Toscana
Sicurezza, il «pacchetto» della discordia
La norma più controversa dell’intero progetto, quella che dovrebbe punire con il carcere da sei mesi a quattro anni, l’immigrazione clandestina, è stata relegata nel limbo del Parlamento cui l’esecutivo ha affidato il disegno di legge.
Affitti
Nuove norme per contrastare l’immigrazione clandestina: confisca degli appartamenti affittati agli irregolari.
È punito, infatti, con la reclusione da sei mesi a tre anni colui che affitta un immobile ad un cittadino straniero sprovvisto del permesso di soggiorno. La sentenza irrevocabile di condanna comporta, altresì, la confisca dell’appartamento.
Fino ad oggi, non è mai stato reato affittare case ai clandestini, perché la legge non prescriveva al padrone di casa di esigere l’esibizione del titolo di soggiorno dello straniero, ma unicamente di richiedere un documento di identità valido, normalmente il passaporto.
L’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione) prescrive soltanto di denunciare l’ospitalità data allo straniero all’autorità locale di pubblica sicurezza, ma tutto questo senza il minimo riguardo all’esistenza o meno, di un regolare permesso di soggiorno per qualsiasi motivo.
Ed invero, anche la Corte di Cassazione penale (si veda, ad esempio, la sentenza 46070/2003) ha statuito che la concessione di un alloggio ad una persona in condizione irregolare non costituisce reato, a meno che non sia praticato un canone d’affitto esorbitante rispetto al canone normalmente praticato alle persone regolari e quindi non si ricavi in maniera evidente dal comportamento del soggetto ritenuto responsabile che egli stia approfittando della condizione di illegalità dello straniero e, quindi, favorendo volontariamente e dolosamente la sua presenza irregolare sul territorio italiano.
Adesso, la scelta governativa di far rientrare nel reato di favoreggiamento anche la cessione onerosa (ma a prezzi di mercato) di un immobile allo straniero, sprovvisto del permesso di soggiorno, non pare felice per una serie di motivi: il titolo di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi, ma il contratto di locazione può essere stipulato anche il giorno successivo all’ingresso dello straniero in Italia.
Nei nuovi contratti di locazione sarà cura, pertanto, del locatore annotare anche il numero del permesso di soggiorno del conduttore e la relativa scadenza, ma il locatore non può ricordarsi di ogni scadenza del permesso di soggiorno ed essere costretto a risolvere giudiziariamente il contratto di affitto perché il conduttore non mostra il titolo di soggiorno rinnovato.
La procedura di inoltro delle domande di permesso di soggiorno elettronico tramite poste italiane comporta che in tantissimi casi i titoli di soggiorno sono già scaduti al momento della consegna (in alcuni casi, il poligrafico dello stato non produce nemmeno il documento).
Quindi, la nuova disposizione produrrà o una contrazione del mercato degli affitti verso i cittadini stranieri oppure un aumento di contratti di cessione di fabbricato, quali il comodato, che non prevedono, almeno sulla carta, passaggi di danaro ovvero i contratti di locazione saranno intestati a terze persone.
Cosa dire, inoltre, per i tanti stranieri che entrano in Italia per un soggiorno fino a tre mesi (ad esempio turismo) e sono esentati dalla richiesta del permesso di soggiorno: in questi casi come convincere il proprietario di casa che la legge non prevede più il documento rilasciato dalla Questura.
La nuova disposizione prevede la confisca dell’appartamento salvo che l’immobile appartenga a persona estranea al reato: se il conduttore subaffitta l’appartamento a stranieri clandestini, l’immobile rimarrà sempre nella disponibilità del proprietario.
Il nuovo articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il potere del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti è comunque previsto solo a fronte di motivati gravi pericoli, e non a fronte di eventi ritenuti gravi.
In casi di emergenza connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari dell’apertura al pubblico degli uffici.
La polizia locale avrà facoltà di accesso diretto alle banche dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sui veicoli e i documenti rubati.
L’iscrizione anagrafica dei cittadini (anche stranieri) è subordinata all’accertamento, da parte del Comune, delle condizioni igienico sanitarie dell’alloggio.
Il disegno di legge in materia di sicurezza contiene una disposizione chiaramente indirizzata ad evitare iscrizioni anagrafiche di più persone nello stesso alloggio e, quindi, sovraffollamento.
Viene, infatti, aggiunto un comma all’articolo 1 della legge n. 1228/54 per cui «l’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali (Comune o ASL), delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria dimora».
