È valido il matrimonio tra due persone atee?
Vorrei porre una domanda sul matrimonio e sulla sua validità. Se un matrimonio è stato celebrato in Chiesa tra due persone atee, perché è tradizione che così si faccia per far contente le famiglie, è valido? Lo diventa comunque dopo qualche anno di matrimonio? O magari lo diventa dopo la nascita di figli? Mi piacerebbe capirlo, ma non ho riferimenti certi. La domanda si riferisce ad atei dichiarati, ma battezzati.
Lettera firmata
L’alta percentuale di matrimoni celebrati con rito canonico che ogni anno vengono dichiarati nulli e la diffusa e crescente disaffezione per il matrimonio che porta numerose coppie cristiane a fare la scelta della libera convivenza, interpellano prima di tutto noi che per fede siamo fermamente convinti che l’istituto del matrimonio sia insuperabile perché rientra nel disegno salvifico del Creatore e del Redentore, anche di fronte alle sfide estreme di oggi alla fede al punto che molti sembrano consegnarsi alla rassegnazione, ma ogni epoca ha sempre conosciuto le sue difficoltà. Per questo la Chiesa si è sempre impegnata ad approfondire lo studio di questo progetto divino sull’uomo, secondo le specifiche competenze di ciascuno, come servizio ai fedeli e alla verità che ci è stata rivelata. Facciamo tesoro della domanda della nostra Lettrice per tornare ad addentrarci in questa attuale, diffusa e cruda realtà.
La difficoltà a dare una risposta univoca al quesito è presente nelle stesse parole di Benedetto XVI quando il 25 luglio 2005 espose il problema parlando al clero della Valle d’Aosta e, pur riconoscendo che le situazioni sono sempre diverse tra loro, affermò che esiste «la situazione particolarmente dolorosa di quanti erano sposati in Chiesa, ma non erano veramente credenti e lo hanno fatto per tradizione e poi trovandosi in un nuovo matrimonio non valido, si convertono, trovano la fede e si sentono esclusi dal Sacramento». Il Papa ricorda che quando era Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, personalmente riteneva che un matrimonio celebrato senza fede potesse trovare qui «un momento di invalidità» e per questo invitò le Conferenze Episcopali a studiare il problema. Il Papa non da soluzioni concludendo di aver capito che «il problema è molto difficile e deve essere ancora approfondito».
Giovanni Paolo II nell’Allocuzione alla Rota Romana del 30 gennaio 2003 affermava che «un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale del matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale».
Questo passaggio dell’Allocuzione può essere compreso nel contesto dell’Esortazione post-sinodale Familiaris Consortio del 22 novembre 1981 ove Giovanni Paolo II dice che «i fidanzati, in forza del loro battesimo sono realmente già inseriti nell’Alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e che, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebrano il matrimonio. […] Voler stabilire ulteriori criteri di ammissione alla celebrazione ecclesiale del matrimonio, che dovrebbero riguardare il grado di fede dei nubendi, comporta oltre tutto gravi rischi. Quello anzitutto di pronunciare giudizi infondati e discriminatori […]. Quando al contrario, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d’anime non può ammetterli alla celebrazione».
Il Papa intende dire che la mancanza di fede non annulla necessariamente la retta intenzione. Il venir meno della retta intenzione può accadere anche come conseguenza di altri motivi, ma la non ammissione al matrimonio non è decisa in base alla misurazione del grado di fede dimostrato, bensì al mancare della retta intenzione che si concretizza nel rifiuto del progetto di Dio sul matrimonio.
La «retta intenzione» di cui sopra, se non viene esplicitamente rifiutata, è sempre stata presunta come implicita nel desiderio dei nubendi di voler celebrare un valido matrimonio, e consiste nella «intentio faciendi id quod facit Ecclesia Christi», come «intentio generalis», cioè di celebrare un matrimonio valido secondo l’ordine di natura, vale a dire senza esclusione delle proprietà essenziali dell’unità e dell’indissolubilità o degli elementi essenziali sempre presenti anche nel matrimonio che esiste nell’economia della creazione. L’espressione «qui vult matrimonium recepit sacramentum» corrisponde alla consolidata tradizione teologica e canonistica secondo la quale i nubendi in quanto battezzati qualora volessero celebrare un matrimonio valido secondo l’ordine di natura, recepiscono anche il sacramento per la volontà di Cristo, anche se non ne hanno consapevolezza dottrinale a meno che non escludano positivamente «la retta intenzione di fare ciò che fanno Cristo e la Chiesa» cioè, come si è detto, l’intenzione di celebrare un matrimonio secondo l’ordine della creazione, provvisto dei suoi elementi e proprietà essenziali.
