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SANITÀ: TEST SANGUE E URINE ARRIVANO IN FARMACIA, DECRETO IN G.U.

(ASCA) -Test del sangue, delle urine e della gravidanza, ma anche dispositvi per la misurazione della pressione arteriosa e spirometria. Sono alcuni degli esami che sbarcano in farmacia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro della Salute Ferruccio Fazio sulle prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi per “test autodiagnostici”. Il decreto è composto da nove articoli che spiegano i test che i cittadini potranno effettuare nelle farmacie. Si chiarisce all’articolo 1 che è vietato “l’utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi”. All’articolo 2 vengono elencati i test disponibili: dalla misurazione glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per la misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito. E ancora: test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone Fsa nelle urine e test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci. Non solo. L’articolo 3 spiega quali sono i dispositivi strumentali utilizzabili presso le farmacie: dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa; dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria; dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno. E ancora: dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali; dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali. Ma si chiarisce anche che “il ministero della salute, previo accordo con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotta delle linee guida sull’utilizzo dei dispositivi cui le farmacie saranno tenute ad adeguarsi entro sessanta giorni dalla loro emanazione”. In ogni caso, presso le farmacie sono “altresì utilizzabili dispositivi semiautomatici per la defibrillazione”. Nell’articolo 4 vengono descritte le condizioni di applicazione. Dunque, si legge, “le farmacie pubbliche e private per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo fruiscono delle prestazioni”, utilizzano “spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali”. Le attività erogate “devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali, nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge, e sotto la vigilanza dei preposti organi regionali”. Il personale sanitario addetto al supporto dell’esecuzione degli esami “deve essere in possesso delle conoscenze necessarie per l’esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un corretto funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale delle apparecchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi all’utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale”. L’articolo 5 definisce le responsabilità del farmacista titolare o del direttore responsabile della farmacia in merito alla corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati e all’inesattezza dei risultati analitici. L’articolo 6 illustra gli obblighi formativi spiegando che “il farmacista ha l’obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l’indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti” e “mette a disposizione dell’utente il dispositivo per ‘test autodiagnosticò fornendo i suggerimenti idonei all’impiego”. Il farmacista “deve altresì informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere verificati con il medico prescrittore, che indicherà le opportune iniziative terapeutiche”. Infine, l’articolo 7 definisce le aziende sanitarie territorialmente competenti, l’articolo 8 la remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi e l’articolo 9 stabilisce l’entrata in vigore. “Il presente decreto – si legge – sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il 15* giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.