Toscana

Rifugiati, quale protezione?

Premessa. All’inizio del 2008 sono entrati in vigore il decreto legislativo n. 251/2007 e il decreto legislativo n. 25/2008 di attuazione il primo della direttiva europea 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (recante norme minime sulla attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) ed il secondo della direttiva 2007/85/CE del 1 dicembre 2005 (recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

La domanda di protezione internazionale può essere presentata, in ogni tempo, dallo straniero, anche se ha fatto ingresso in modo irregolare, che intenda chiedere protezione allo Stato italiano perché in fuga da persecuzioni, torture o guerra.

Il richiedente dovrà descrivere nella domanda le circostanze di persecuzione o di danno grave che hanno determinato l’uscita dallo Stato di provenienza ovvero avvenimenti successivi alla partenza dell’interessato dal Paese di origine o di dimora abituale.

I soggetti delle persecuzioni possono essere lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio o agenti non statuali qualora lo Stato, o chi lo controlla, non vogliano fornire protezione alla vittima della persecuzione.

Possono essere considerati, ad esempio, atti di persecuzione: la violenza fisica o psichica, compresa quella sessuale; le sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto.

La domanda si presenta all’ufficio di polizia di frontiera o all’ufficio immigrazione presso la Questura.

L’esame della domanda di protezione internazionale spetta alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, spetta all’Unità Dublino presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

In data 05 novembre 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 159/2008 che ha ritoccato le norme che regolano il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

I prefetti potranno fissare un luogo di residenza od un’area geografica dove i richiedenti asilo possano circolare, in attesa che la loro istanza sia esaminata. Scatteranno poi nuovi e più severi obblighi severi per i richiedenti, cioè quello di comparizione davanti alla Commissione territoriale.

La Commissione territoriale avrà inoltre facoltà di rigettare la domanda per altri due motivi in più rispetto al vecchio provvedimento. In primo luogo, per «manifesta infondatezza», nel caso emergesse la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo n. 251/2007, che contiene norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi od apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, oltre che le norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; in secondo luogo, quando risulterà che la domanda sarà stata presentata solamente allo scopo di ritardare o di impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionaleLe Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale attualmente sono sette (sono fissate in numero massimo di dieci) e si trovano a:– Gorizia (competente per Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige);– Milano (competente per Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna);– Roma (competente per Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria);– Foggia (competente per la Puglia);– Crotone (competente per Calabria e Basilicata);– Trapani (competente per le province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna);– Siracusa (competente per le province di Siracusa, Ragusa, Caltanisetta, Catania). La Commissione territoriale è costituita validamente se è presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.La competenza delle commissioni territoriali è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda, salvo che nei casi di richiedenti accolti in centri di accoglienza richiedenti asilo o trattenuti in CIE, per i quali la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro di accoglienza.La Commissione comunica alla Questura la data dell’audizione e questa poi provvede a comunicarla al richiedente presso il domicilio indicato sul permesso di soggiorno o presso il centro dove è trattenuto. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria le domande di protezione internazionale quando:la domanda è palesemente fondata;il richiedente appartiene a una delle categorie vulnerabili indicate all’art. 8 del decreto legislativo n. 140/2005 (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale);è stata disposta, per il richiedente, l’accoglienza obbligatoria in un centro di accoglienza richiedenti asilo.La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda, e non la esamina, nei casi seguenti: il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convezione di Ginevra del 1951 e può ancora avvalersi della protezione di tale Stato;il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da una qualunque altra Commissione territoriale, senza addurre nuovi elementi relativi alla sua situazione personale o alla situazione del paese d’origine. In caso di esito negativo, l’interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare il caso, entro 5 giorni dal rigetto della domanda.

La richiesta si può fare solo nel caso in cui ricorrano elementi nuovi o documenti prima non reperibili.

Il titolo di soggiorno rilasciato al richiedente asiloLa Questura rilascia al richiedente asilo un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.

Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere addebitato al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 140/05.

Il richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno e di codice fiscale ha l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, che gli dà diritto alle prestazioni specialistiche, in esenzione del ticket.

Il titolo di soggiorno è rilasciato e rinnovato anche in caso di ricorso per il quale valga automaticamente o sia stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato.

