Toscana
Rifugiati, quale protezione?
Premessa. All’inizio del 2008 sono entrati in vigore il decreto legislativo n. 251/2007 e il decreto legislativo n. 25/2008 di attuazione il primo della direttiva europea 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (recante norme minime sulla attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) ed il secondo della direttiva 2007/85/CE del 1 dicembre 2005 (recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).
La domanda di protezione internazionale può essere presentata, in ogni tempo, dallo straniero, anche se ha fatto ingresso in modo irregolare, che intenda chiedere protezione allo Stato italiano perché in fuga da persecuzioni, torture o guerra.
Il richiedente dovrà descrivere nella domanda le circostanze di persecuzione o di danno grave che hanno determinato l’uscita dallo Stato di provenienza ovvero avvenimenti successivi alla partenza dell’interessato dal Paese di origine o di dimora abituale.
I soggetti delle persecuzioni possono essere lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o agenti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non vogliano fornire protezione alla vittima della persecuzione.
Possono essere considerati, ad esempio, atti di persecuzione: la violenza fisica o psichica, compresa quella sessuale; le sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto.
La domanda si presenta all’ufficio di polizia di frontiera o all’ufficio immigrazione presso la Questura.
L’esame della domanda di protezione internazionale spetta alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
La determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, spetta all’Unità Dublino presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.
In data 05 novembre 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 159/2008 che ha ritoccato le norme che regolano il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.
I prefetti potranno fissare un luogo di residenza od un’area geografica dove i richiedenti asilo possano circolare, in attesa che la loro istanza sia esaminata. Scatteranno poi nuovi e più severi obblighi severi per i richiedenti, cioè quello di comparizione davanti alla Commissione territoriale.
La Commissione territoriale avrà inoltre facoltà di rigettare la domanda per altri due motivi in più rispetto al vecchio provvedimento. In primo luogo, per «manifesta infondatezza», nel caso emergesse la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo n. 251/2007, che contiene norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi od apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, oltre che le norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; in secondo luogo, quando risulterà che la domanda sarà stata presentata solamente allo scopo di ritardare o di impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
La richiesta si può fare solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili.
Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 140/05.
Il richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno e di codice fiscale ha l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, che gli dà diritto alle prestazioni specialistiche, in esenzione del ticket.
Il titolo di soggiorno è rilasciato e rinnovato anche in caso di ricorso per il quale valga automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato.
Il Sistema è composto dagli Enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) istituito dalla medesima Legge.
A livello locale lo SPRAR mette in rete progetti di assistenza, tutela ed integrazione socio-economica promossi dagli Enti locali attraverso l’attivazione di reti territoriali che impegnano organizzazioni non governative di settore, enti ed organismi con esperienze e competenze in ambito sociale e produttivo. Per l’anno in corso, 97 sono gli Enti locali che hanno aderito al Sistema, per una copertura territoriale di 65 province e 19 Regioni italiane. In toscana sono attivi 8 progetti di accoglienza che toccano i seguenti comuni Rosignano Marittimo (LI), Pisa, Pontedera, Firenze, Borgo San Lorenzo, Foiano della Chiana (AR), Gallicano (LU) per un totale di circa 200 posti. Nonostante il sottodimensionamento delle risorse, nel corso degli anni il Sistema di Protezione ha cercato di costruire una rete di sostegno che favorisse l’integrazione dei beneficiari richiedenti asilo, rifugiati e persone con permesso di soggiorno umanitario (RARU) nel tessuto sociale.
Accanto ai servizi di accoglienza/assistenza (ospitalità in struttura, assistenza legale, assistenza medica, mediazione culturale, ecc) sono stati infatti dapprima sperimentati e poi sistematizzati servizi integrati di formazione linguistica e professionale, inserimento socio-lavorativo e socio-abitativo.
Segnaliamo l’esperienza fatta a Firenze e a Lucca. A Firenze il progetto “Villa Pieragnoli” è attivo dal 2001 ed è realizzata dalla Caritas Diocesana e dall’associazione Accoglienza Toscana in collaborazione con il Comune di Firenze. L’inserimento nell’ambito del progetto viene deciso dal sistema nazionale insieme la Comune di Firenze, il richiedente asilo viene preso in carico dagli operatori delle associazioni aderenti al progetto coadiuvati da mediatori culturali per iniziare a definire il percorso migratorio e le aspettative per rispondere alle esigenze più impellenti, per definire insieme alla persona il percorso di integrazione sociale, lavorativo e abitativo.
Nel caso di Lucca è la provincia, l’ente capofila del progetto per il territorio lucchese e coinvolge i Comuni di Gallicano, Castelnuovo Garfagnana, Capannori e Borgo a Mozzano, mentre l’ente gestore è l’Associazione accoglienza Toscana Arci che collabora con Arci Lucca, Ghibli e CTP della Garfagnana.
Rifugiato (o titolare di protezione internazionale). Il rifugiato è colui che «avendo il fondato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato». Definizione art. 1 della Convenzione di Ginevra.
Titolare di Protezione sussidiaria cittadino di un Paese non appartenente all’UE o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Nei suoi confronti è avvenuto il riconoscimento da parte dello Stato, a seguito dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25.