Toscana
Rifugiati, ecco come chiedere asilo in Italia
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di recepimento della direttiva comunitaria 2004/83/CE, riguardante le norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Il decreto legislativo n. 251/2007 entra in vigore il 19 gennaio. Il testo del decreto legislativo in esame rispecchia largamente quello della direttiva. I rifugiati avranno un permesso di soggiorno di durata di 5 anni, rinnovabile; la durata del documento di viaggio (che sostituisce il passaporto) sarà di 5 anni, rinnovabile ed, infine, potranno accedere al pubblico impiego, con le modalità previste per i cittadini comunitari.
La protezione sussidiaria non è equipollente alla protezione umanitaria. I beneficiari della protezione sussidiaria avranno un permesso di soggiorno di 3 anni, rinnovabile e convertibile in quello per motivi di lavoro; potranno svolgere attività lavorativa subordinata e autonoma ed iscriversi agli albi professionali in condizioni di parità con il cittadino italiano. Inoltre, è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare, alle condizioni previste nel testo unico per l’immigrazione, ma con facilitazioni in quanto all’accertamento della parentela, in parità, sotto questo aspetto, con i rifugiati.