La comunione ai divorziati: cosa dice «Amoris laetitia»
Ho avuto modo di prendere visione del recentissimo documento dei Vescovi della vicina Emilia-Romagna dal titolo «Indicazioni sul capitolo VIII dell’Amoris Laetitia», riguardante la controversa questione dell’ammissione alla piena comunione ecclesiale dei divorziati che hanno costituito una nuova unione di tipo coniugale. Il documento indica un percorso molto articolato, che coinvolge un sacerdote, una equipe di persone incaricate dal Vescovo, un cammino di servizio all’interno della comunità ecclesiale, finalizzato a compiere un discernimento della particolare situazione in cui si trova chi vive tale condizione «irregolare». Al termine di tale percorso, è lasciato alla valutazione personale se richiedere l’ammissione ai sacramenti, quindi la piena comunione ecclesiale, anche nel caso in cui, per il bene della nuova unione e per quello di eventuali figli, si è fatta la scelta di continuare a vivere «more uxorio» la nuova unione. Per chiamare le cose con il proprio nome, mi sembra che in tal modo si introduca, anche se in modo surrettizio, l’istituto del «divorzio cattolico».
Mario Fossi
Esattamente undici anni or sono, su questa Rubrica ci veniva posta la questione «Chi sposa un divorziato può fare la comunione?» In quell’occasione avevo sinteticamente illustrato la linea del Magistero della Chiesa e, segnatamente, l’insegnamento di san Giovanni Paolo II con l’Esortazione apostolica Familiaris consortio (FC) del 1981 e la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede «La comunione eucaristica a fedeli divorziati risposati» del 1994 a firma dell’allora Prefetto Card. Ratzinger con l’approvazione del Papa.
La domanda di oggi viene proposta alla luce della Esortazione apostolica Amoris laetitia (AL) di Papa Francesco, in particolare del capitolo VIII intitolato «accompagnare, discernere e integrare la fragilità» in ordine al possibile accesso ai sacramenti di un «divorziato che vive una nuova unione».
Il punto di novità introdotto dalla Familiaris consortio stava nella possibilità di accedere ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia anche per coloro che, trovandosi in situazione irregolare e irreversibile, assumevano l’impegno della continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi (FC, 84). Un altro punto fondamentale della Familiaris consortio per comprendere gli sviluppi successivi, ben presente anche nell’Amoris laetitia, è l’importanza della «legge della gradualità», o cammino graduale, guardando alla legge non come puro ideale da raggiungere in futuro, ma «come un comando di Cristo Signore a superare con impegno le difficoltà» (FC, 34).
Il capitolo VIII di Amoris laetitia, riferendosi ai divorziati in seconda unione, afferma che «in una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio […] ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa» (AL, 305). Questa affermazione è completata dalla nota 351 di Amoris laetitia in cui si legge: «In certi casi potrebbe essere anche l’aiuto dei sacramenti», per esempio, dato ai divorziati in seconda unione impossibilitati a mettere fine all’attuale legame e che hanno difficoltà a vivere la continenza, pur nel proposito sincero di vivere come fratello e sorella (AL, nota 329).
A fronte di alcune controverse interpretazioni, Papa Francesco, con lettera del 5 settembre 2016, si congratulava con il Delegato della Regione Pastorale di Buenos Aires per le linee guida elaborate dai Vescovi argentini sull’applicazione del cap. VIII di Amoris laetitia dichiarando nel contempo che «non sono possibili altre interpretazioni». Al documento veniva poi da lui riconosciuto il valore di interpretazione autentica (AAS 108[2016]1071-1074).
L’Esortazione Amoris laetitia riafferma preliminarmente, in continuità con il Vangelo e con il Magistero della Chiesa, l’indissolubilità del matrimonio cristiano (AL, 292); il divorzio come un male preoccupante anche per il numero crescente (AL, 246); le nuove unioni consolidate nel tempo e irreversibili, ma che non sono l’ideale proposto dal Vangelo (AL, 298). Scrive il Card. Antonelli: «La novità di Amoris laetitia sta nell’ampiezza di applicazione che viene data al principio della gradualità, [già presente nella Familiaris consortio], nel discernimento spirituale e pastorale dei singoli casi» (E. ANTONELLI, Per vivere l’Amoris laetitia, ed. Ares, p. 30).
La via caritatis è il percorso da condividere con quanti chiedono di essere accolti e accompagnati per discernere e integrare la loro condizione familiare di separati e divorziati risposati o divorziati conviventi, «la logica dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale» (AL, 299) e anche il fine. L’Esortazione Amoris laetitia non parla di permesso del sacerdote per accedere ai sacramenti, ma di processo di discernimento pastorale e personale accompagnato da un pastore (AL, 300), «dato che nella legge non c’è gradualità (FC, 34), questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa […] per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l’idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente “eccezioni”, o che esistano persone che possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori» e, inoltre, «che un determinato discernimento porti a pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale» (AL, 300).
L’opera di discernimento veniva caldamente sollecitata anche da san Giovanni Paolo II (FC, 84) per poter distinguere caso per caso e non cadere nell’equivoco di un accesso allargato ai sacramenti, «il grado di responsabilità non è uguale per tutti i casi, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi» (AL, 300). Tra questi casi, il più emblematico riguarda chi sente il peso della privazione dei sacramenti vivendo una seconda unione consolidata nel tempo, con figli, fedeltà, impegno cristiano, consapevolezza della propria situazione, ma con grande difficoltà a tornare indietro sentendo in coscienza di poter cadere in nuove colpe (AL, 298).
La meta del cammino di crescita, spiega il Card. Antonelli, «viene indicata come pienezza del piano di Dio, che per alcuni, se ne hanno la possibilità, potrebbe essere la celebrazione del matrimonio sacramentale, per altri l’uscita dalla situazione irregolare mediante l’interruzione della convivenza o almeno la pratica della continenza sessuale» (o.c., p. 58). In concreto, prosegue il Card. Antonelli, a proposito dell’ammissione alla Comunione, «per le coppie in situazione irregolare il cambiamento adeguato è il superamento della loro situazione, almeno con l’impegno serio della continenza, anche se per la fragilità umana si prevedono ricadute (AL, nota 364)» (o.c., p. 61). Tuttavia, come scrivono i Vescovi argentini nelle linee guida (n. 5) a proposito dell’impegno sincero di vivere la situazione irregolare nella continenza, «l’Amoris laetitia non ignora le difficoltà di questa scelta (AL, nota 329) e lascia aperta la possibilità di accedere al sacramento della riconciliazione, quando non si riesca a mantenere questo proposito (cf. nota 364, secondo gli insegnamenti di san Giovanni Paolo II al card. W. Baum del 22.03.1996)».
Questa apertura che in alcuni ambiti ha sollevato perplessità, come anche nel nostro lettore, è in realtà in stretta continuità con il Magistero di san Giovanni Paolo II: «Vale la pena di ricordare l’insegnamento di san Giovanni Paolo II il quale affermò che la prevedibilità di una nuova caduta “non pregiudica l’autenticità del proposito”» (AL, nota 364).
Compito della Chiesa è integrare tutti, cioè «aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale perché si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita» (AL, 297). Questo non può che avvenire attraverso il discernimento «dinamico» nel senso che «deve restare sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno» (AL, 303) e offrire una progressiva e più piena integrazione nella vita ecclesiale di persone in situazione di fragilità (AL, 299).
Francesco Romano