Il documento CEI Evangelizzazione e sacramento del matrimonio del 20 giugno 1975 sottolinea che la validità del matrimonio non è condizionata alla fede dei nubendi che però resta la prima e fondamentale disposizione per la fruttuosità del sacramento. Come ministri i nubendi celebrano validamente se hanno l’intenzione di fare ciò che intende fare Cristo e la Chiesa, mentre come destinatari del sacramento, se mancano di fede il loro matrimonio non è fecondo di grazia.
La Commissione Teologica Internazionale già in un pronunciamento del 6 dicembre 1977 tentava di superare il rigido automatismo giuridico sacramentale affermando che per la fruttuosità del sacramento certamente occorre la fede, ma per la sua validità non può mancare la retta intenzione, cioè la «intentio faciendi id quod facit Ecclesia Christi». Almeno, afferma la Commissione Teologica, serve per la validità un qualche «vestigium fidei» o almeno una disposizione alla fede: «Non bisogna confondere il problema della intentio faciendi con quello relativo alla fede personale dei contraenti, ma non è neppure possibile separarli totalmente. In ultima analisi, la vera intenzione nasce e si nutre di una fede viva. Nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede in quanto tale né alcun desiderio della grazia e della salvezza, si pone il problema di sapere, in realtà, se l’intenzione generale e veramente sacramentale sia presente o no e se il matrimonio è contratto validamente o no. La fede personale dei contraenti non costituisce, come si è notato, la sacramentalità del matrimonio, ma l’assenza della fede personale può compromettere la validità del matrimonio».
Di fronte a una coscienza deformata da ignoranza o errore invincibile, prosegue la Commissione Teologica, vi sono cristiani che «giungono a credere sinceramente che possano contrarre un vero matrimonio escludendo il sacramento. In questa situazione essi non sono in grado di contrarre un matrimonio sacramentale valido poiché negano la fede e non hanno l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa».
Questa impostazione dottrinale della Commissione Teologica porta alla conclusione che la nullità di un matrimonio celebrato tra battezzati che si professano atei non è data direttamente dall’esclusione della sacramentalità quanto piuttosto dalla mancanza almeno di un «vestigium fidei» che a sua volta determina la mancanza della «retta intenzione» e quindi del sacramento. In questo modo verrebbe superato l’automatismo sacramentale prodotto dalla semplice celebrazione di un matrimonio tra due battezzati anche in assenza di fede.
Nel contesto di quanto finora si è detto, è più facilmente comprensibile la norma che stabilisce che «tra i battezzati non può esistere un contratto matrimoniale valido che non sia per ciò stesso sacramento» (can. 1055 §2), che nella Chiesa è dottrina comune e teologicamente certa. Non è nelle facoltà del battezzato «declassarsi» per tornare alla condizione anteriore al suo battesimo, ma al massimo decidere di defezionare dalla fede cattolica senza però essere capace di rendere reversibile l’effetto del suo inserimento nel Corpo mistico di Cristo. È anche questa una delle ragioni che ha indotto Benedetto XVI il 26 ottobre 2009, con il «motu proprio» «Omnium in mentem», a introdurre una deroga ai cann. 1086, 1117 e 1124 là dove si fa riferimento a una persona battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, facendo decadere la frase che costituiva un’eccezione al can. 11: «e non separata dalla medesima con atto formale» nel senso che la libera decisione di separarsi formalmente dalla Chiesa cattolica oggi non la esime più dall’osservanza della forma canonica della celebrazione come le concedeva il can. 1117 prima della promulgazione del suddetto «motu proprio».
Detto in maniera più semplice: gli effetti che il battesimo produce restano autonomi rispetto alla volontà della persona battezzata di spogliarsi della sua identità ontologica (e per quel che ci riguarda, battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta), ne è la riprova il caso di chi pur avendo abbandonato «notoriamente» la fede cattolica celebra con un’altra persona battezzata, osservata la forma canonica e ottenuta la licenza dell’Ordinario del luogo, un valido matrimonio che nel caso è anche sacramento nonostante l’abbandono notorio della fede cattolica (can. 1071 §1, n.4) che può andare dalla professione di ateismo, agnosticismo o al semplice rifiuto, ma ostinato, della pratica religiosa.
Pertanto, i nubendi battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, che tra l’altro sono anche ministri del loro matrimonio, possono agire «in nome di Cristo» soltanto se intendono voler fare ciò che Cristo ha istituito e che la Chiesa fa. Al contrario, chi celebra «a nome proprio» non intende entrare nel mistero sacramentale e diventare segno dell’unione sponsale che unisce Cristo alla Chiesa. La sacramentalità del matrimonio si realizza con la «intentio faciendi» dei nubendi, ma questa necessita almeno la presenza di un «vestigium fidei».