L’applicazione delle norma potrebbe creare non pochi problemi a coloro che intendono rinnovare il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari per il quale fino ad oggi è stato ritenuto sufficiente la produzione del certificato di stato di famiglia teso a dimostrare la condizione di convivenza con il familiare che ha in carico il nucleo familiare oltre alla sua documentazione reddituale.
È facile ipotizzare che per il futuro, la Questura, nell’ambito della sua discrezionalità, possa richiedere al cittadino straniero di produrre, oltre al certificato contestuale di famiglia e di residenza anche il certificato di idoneità dell’alloggio, fino ad oggi previsto nei soli casi della permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei casi di coesione familiare.
Le rimesse viaggiano anche attraverso altri canali ufficiosi ed ufficiali: gli autisti degli autobus che collegano l’Italia con l’Est Europa, le banche e gli uffici. Negli ultimi due casi si tratta di clientela regolare e, quindi, identificata.
Peraltro, il testo non tiene conto delle carta prepagate che acquistate in Italia consentono il prelevamento di danaro all’estero.
Tutti coloro che non hanno il permesso di soggiorno si faranno aiutare dal connazionale regolare che procederà all’acquisto della carta e ai successivi versamenti per consentire il normale flusso di danaro verso i parenti che dipendono dalle rimesse del lavoratore irregolare in Italia.
La mancata collaborazione del gestore dell’attività di money transfer porterà alla revoca dell’autorizzazione.
LE REAZIONI
A nostro avviso va fatto lo sforzo di segnalare la possibilità di strategie diverse che in parte sono già patrimonio, esperienze, sperimentazioni in atto dei soggetti sociali impegnati sul fronte della marginalità elaborando alcuni criteri e forme di intervento realizzabili. Se prendiamo il caso della tratta di esseri umani non possiamo non segnalare l’iniziale incapacità istituzionale a farsi minimamente carico del problema: per anni non «la tolleranza zero», ma la vera e propria omissione anche nel caso dello sfruttamento sessuale di ragazze minorenni è stata la normale attività di contrasto delle forze dell’ordine a livello nazionale. A fronte di un impegno significativo e crescente delle esperienze del volontariato e della cooperazione sociale.
Quindi il coinvolgimento delle comunità locali nell’individuazione e nella condivisione di strumenti idonei a superare quelle criticità che connotano alcuni ambiti territoriali è auspicabile, nella misura in cui assurga a contesto di promozione di quei percorsi di inclusione sociale nei quali Caritas Italiana e le Caritas diocesane credono profondamente e per i quali prestano sin d’ora la loro collaborazione.
«Da anni spiega il dossier si continua a pensare che i lavoratori stranieri da assumere aspettino dall’estero la loro chiamata, mentre in attesa di essere ufficialmente assunti, essi hanno già iniziato a lavorare in Italia».
«Le 540mila domande di assunzione del 2006 hanno reso necessario» un secondo decreto flussi per altri 350mila ingressi, aggiunge il Mlac, richiamando «le 700mila badanti irregolari che nelle case di molti italiani assistono anziani e bambini». Di qui l’auspicio che «i facili consensi» ricercati dalla politica «lascino il posto ad un approccio più rispettoso delle condizioni umane».
Si è introdotta con questa affermazione generale: «In Europa le politiche repressive, così come gli atteggiamenti xenofobi e intolleranti, contro l’immigrazione irregolare e minoranze indesiderate, sono una seria preoccupazione».
Poi il Commissario scende a fare nome e cognome: «Esempi di queste politiche e atteggiamenti sono rappresentati dalla recente decisione del Governo italiano di rendere reato l’immigrazione illegale e dai recenti attacchi contro i campi Rom a Napoli e a Milano». Non è stato un complimento per l’Italia quando ha proseguito elencando il Sud Africa per le recenti e cruente violenze xenofobe nonché «il disastro umanitario e dei diritti umani consumato in Somalia e altrove».
Immediata la reazione della Farnesina che ha espresso sorpresa per questo puntare il dito sull’Italia per un provvedimento che sarebbe già in atto in Francia, Germania e Inghilterra, tanto più che non si tratta di una legge già in vigore, ma di un progetto che deve passare al vaglio del Parlamento. Poco prima si era espresso anche il capo delegazione italiano a Ginevra, dichiarando che l’Italia «è da sempre in prima linea nella battaglia contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza».