Vita Chiesa

SACERDOTI, LE NUOVE FACOLTÀ CONCESSE DAL PAPA ALLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

“Non una semplificazione delle procedure o una procedura semplificata, ma uno strumento giuridico in continuità e coerenza con il diritto canonico vigente. Né tantomeno una procedura che si applica automaticamente, ma che si segue solo in taluni e ben circostanziati casi, a prudente giudizio della Sede Apostolica”. Così mons. Mauro Piacenza, segretario della Congregazione per il clero, spiega – in un’intervista alla Radio Vaticana – il senso delle “facoltà speciali” concesse, il 30 gennaio scorso, dal Papa alla Congregazione. In precedenza, dice mons. Piacenza, “facoltà speciali sono state concesse anche ad altri Dicasteri”. In questo caso, precisa il segretario della Congregazione, le “facoltà speciali” servono per affrontare le “situazioni anche di grave indisciplina da parte del clero, nelle quali i tentativi di superamento posti in atto non risultano efficaci e la situazione rischia di protrarsi eccessivamente, con grave scandalo dei fedeli e danno al bene comune”. Va tenuto conto, aggiunge mons. Piacenza, che “la larghissima maggioranza dei sacerdoti vive serenamente, nel quotidiano, la propria identità e svolge fedelmente il proprio ministero. Soltanto che, in casi particolari, la Santa Sede interviene in via sussidiaria, per riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e fare emendare il reo”. Nel concreto, spiega mons. Piacenza, le “facoltà speciali” permettono “innanzitutto di trattare i casi di dimissione dallo stato clericale «in poenam», con relativa dispensa da tutti gli obblighi decorrenti dall’ordinazione, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella condotta di vita irregolare e scandalosa; e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il sesto Comandamento”. Inoltre, aggiunge il segretario della Congregazione, “è prevista la speciale facoltà di intervenire per infliggere una giusta pena o penitenza per una violazione esterna della legge divina o canonica; in casi veramente eccezionali ed urgenti, e di mancata volontà di ravvedimento da parte del reo, si potranno anche infliggere pene perpetue, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, qualora le particolari circostanze lo richiedessero. Naturalmente ogni eventuale caso dovrà essere istruito per mezzo di un legittimo procedimento amministrativo, salvo il diritto di difesa che deve essere sempre garantito”. Infine, dice mons. Piacenza, “c’è la facoltà speciale di dichiarare la perdita dello stato clericale, dei chierici che abbiano abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi, e che persistano in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero”. In tutto ciò, conclude mons. Piacenza, non c’è alcun “automatismo”. (Sir)