Una divorziata (non risposata) può fare la madrina alla Cresima?
Mia figlia, pochi mesi dopo aver avuto un figlio fu abbandonata dal marito per un’altra donna. Quando lui chiese il divorzio, pretese che fosse «consensuale» e mia figlia, nonostante le proteste, alla fine accettò suo malgrado. Quando le fu chiesto di fare da madrina a una nipote che passava a Cresima, il parroco non accettò pur essendogli stata spiegata la situazione. Nel frattempo, mia figlia frequenta un’altra parrocchia dove il parroco, conoscendo la sua storia, le ha concesso di accostarsi ai sacramenti e le ha affidato anche incarichi parrocchiali, elogiandola per non essersi legata a nessun altro uomo. Da cosa derivano queste discordanze tra sacerdoti?
(Lettera firmata)
La vicenda familiare e personale che il lettore ci presenta di sua figlia, ci permette di aggiungere qualche osservazione su un tema che spesso viene riproposto. L’atteggiamento tenuto da questa persona, così come il padre riferisce, è quello di una moglie che alla fine ha ceduto alla volontà del marito, promotore della causa di divorzio. Non è stata la donna a ricercare il divorzio né a sostenerne le motivazioni. Il consenso da lei dato, almeno nel contesto delle nostre considerazioni, ha un significato prevalentemente formale. La moglie ha cercato di mantenere un comportamento meno litigioso in riferimento a un fine che comunque sarebbe stato raggiunto dal marito con maggiore dispendio di energie e di tempo. Un comportamento, pertanto, ininfluente rispetto al conseguimento del divorzio. Questa circostanza da sola non potrebbe essere considerata sufficiente né ragionevole per impedirle di ricevere la comunione o di essere ammessa all’ufficio di madrina.
Ritengo che non sia corretto entrare direttamente nella polemica sollevata dal lettore sulla decisione del parroco, conoscendo soltanto una e approssimativa versione dei fatti. Pertanto, questa ne risulterebbe la sede meno adatta. Aggiungo solo che i fedeli hanno il diritto di ricevere i sacramenti dai sacri Pastori (cf. can. 213) come pure «i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedono opportunamente, siano ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli» (can. 843) e, nello specifico del nostro argomento, «ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra comunione» (can. 912). Inoltre, tra le condizioni richieste per essere ammesso all’ufficio di padrino, il can. 874 §1 prescrive al n. 3 che questi «conduca una vita conforme alla fede e al compito che sta per assumere» e al n. 4 «che non sia colpito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata».
Viene, allora, da domandarsi – considerato l’accaduto che il lettore ci riferisce a proposito dell’incomprensione del parroco per questa donna divorziata suo malgrado, – quando in presenza del fallimento matrimoniale non è consentito comunicarsi. Dopo aver parlato in altre occasioni di alcuni insegnamenti del Magistero della Chiesa a proposito di situazioni matrimoniali fallite o irregolari, ritengo che sia utile ricondurre la spiegazione ai minimi termini rispondendo alla domanda su quali siano le condizioni in genere per ricevere la SS. Eucaristia. Tutti sappiamo fin dalle prime lezioni di catechismo che per comunicarsi occorre lo stato di grazia dopo essersi pentiti di un peccato eventualmente commesso, soprattutto se è grave, di aver fatto il proposito di non commetterlo più e, infine, di aver ricevuto l’assoluzione sacramentale.
Ciò detto, anche se una persona fosse stata la causa del fallimento del proprio matrimonio e del divorzio, non significa che debba considerarsi per sempre sotto il giogo del peccato e senza alcuna speranza, tantomeno deve essere questo il giudizio della comunità ecclesiale. Ogni pentimento autentico, prima di tutto di fronte a Dio, ha come esigenza interna la volontà di non ripeterlo e la riparazione del male commesso.
Purtroppo, nella maggior parte dei casi, la separazione coniugale e il divorzio coincidono con il venir meno della fedeltà al patto coniugale, mentre il sacramento del matrimonio, validamente celebrato, non potrà mai essere cancellato da nessuna potestà umana e da nessun atto successivo a esso contrario. Finché gli sposi sono in vita esso è una realtà permanente come pure l’obbligo di osservarne le proprietà essenziali dell’unità e dell’indissolubilità del vincolo.
Questo è il punto cardine della questione ovvero, la non disponibilità a conservare l’obbligo della fedeltà scaturito dal patto coniugale, anche se è intercorsa una sentenza di divorzio, corrisponde al mancato proposito di fuggire dal peccato, condizione necessaria perché il pentimento sia autentico. La conversione è cambiamento di vita.
Con questa semplice spiegazione giungo a tirare le fila della questione posta dal lettore per dire senza equivoci che sarebbe a dir poco paradossale ed estremamente ingiusto se una persona, già resa vittima innocente per un divorzio senz’altro subito, pur continuando a mantenersi fedele al patto coniugale, dovesse trovare ostacoli ad accostarsi alla comunione.
Non c’è dubbio, secondo quanto riferisce il lettore, che questa moglie lasciata dal marito conduca una vita di ininterrotta fedeltà coniugale e sia testimone di un’esistenza autenticamente cristiana. Queste persone dovrebbero essere presentate come modello, piuttosto che essere allontanate come pericolo di scandalo. Potrebbero diventare una catechesi vivente. Ma l’esperienza diretta dell’accaduto induce il lettore a presentare la «discordanza tra sacerdoti» come un fenomeno statistico. Un caso isolato non può essere generalizzato anche quando trova risonanza mediatica. Un sacerdote, soprattutto se è parroco, non è padrone del ministero affidatogli, ma «cooperatore» con il suo Vescovo della missione pastorale della Chiesa da essere, così, sempre in armonia e in spirito di comunione anche con gli altri sacerdoti del presbiterio.
La comunione ecclesiale, infatti, è uno dei principi fondamentali dell’ecclesiologia del Vaticano II che sempre deve essere salvaguardata e ha come contenuto la professione di fede, i sacramenti, il governo della Chiesa (cf. can. 205). Con poche righe il can. 529 §2 riassume la responsabilità che ha il parroco di favorire la comunione parrocchiale avendo come punto di riferimento sia la diocesi che il singolo fedele: «Il parroco [ ] collabori con il proprio Vescovo e con il presbiterio della diocesi, adoperandosi anche perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, sentendosi insieme membri della diocesi e della Chiesa universale, e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere tale comunione». La comunione ecclesiale coinvolge ogni fedele che troverà sempre la risposta più giusta e più vera nel bussare anche lui alla porta del proprio Vescovo, «chiamato a difendere l’unità della chiesa universale» e a vigilare «che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola e nella celebrazione dei sacramenti ecc.» (can. 392 §§1 e 2).