Come si svolgono le cause di beatificazione?
Ho letto con piacere le parole del cardinale Saraiva Martins sulla causa di beatificazione di Giorgio La Pira, in cui esprime il desiderio di poter presto vedere il sindaco fiorentino tra i beati. Dovrebbero essere «a buon punto» anche quelle per il cardinale Dalla Costa e per don Giulio Facibeni. A Lucca, intanto, è stata aperta proprio in questi giorni la causa per monsignor Bartoletti. Sarei curioso di sapere come si svolgono queste cause, quali sono i requisiti richiesti dalla Chiesa e quali sono i passaggi «tecnici» da effettuare prima di proclamare qualcuno beato o santo.
Andrea Pennati
Nei primi secoli del cristianesimo, con la constatazione evidente del martirio, veniva autorizzato il culto pubblico da tributare a un martire e il suo nome iscritto nel registro dei martiri di una Chiesa particolare. Fu questa l’origine dei martirologi e dei calendari per fissare la celebrazione della ricorrenza del martirio.
Nell’alto medio evo si impose la canonizzazione vescovile. Il vescovo, ricevuta una biografia del Servo di Dio, prendeva atto della diffusa e costante fama di santità e del miracolo ottenuto per sua intercessione. Procedeva, quindi, all’autorizzazione del culto pubblico attraverso la elevatio (esumazione e sepoltura in luogo più onorevole) o la translatio, cioè la traslazione del corpo o delle reliquie presso un altare o una chiesa di cui il santo diveniva il titolare. La riserva pontificia della canonizzazione papale si impose con vari interventi a partire dal 1172 con Alessandro III fino alla pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX nel 1234. La canonizzazione pontificia dava maggiori garanzie e autorizzava il culto universale.
La distinzione tra beatificazione e canonizzazione inizia a delinearsi nel XV secolo come permesso anticipato di tributare il culto pubblico, in vista di una prossima canonizzazione, concesso a una comunità circoscritta di fedeli. A partire dal XVII secolo la canonizzazione presupporrà sempre l’avvenuta beatificazione. La prima beatificazione papale solenne fu di S. Francesco di Sales l’8 gennaio 1662 nella Basilica di San Pietro. Ancora oggi il significato giuridico di beatificazione consiste nel concedere a una Chiesa locale o a una famiglia religiosa di tributare il culto pubblico che consiste principalmente nella celebrazione della Messa e nella recita del breviario. La canonizzazione, invece, estende alla Chiesa universale il permesso di tributare il culto pubblico, ma la distinzione consiste soprattutto, secondo il Papa Benedetto XIV (1740-1758), nel fatto che la canonizzazione è una sentenza finale e definitiva rispetto alla santità.
L’attuale legislazione in materia di cause di beatificazione è stata promulgata da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983.
Il requisito preliminare per chiedere al vescovo della diocesi in cui è morto il candidato alla beatificazione l’ammissione e introduzione di una causa di beatificazione è la fama di santità, solida, spontanea, duratura e crescente, diffusa in una comunità di fedeli. Altro elemento di valutazione di cui il vescovo deve tenere assolutamente conto è il significato ecclesiale che potrà avere un’eventuale beatificazione, in quanto, come ci ricorda il Concilio Vaticano II: «non veneriamo la memoria dei santi solo a titolo di esempio, ma specialmente perché si consolidi l’unione di tutta la Chiesa nello Spirito per l’esercizio della carità» (LG 50, n. 3).
La causa di beatificazione si serve di una procedura giuridica per acquisire le prove circa l’esercizio eroico delle virtù, il martirio e i miracoli avvenuti per intercessione del Servo di Dio. I testimoni dovranno riferire sulla perdurante fama di santità, se si tratta di una causa antica, o su fatti appresi per conoscenza diretta o indiretta del Servo di Dio, se si tratta di causa recente. Una commissione di periti storici, inoltre, ha il compito di raccogliere gli scritti e tutta la documentazione che si riferiscono al Servo di Dio, utili a far luce sulla sua vita.
Con la conclusione del processo diocesano inizia la «fase romana» della causa e il trasferimento di tutto il materiale istruttorio realizzato in diocesi alla Congregazione per le Cause dei Santi. Questa fase vedrà la preparazione di una Positio che contiene gli elementi favorevoli e contrari alla beatificazione, acquisiti nel processo. I Consultori Teologi e il Promotore della fede, esaminata la Positio, daranno il loro voto. Spetterà poi alla congregazione dei Cardinali e Vescovi esprimere il loro giudizio definitivo. Analogo procedimento, con la partecipazione di periti medici, si svolge per l’accertamento di un miracolo.
La promulgazione dei decreti sull’eroicità delle virtù (da questo momento è concesso il titolo di venerabile), sul martirio o sulla prova del miracolo spetta esclusivamente al Papa. La beatificazione richiede, oltre al decreto sull’eroicità delle virtù, l’approvazione di un miracolo. Per la canonizzazione è necessario il riconoscimento di un altro miracolo. Con il decreto sul martirio il Papa può procedere alla beatificazione senza il riconoscimento del miracolo che, invece, sarà necessario per la canonizzazione.
La durata dell’intera causa di beatificazione non è in alcun modo quantificabile. La storia di un Servo di Dio e la sua vita considerata nel complesso, incidono sul tempo necessario per giungere al pronunciamento solenne del Papa. Diverso è il discorso circa la precocità dell’inizio della causa. La normativa vigente prevede che il processo non possa essere iniziato prima di cinque anni dalla morte del candidato alla beatificazione. Ovviamente, la Santa Sede può dispensare da questa norma tenuto conto della solidità e dell’amplissima diffusione della fama di santità di cui gode il futuro Servo di Dio, a volte già prima della sua morte.
Infine, la prudenza consiglia, mentre la causa di beatificazione è ancora in fase di svolgimento, di non prendere iniziative, soprattutto a carattere celebrativo, che possano indurre i fedeli a ritenere già scontato e imminente quel pronunciamento definitivo che spetta solo al Papa. Infatti, molte sono le cause di beatificazione che giungono a Roma, ma solo alcune vedranno approdare il Servo di Dio agli onori degli altari.