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Scuola, ecco come cambia l’esame di stato

«La nuova prova di maturità per ora l’hanno data e superata brillantemente i senatori della Repubblica. Esprimo grande soddisfazione per questo sì con il quale viene restituita serietà ad una prova che rappresenta per tutti i ragazzi un appuntamento determinante per il proprio futuro». Così il Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, ha commentato, giovedì 16 novembre, l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge che riforma gli esami di Stato. Il disegno di legge, composto da tre articoli, passa adesso all’esame della Camera e, se verrà approvato in tempi brevi, potrebbe entrare in vigore già da quest’anno scolastico, anche se – essendo una legge delega – avrà poi bisogno dei decreti attuativi del ministro. La novità più importante è il ritorno alle commissioni miste, composte cioè in numero pari da commissari interni ed esterni alla scuola. Era stata la Finanziaria 2002 ad eliminare i commissari esterni, mantenendo come esterno solo il presidente. Le altre novità riguardano una diversa ripartizione del punteggio, norme più restrittive sia per gli “ottisti” che possono saltare per merito l’ultimo anno delle superiori, che per i privatisti. Soprattutto per questi ultimi si tratta di un “giro di vite” per impedire i cosiddetti “diplomifici”. In particolare non sarà più possibile – a meno di una deroga concessa dall’Ufficio scolastico regionale di appartenenza – andare a sostenere l’esame fuori della propria regione.

L’esame di maturità, che era stato per tanti regolato dalle norme della riforma Gentile, era cambiato radicalmente nel 1969 “sull’onda del movimento sessantottesco”, come si legge nella relazione al disegno di legge, che aveva di fatto superato “il valore selettivo della prova finale”. Con la legge 425 del 10 dicembre 1997 l’esame aveva subito una nuova riforma che prevedeva tra l’altro: commissioni miste di esterni ed interni; introduzione del meccanismo dei crediti, scolastici e formativi; particolari modalità di svolgimento della terza prova scritta, predisposta dalla commissione in stretta correlazione con il piano dell’offerta formativa; adozione di tecniche e modelli di certificazione in linea con quelli dei Paesi dell’Unione europea. Poi con la Finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), come si è detto, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, le commissioni d’esame diventarono tutte interne, con la sola eccezione del presidente. Meccanismo che viene giudicato negativamente nella relazione al disegno di legge Fioroni, perché avrebbe reso“i docenti sempre più autoreferenziali nella valutazione e nel proprio impegno di lavoro. Venuta meno l’occasione di confrontarsi con contenuti e impostazioni metodologiche diverse dalle proprie – si legge ancora nella relazione – i docenti hanno finito con l’appiattirsi su una didattica ripetitiva, priva di mordente culturale e professionale, oltre che di stimoli per gli studenti, oramai avvezzi purtroppo a dare tutto per scontato”. Altro problema evidenziato è l’alto numero di commissioni seguite da un solo presidente (di fatto tutte quelle allestite in un istituto).

Questi effetti negativi – sempre secondo il ministro Fioroni – sarebbero stati accentuati nelle scuole non statali, favorendo “il fenomeno delle abbreviazioni per merito. Studenti – in certi casi addirittura di intere classi – del penultimo anno di corso sono stati ammessi all’esame di Stato con una valutazione di otto decimi in ciascuna disciplina, senza avere quasi mai alle spalle un regolare corso di studi”.

Che l’esame fosse diventato sempre meno selettivo è confermato dai dati del ministero: si è passati dal 91,70 per cento di promossi del 1999, dal 94,30 per cento del 2000 e dal 95,8 per cento del 2001 (ultimo anno della composizione mista delle commissioni), al 97 per cento del 2002, fino al 97,8 per cento del 2005. La mancanza poi di uno scrutinio d’ammissione (bastava essere classificati in tutte le materie per essere ammessi, indipendentemente dal voto riportato) ha portato a “un’ammissione quasi d’ufficio, che si è poi tradotta, in sede d’esame, in una assoluzione indiscriminata e nel conseguimento generalizzato del diploma”.