Detto questo, resta insuperabile la dottrina certa secondo la quale la condizione ontologica della persona battezzata non le consente di separare il matrimonio sacramento dal matrimonio naturale, cioè il contratto. Il matrimonio naturale, nel suo contenuto, è nel sacramento che a tale dignità viene elevato da Cristo Signore (can. 1055 §1) e non un duplicato sovrapponibile (can. 1055 §2). Non esiste per il battezzato un diritto al matrimonio naturale, ma il diritto naturale al matrimonio, lo «ius connubii», che per lui diventa diritto al matrimonio sacramento. Chi simula il consenso escludendo una proprietà o un elemento essenziale vuole celebrare un matrimonio benché lo voglia a sua misura, ma chi rifiuta il matrimonio in quanto sacramento, con una volontà prevalente rispetto a quella di voler contrarre il matrimonio, in questo caso si dà nullità proprio perché per i battezzati come tali se non si dà il sacramento non si dà neppure il matrimonio. In questo caso l’oggetto della volontà può essere ritenuto non più matrimoniale, coerentemente con l’errore radicato (can. 1099) e la simulazione del consenso (can. 1101 §2).
Bisogna avvertire che queste considerazioni vanno inquadrate in un più ampio dibattito soprattutto a livello accademico che ha orientato in epoche diverse il costituirsi di linee giurisprudenziali e dottrinali che coinvolgono nomi illustri quali Grocholewski, Navarrete, Burke, Stankiewicz, Rincón Pérez, Bonnet, Pompedda, Pinto, Faltin, Serrano Ruiz, Ortiz, Caffarra, Fumagalli Carulli, solo per citarne alcuni.
Ai giorni nostri la sensibilità pastorale, per l’impatto con i cambiamenti sociali, culturali e religiosi con la perdita di consapevolezza del matrimonio così come è stato istituito da Dio, sembra rendere sempre più urgente la ricerca di soluzioni. E’ evidente che la risposta non potrà essere data solo da valutazioni di prassi, che sul momento potrebbero apparire anche come soluzioni positive, bensì a partire da approfondimenti e valutazioni dottrinali.
In questo senso è illuminante l’ultimo discorso tenuto da Benedetto XVI alla Rota Romana appena due anni fa, il 26 gennaio 2013, il quale non azzarda soluzioni schematiche di tipo teologico o giuridico, ma ci dice che il campo d’investigazione è completamente aperto: «la chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell’unione coniugale e del suo valore nell’ordine della grazia rende ardua l’incarnazione concreta del modello altissimo di matrimonio concepito dalla Chiesa secondo il disegno di Dio […]. Con le presenti considerazioni non intendo certamente suggerire alcun facile automatismo sacramentale tra carenza di fede e invalidità dell’unione matrimoniale, ma piuttosto evidenziare come tale carenza possa, benché non necessariamente, ferire i beni del matrimonio, dal momento che il riferimento all’ordine naturale voluto da Dio è inerente al patto coniugale (cf. Gen 2,24)».
Il Papa sembra voler dire che se la sacramentalità del matrimonio non dipende dal grado di fede dei nubendi, tuttavia questa scarsa o assente loro disposizione può offrire indizi significativi che aprano l’orizzonte a un campo di indagine sulla presenza di altri eventuali capi di nullità.
Per terminare, vorrei capovolgere la questione posta dalla Lettrice e riferire il caso molto attuale di tanti battezzati non più credenti o lontani dalla fede che scelgono di celebrare il matrimonio soltanto con rito civile davanti al sindaco, rifiutando la dimensione sacramentale, ma senza l’intenzione di intaccare il consenso nella dimensione naturale cioè senza escludere le proprietà essenziali dell’unità e indissolubilità e gli elementi essenziali. Ovviamente il matrimonio è nullo per un vizio di forma, ma con la riscoperta della fede da parte di questi battezzati il ricorso all’istituto della «sanazione in radice» (cf. cann. 1161-1165) può consentire che questi matrimoni «civili» recuperino la dimensione sacramentale «ex nunc» senza la rinnovazione del consenso.
Riguardo alla seconda parte della domanda della Lettrice, la risposta è senz’altro negativa. Se un matrimonio nel suo costituirsi «in fieri» è nullo non potrà diventare valido per il solo trascorrere del tempo, secondo la ben nota Regula Iuris n. 18, in appendice al
Infine, la nascita di figli è una circostanza che non modifica il modo con cui si è formato il patto coniugale. La loro assenza può essere solo un indizio che introduce ad altre possibili ipotesi di nullità matrimoniale alle quali oggi viene fatto molto ricorso.
Francesco Romano