca.
La stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in caso di assunzione di stranieri titolari di permesso per motivi di studio o formazione, e’ richiesta solo ai fini dell’eventuale conversione del permesso: le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico.
In caso di conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica è ammessa la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote di ingresso.
A tal fine, prima della scadenza del permesso di soggiorno per studio, l’interessato deve presentare, esclusivamente per via telematica, una specifica istanza (modello V2), ai fini della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.