Sesto comandamento: cosa significa «non commettere atti impuri»?
Vorrei qualche chiarimento in merito al sesto comandamento, che generalmente viene indicato così: «Non commettere atti impuri». Le parole esatte del libro dell’Esodo però secondo la traduzione più recente sono «non commetterai adulterio», che indica una cosa ben precisa. Perché nella tradizione della Chiesa ha prevalso una formula generica, nella quale si possono far rientrare molte cose? Non è stato un modo per «andare oltre» le indicazioni che Dio aveva dato a Mosè?
Emanuele Miniati
Per comprendere in modo adeguato la questione e una sua possibile risposta, occorre anzitutto considerare i dati che ci vengono offerti dalla Sacra Scrittura.
Il due testi di Es 20 e Dt 5 che ci riportano il decalogo, sul sesto comandamento sono concordi nella formulazione: «non commetterai adulterio». In esso si escludono quindi le relazioni extraconiugali degli sposi. Il confronto con altri testi ci dice che questa proibizione però valeva in modo diverso per l’uomo e per la donna, giacché era ancora in vigore la poligamia. Quindi l’uomo poteva avere relazioni con donne libere (ma non quelle sposate) mentre per la donna era esclusa ogni relazione fuori dal matrimonio. Il comandamento non dice di più e non tocca altri aspetti riguardanti la sessualità. Esso è inteso a salvaguardare in modo chiaro la dignità del matrimonio come dono prezioso da custodire integro. È tanto vero che la sanzione per l’adulterio era addirittura la morte.
L’Antico Testamento però, attraverso la legislazione mosaica, si sofferma su altri aspetti della vita sessuale, condannando diversi abusi quali l’incesto in tutte le sue forme, l’impudicizia, la prostituzione, la pederastia, l’omosessualità praticata, la zoofilia. Anche qui le sanzioni sono molto pesanti.
Il Nuovo Testamento, a partire da Gesù, conferma l’intento della legislazione mosaica per ciò che riguarda il matrimonio e in particolare il sesto comandamento che proibisce l’adulterio, che viene addirittura radicalizzato. Ricordiamo le parole di Gesù: «chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con essa nel suo cuore». Il collegamento al nono comandamento è esplicito e quindi allarga il concetto di adulterio al desiderio di possedere una donna non propria. È un già primo indizio che il famoso «sesto» ha una possibile portata più larga di quella della lettera.
Se poi ci soffermiamo a considerare le lettere di San Paolo e in particolare le varie liste di vizi che egli ogni tanto enumera, siamo di fronte a una severa condanna e riprovazione di tutte le possibili deviazioni sessuali. Tanto per citare un esempio: «Non ingannatevi, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effemminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapinatori erediteranno il regno di Dio» (1Cor 6,8-10; cf. anche Rm 1,24-32; Ef 5,3-5; Gal 5,19-21; 1Tm 1,10).
È in base a questa mole di dati che la Chiesa di tutti i tempi ha sempre visto nel matrimonio o nella verginità consacrata i luoghi in cui la sessualità può essere vissuta nel suo intento originario e fecondo. Da una parte, nel matrimonio, la vita sessuale esprime l’unità delle due persone, la incrementa, e si apre al dono della vita nella generazione dei figli. D’altra parte, nella verginità consacrata, la sessualità, vissuta nell’astinenza e nella castità, indica ed esprime fattivamente l’origine e il fine di ogni amore nell’amore esclusivo di Dio e per Dio.
È quindi stato facile nel corso del tempo, anche se non con linguaggio sempre appropriato (e con una insistenza a volte fastidiosa e maniacale), far confluire tutte le possibili pratiche devianti della sessualità all’interno del sesto comandamento. In effetti, fuori dai rapporti coniugali all’interno dei quali la sessualità trova un suo preciso e naturale significato e una sua fecondità, l’uso della sessualità in tutte le sue forme, risulta essere «fuori luogo» e quindi oggettivamente peccaminoso. Le attenuanti possibili, come per ogni peccato, sono da valutare, ma nei fatti ogni atto sessuale posto fuori dal contesto matrimoniale risulta essere in senso lato (ma reale) un adulterio, cioè una lesione alla dignità del matrimonio per il quale la sessualità ha il suo contesto proprio.
Filippo Belli