Chi compie un peccato senza saperlo è colpevole?
Quando ci rechiamo dal sacerdote per il sacramento della riconciliazione abbiamo sempre le idee chiare sulla nostra vita spirituale? Mi chiedo se un atto compiuto sia sempre da considerarsi peccato. Nel nostro caos culturale una persona può peccare senza saperlo e forse diventa colpa solo quando qualcuno gli spiega che quello che ha commesso è una violazione dei comandamenti. Ma allora, mi chiedo, il peccato ha un aspetto culturale, per chi ha consapevolezza lo stesso peccato ha una valenza differente rispetto ad un’altra persona che «culturalmente» ha una conoscenza meno ampia. Allora mi chiedo il peccato non è uguale per tutti. Verrebbe quasi da dire «beata ignoranza».
Roberto Rossi
Le osservazioni del lettore non mancano di acutezza. In realtà le questioni che egli pone sono state ampiamente dibattute nel corso del tempo nell’ambito della teologia morale. Sarebbe presunzione pensare di poter offrire qui una trattazione esaustiva della problematica. Mi limito ad proporre alcuni spunti di riflessione, consapevole della parzialità delle mie considerazioni.
L’idea che l’ignoranza della volontà di Dio possa rendere una persona non imputabile sembra avvalorata anche da Lc 12,47-48 dove si dice: «Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche».
Bisogna però ricordare che non tutte le situazioni di ignoranza possono scusare dalla colpa. Non scusa l’ignoranza di chi ipocritamente preferisce non sapere …, oppure quella di chi per negligenza non si fosse impegnato a vincere la sua mancanza di conoscenza. La morale tradizionale affermava che l’ignoranza può scusare dalla colpa soltanto se è effettivamente «ignoranza invincibile». Si comprende che in molte circostanze solo Dio potrà vedere fino in fondo nel «guazzabuglio del cuore umano» e giudicare con verità.
In taluni casi limite può darsi che chi – come ad esempio il confessore – è chiamato a discernere sulle disposizioni morali di una persona possa ritenere che sia meglio lasciare questa in una situazione di ignoranza invincibile, piuttosto che indurla in una condizione di colpevolezza illuminandola sulla fallacia delle proprie scelte morali (cf. B. Petrà, Fare il confessore oggi, Bologna 2012, 164-166). Tuttavia, è ovvio, normalmente non si dovrà considerare come un bene l’ignoranza, perché questa, se talora potrà limitare o anche annullare la colpevolezza di un atto, non favorisce in genere il bene complessivo e la crescita della persona che ha diritto a essere illuminata sulla verità morale e soprattutto ha diritto di ricevere la luce del vangelo, di ascoltare la buona notizia di Gesù Cristo salvatore che dona senso alla vita.
A questo proposito possono essere illuminanti alcune provocazioni elaborate dal compianto Enrico Chiavacci nel suo manuale di teologia morale fondamentale alla cui lettura rimando per un approfondimento: «È dottrina comune che il confessore debba essere, oltre che medico e confessore, anche e prima di tutto giudice. Tale è la dottrina del Concilio di Trento, ed è da ritenersi vincolante per il cristiano, ma va intesa nel suo significato originario, sia evangelico che magisteriale: il confessore non può mai giudicare se il penitente ha commesso peccato. Il penitente ha già commesso o non commesso un peccato se con coscienza certa e con libertà ha ritenuto che l’azione che compiva era o non era contraria alla chiamata di Dio. Eventualmente il giudizio del confessore potrà esercitarsi sul “cuore” del penitente, sulla sua libertà, sull’invincibilità del suo errore di giudizio, sull’amore con cui è stata cercata la volontà di Dio; come maestro e medico per il futuro, non come giudice del passato, il confessore potrà e dovrà annunciare la legge morale e destare la sensibilità della coscienza del penitente.
La funzione di giudice del confessore è quella di giudice che fa grazia per i peccati commessi, o che sottopone la grazia a determinate condizioni (il pentimento sincero, la restituzione o la riparazione del male fatto, una congrua penitenza), non è mai quella di giudice che decide se il penitente ha peccato o non ha peccato in base a un comportamento passato. […]. In campo morale la funzione principale del moralista, del pastore, del predicatore e del confessore è quella di annunciare la chiamata di Dio oggettiva – la legge morale in tutta la sua complessità – e di educare la coscienza al senso della responsabilità morale. La funzione di annuncio non coincide affatto con quella di giudizio: il peccato è sempre solo una realtà concreta nel cuore di ciascun singolo agente, e il solo giudice è Dio. Dire “con questo comportamento tu fai del male al tuo prossimo”, oppure “con questo comportamento tu trasgredisci un precetto della legge morale” non è identico a dire “con questo comportamento tu hai commesso un peccato”. Solo a questo patto è possibile conciliare l’esistenza di una teologia e di un annuncio morale col precetto divino di non giudicare» (E. Chiavacci, Teologia morale fondamentale, Assisi 2007, 133-134).
Gianni Cioli