Opinioni & Commenti
Statuto regionale, una buona base ma con tante incognite
La Commissione statuto istituita all’interno del Consiglio regionale ha finalmente licenziato una prima bozza del nuovo statuto regionale, che dovrà essere completata nelle parti mancanti e sottoposta al Consiglio regionale per la discussione ed approvazione. E’ questo un passaggio da molti e da molto tempo atteso, tenendo conto che l’esigenza di rinnovare lo statuto regionale discende in prima battuta dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, e successivamente dalla legge costituzionale n. 3/2001 che, come noto, ha interamente ridisegnato il sistema delle autonomie (regionali e non solo).
Il testo presentato si presenta almeno sotto l’aspetto tecnico – come un prodotto ben fatto, strutturato in modo organico e coerente, con alcune soluzioni che si muovono nel solco della tradizione almeno recente (penso fra tutte alla conferma dell’elezione diretta del Presidente della Giunta, oltre naturalmente a quella del Consiglio) con altre che cercano di offrire soluzioni innovative (si pensi, sempre ad esempio, alla previsione di ben quattro tipi possibili di referendum – deliberativo, abrogativo, consultivo, approvativo -, o alla previsione di una sorta di Corte costituzionale regionale, chiamata Collegio di garanzia).
Certamente non tutte le scelte sono condivisibili, così come su alcuni punti si poteva fare meglio, ma malgrado questo esso rappresenta senz’altro una buona base per iniziare una discussione e per confrontare le diverse soluzioni.
Detto questo, va tuttavia rilevato che alcuni punti particolarmente delicati – sono stati lasciati volutamente aperti (segno evidente della difficoltà di arrivare ad un accordo soddisfacente): fa un po’ specie, in tale ottica, che gli otto articoli dedicati ai diritti dei cittadini siano per il momento vuoti, nel senso che di essi è indicato il (solo) titolo e non il testo relativo. Tra tali titoli, alcuni fanno riferimento a diritti sociali sui quali è chiara la competenza regionale (abitazione, salute e ambiente, istruzione, lavoro, protezione sociale); un altro (diritto all’uguaglianza) non è ben chiaro come si ponga (o si porrà, quando ne verrà definito il contenuto) in relazione al principio costituzionale sancito per tutti i cittadini italiani dall’art. 3 della Costituzione; mentre altri due risultano, alla sola considerazione del titolo, difficili da decifrare (diritto alla conoscenza e diritti familiari), sebbene quest’ultimo non faccia presagire molto di positivo, specie nell’evidente implicita volontà di parificare alla famiglia le (o alcune tra le) altre forme di convivenza.
Questo insieme di articoli ancora da scrivere contribuirà a definire, unitamente all’unico finora definito, il Titolo II dello statuto, che con rubrica che darà luogo a non poche discussioni viene chiamato Identità toscana. Di tale identità sono al momento definiti i caratteri essenziali, che attengono tra gli altri – al dialogo e all’integrazione tra i popoli e le diverse etnie, alla promozione dei diritti umani e alla diffusione della cultura della pace, al sostegno e allo sviluppo dei principi di solidarietà, anche attraverso la piena valorizzazione del volontariato, alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesistico, ambientale, artistico, storico e culturale della Toscana, alla realizzazione di un sistema regionale delle autonomie.