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Richieste danni da malasanità: tempistiche e modalità
Per dimostrare la responsabilità medica, gli avvocati devono stabilire un nesso causale chiaro tra le negligenze del medico o della struttura sanitaria e i danni subiti dal paziente. Ad esempio, se un paziente subisce danni permanenti dopo un intervento chirurgico a causa di un errore del medico, ciò potrebbe costituire un caso di malasanità.
Ma attenzione: non tutti i danni medici o gli errori sanitari comportano automaticamente un risarcimento per malasanità. Ciò va spiegato perché spesso si crede che un errore medico implichi sempre un risarcimento. In realtà, il paziente ha diritto a un risarcimento solo se l’errore medico ha causato un danno permanente effettivo. Solo in questo caso si può parlare di danno per malasanità e solo allora il paziente ha diritto a essere risarcito sulla base della percentuale di invalidità che gli verrà assegnata. Lo stesso vale per le diagnosi errate che portano a morte per malasanità: il paziente può chiedere il risarcimento solo se si verificano determinati presupposti, come uno spazio temporale sufficiente ad arrecare un danno.
Detto ciò, in queste situazioni è essenziale conoscere i tempi per la richiesta di risarcimento danni per evitare di perdere il diritto di ottenere il dovuto risarcimento. In questo articolo esamineremo le problematiche in cui vanno incontro i pazienti che hanno subito danni a seguito di cure mediche con un focus particolare sui termini e sui tempi per la prescrizione delle richieste danni per malasanità.
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria
La responsabilità del danno può essere attribuita sia al medico che alla struttura sanitaria in cui ha prestato servizio che ad entrambi.
Per capire come muoversi bisogna inquadrare il tipo di responsabilità. Se la prestazione si è svolta una struttura sanitaria, la responsabilità della struttura verso il paziente è sempre contrattuale, cioè deriva da un contratto (se la struttura è pubblica il contratto è implicito e si chiama “di spedalità”). La responsabilità dei medici invece di solito viene inquadrata come extracontrattuale, perché tra loro e il paziente non dovrebbe sussistere alcun rapporto contrattuale.
In caso di responsabilità extracontrattuale del medico, se quest’ultimo lavora come dipendente della struttura sanitaria, la stessa struttura sarà ritenuta responsabile dei danni causati dal medico. Se invece il medico collabora come libero professionista presso la struttura sanitaria, in questo caso potrà essere chiamato anche il medico stesso a rispondere dei danni subiti dal paziente durante la prestazione medica. Se vuoi approfondire le casistiche leggi qui.
Pertanto, non sarà sufficiente la polizza assicurativa di colpa grave per coprire i danni subiti dal paziente (la polizza cioè che copre il medico per l’azione di rivalsa della struttura verso di lui se viene appurata una sua colpa grave), ma il medico dovrà avere una polizza di responsabilità civile professionale per coprire la responsabilità , che molto probabilmente sarà inquadrata dal giudice come extracontrattuale (cioè derivante dall’art. 2043 del codice civile che riporta la famosa responsabilità aquiliana dei latini “neminem laedere”).
Una nota per i medici: se siete un medico dipendente pubblico che fate intramoenia o extramoenia, ai sensi di quanto detto sopra la polizza di colpa grave potrebbe non essere sufficiente. Occorre anche una polizza di responsabilità civile professionale che copre anche le richieste dirette dei pazienti verso di voi. se volete approfondire e avere un preventivo occorre rivolgersi agli intermediari specializzati nelle assicurazioni per medici, come ad esempio Rc Medici
Prescrizione richiesta di danni da malasanità: i tempi dell’azione civile
I termini per iniziare un’azione civile per malasanità cambiano in base alla responsabilità implicata, contrattuale o extracontrattuale. Nel primo caso, la prescrizione generale è di dieci anni, mentre nel secondo caso, la prescrizione è di cinque anni.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il paziente ha la possibilità di far valere il suo diritto. Per questo motivo, se la malattia si manifesta dopo anni dall’intervento, il termine di prescrizione inizia dal momento in cui la patologia viene rilevata. Ad esempio un paziente viene operato all’addome nel 2020. Nel 2022 il paziente presenta dei dolori e a seguito di accertamenti si scopre che è stata dimenticata una piccola garza nella pancia. I tempi per la prescrizione si contano dal 2022.
Prescrizione richiesta di danni da malasanità: i tempi dell’azione penale
Quasi sempre, l’errore medico può comportare conseguenze che costituiscono un reato. Ad esempio, il paziente può subire lesioni personali o, addirittura, la morte. In tali situazioni, il paziente potrà anche aprire un’azione penale e il termine di prescrizione dipenderà dalla gravità del reato commesso. Se il reato ha una prescrizione di tempo più lunga rispetto alla richiesta di risarcimento danni, questo termine più lungo si applicherà anche all’azione civile.
La legge del 24/2017 ha introdotto l’obbligo di conciliazione. Il paziente ha il dovere di proporre un ricorso preliminare dinanzi al giudice competente all’articolo 696-bis c.p.c. Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo, viene formato un processo verbale di conciliazione. Se invece non si raggiunge un accordo, entrambe le parti possono chiedere che la relazione del consulente sia depositata presso gli atti del successivo giudizio di merito.
Conclusioni
In sintesi, è importante che il paziente vittima di malasanità sia al corrente dei tempi per l’inizio dell’azione civile o penale, in modo da non perdere i propri diritti sulla richiesta di risarcimento danni. Inoltre, il paziente deve conoscere la differenza tra responsabilità extracontrattuale e contrattuale per capire a chi rivolgersi per la richiesta di risarcimento, e deve valutare se è opportuno cercare un accordo di conciliazione con la struttura sanitaria coinvolta prima di intraprendere un’azione legale.