Istituzioni e associazioni toscane per l’accoglienza ai rifugiatiNell’ottobre 2000 il Ministero dell’Interno, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’UNHCR stipulano un Protocollo di intesa e nell’aprile dell’anno seguente avviano il Programma Nazionale Asilo (PNA), un progetto sperimentale diretto a costituire sul territorio nazionale una rete integrata di interventi per l’accoglienza e il loro sostegno all’integrazione, con oltre 200 Comuni coinvolti ed una rete attivata di 63 progetti territoriali. L’esperienza maturata negli anni dal PNA è confluita ed è stata consolidata con il Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito dalla Legge Bossi – Fini.

Il Sistema è composto dagli Enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) istituito dalla medesima Legge.

A livello locale lo SPRAR mette in rete progetti di assistenza, tutela ed integrazione socio-economica promossi dagli Enti locali attraverso l’attivazione di reti territoriali che impegnano organizzazioni non governative di settore, enti ed organismi con esperienze e competenze in ambito sociale e produttivo. Per l’anno in corso, 97 sono gli Enti locali che hanno aderito al Sistema, per una copertura territoriale di 65 province e 19 Regioni italiane. In toscana sono attivi 8 progetti di accoglienza che toccano i seguenti comuni Rosignano Marittimo (LI), Pisa, Pontedera, Firenze, Borgo San Lorenzo, Foiano della Chiana (AR), Gallicano (LU) per un totale di circa 200 posti. Nonostante il sottodimensionamento delle risorse, nel corso degli anni il Sistema di Protezione ha cercato di costruire una rete di sostegno che favorisse l’integrazione dei beneficiari richiedenti asilo, rifugiati e persone con permesso di soggiorno umanitario (RARU) nel tessuto sociale.

Accanto ai servizi di accoglienza/assistenza (ospitalità in struttura, assistenza legale, assistenza medica, mediazione culturale, ecc) sono stati infatti dapprima sperimentati e poi sistematizzati servizi integrati di formazione linguistica e professionale, inserimento socio-lavorativo e socio-abitativo.

Segnaliamo l’esperienza fatta a Firenze e a Lucca. A Firenze il progetto “Villa Pieragnoli” è attivo dal 2001 ed è realizzata dalla Caritas Diocesana e dall’associazione Accoglienza Toscana in collaborazione con il Comune di Firenze. L’inserimento nell’ambito del progetto viene deciso dal sistema nazionale insieme la Comune di Firenze, il richiedente asilo viene preso in carico dagli operatori delle associazioni aderenti al progetto coadiuvati da mediatori culturali per iniziare a definire il percorso migratorio e le aspettative per rispondere alle esigenze più impellenti, per definire insieme alla persona il percorso di integrazione sociale, lavorativo e abitativo.

Nel caso di Lucca è la provincia, l’ente capofila del progetto per il territorio lucchese e coinvolge i Comuni di Gallicano, Castelnuovo Garfagnana, Capannori e Borgo a Mozzano, mentre l’ente gestore è l’Associazione accoglienza Toscana Arci che collabora con Arci Lucca, Ghibli e CTP della Garfagnana.

Si fa presto a dire rifugiatoLa normativa italiana e soprattutto la consuetudine amministrativa hanno dato vita a un articolato vocabolario di cui riportiamo le denominazioni più diffuse: richiedente asilo è il cittadino straniero che ha presentato la «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda», diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Fino al momento della decisione in merito da parte della Commissione territoriale di sua competenza egli è un richiedente asilo

Rifugiato (o titolare di protezione internazionale). Il rifugiato è colui che «avendo il fondato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato». Definizione art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Titolare di Protezione sussidiaria cittadino di un Paese non appartenente all’UE o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Nei suoi confronti è avvenuto il riconoscimento da parte dello Stato, a seguito dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25.

Diniegati cittadini a cui la Commissione territoriale non ha ritenuto di concedere alcun tipo di protezione, né umanitaria, né sussidiaria, né tanto meno lo status di rifugiato.Ricorrenti cittadini diniegati che ricorrono presso i tribunali ordinari contro il pronunciamento negativo della Commissione territoriale.