La riforma Fioroni, prosegue la relazione al disegno di legge, ha pertanto lo scopo di “restituire dignità all’esame di Stato, per renderlo credibile sia di fronte alle università, che devono ritornare a dare il giusto valore al voto dei diplomi, sia di fronte al mondo del lavoro, che a buon diritto richiede trasparenza nella corrispondenza tra le competenze effettivamente acquisite dal diplomato e la votazione a lui attribuita in sede di esame”.

Ecco in sintesi tutte le novità introdotte.

TORNA L’AMMISSIONE – Per l’ammissione all’esame occorre superare lo scrutinio finale con l’obbligo di aver saldato i debiti contratti negli anni precedenti (tranne che per questo e il prossimo anno scolastico).

PERCORSI ABBREVIATI – Il meccanismo di abbreviazione per merito diventa più rigoroso: per poter saltare l’ultimo anno delle superiori bisogna aver conseguito il voto di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno, e la media di sette decimi nei due anni antecedenti, oltre a non aver mai ripetuto

COMMISSIONI D’ESAME – Ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con massimo di 6 commissari, interni ed esterni in egual misura, oltre al presidente esterno (che potrà essere anche un professore o un ricercatore universitario), al quale sono affidate non più di due commissioni-classe; è assicurata la presenza di commissari delle materie della prima e seconda prova scritta; in ogni classe non potranno esserci più di 35 candidati; i compensi per i commissari sono a carico dello Stato; dopo due anni consecutivi non si può essere presidenti o commissari esterni nella stessa scuola.

PROVE D’ESAME – Rimangono le tre prove scritte, di cui la prima di italiano, ma negli istituti tecnici, professionali ed artistici la seconda diventa più tecnico-pratica con possibilità di svolgimento in laboratorio e anche in più di un giorno; la terza prova, predisposta dalla Commissione d’esame, sarà più strettamente collegata al piano dell’offerta formativa attuato da ciascuna scuola. Il Ministero indicherà entro il 10 di aprile di ciascun anno le materie della seconda prova e le caratteristiche della terza prova scritta. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

PUNTEGGIO – Il voto rimane espresso in centesimi ma cambia la ripartizione: 25 punti max per il credito scolastico (5 in più), 30 per il colloquio (5 in meno) e 45 per le prove scritte; ll punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. La Commissione può aggiungere 5 punti ai candidati che abbiano un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode.

AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’ – Un successivo decreto del ministro dovrà stabilire una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;

INCENTIVI AI MERITEVOLI – Un successivo decreto del ministro stabilirà per i più meritevoli incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi e definirà le modalità di certificazione del risultato di eccellenza. A questo scopo sono destinati 5 milioni di euro.

ORIENTAMENTO – Sono previsti percorsi di orientamento nell’ultimo anno di studi che permetteranno agli studenti di scegliere con più consapevolezza il corso di laurea idoneo, anche con la partecipazione in classe di docenti universitari.

PRIVATISTI – Per evitare gli “esamifici” arriva il vincolo del possesso della residenza nella località dell’istituto scolastico scelto quale sede d’esame per i candidati esterni; l’eventuale deroga è riservata al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza del candidato. Per essere ammessi all’esame occorre provenire da istituti in cui funzionino interi corsi di studio. E’ necessario superare un esame d’ammissione all’esame di Stato, con almeno i sei decimi in tutte le prove d’esame. I privatisti non potranno essere più del 50% di ogni singola commissione d’esame; commissioni composte da soli candidati esterni possono essere costituite, con autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, soltanto presso istituti statali e in numero non superiore ad una unità o a due in presenza di corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

La legge di riforma della prova d’esame per la maturità è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 19 dicembre 2006

Il disegno di legge (dalla banca dati del Senato)

La scheda del provvedimento (dal sito della Camera)

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LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA PER LA MATURITA’ 2007