Vita Chiesa
Reliquie: Santa Sede, «no» ad abusi, commercio e vendita
«Le reliquie dei beati e dei santi non possono essere esposte alla venerazione dei fedeli senza un apposito certificato dell’autorità ecclesiastica che ne garantisca l’autenticità». È quanto sancisce l’Istruzione della Congregazione delle Cause dei Santi su «Le reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione», in cui viene presentata la procedura canonica da seguire per verificare l’autenticità delle reliquie e dei resti mortali, per garantire la loro conservazione e per promuoverne la venerazione. Ricognizione canonica, prelievo di frammenti e confezione di reliquie, traslazione dell’urna e alienazione delle reliquie: sono le quattro operazioni sul quale il nuovo testo si sofferma con dovizia di particolari, dando disposizioni dettagliate anche riguardo ai pellegrinaggi da una diocesi all’altra o all’interno della stessa diocesi.
Evitare gli abusi, il primo monito dell’Istruzione, in cui si danno indicazioni dettagliate sulla conservazione delle reliquie, che «vanno custodite in apposite urne sigillate e collocate in luoghi che ne garantiscano la sicurezza, ne rispettino la sacralità e ne favoriscano il culto». Anche le cosiddette «reliquie non insigni» – piccoli frammenti del corpo dei beati e dei santi od oggetti che sono stati a contatto diretto con loro – devono essere possibilmente custoditi in teche sigillate, «evitando ogni forma di superstizione e di mercimonio».
Analoga disciplina, raccomanda la Congregazione, viene applicata anche ai resti mortali dei servi di Dio e dei venerabili, le cui cause di beatificazione e canonizzazione sono in corso: «Finché non sono elevati agli onori degli altari tramite la beatificazione o la canonizzazione i loro resti mortali non possono godere di alcun culto pubblico, né di quei privilegi che sono riservati soltanto al corpo di chi è stato beatificato o canonizzato».
Competente ad effettuare tutte le eventuali operazioni sulle reliquie o sui resti mortali è il vescovo della diocesi o dell’eparchia, dove sono custoditi, previo il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi.
Condizione previa per poter disporre delle reliquie è il consenso dell’erede, ottenuto il quale il vescovo competente è tenuto ad inviare un’istanza con la quale chiede il consenso del Dicastero per le operazioni che intende svolgere, specificando il luogo esatto dove sono custoditi le reliquie o i resti mortali. In caso di traslazione entro i confini della stessa diocesi o eparchia, il vescovo deve specificare alla Congregazione il luogo della nuova collocazione della reliquia o dei resti mortali, accludendone il progetto, che vanno uniti al consenso del vescovo che accoglie in caso di traslazione in altra diocesi o eparchia. Norme dettagliate, nell’Istruzione, anche per l’eventuale alienazione delle reliquie, entro i confini della diocesi o in un’altra diocesi o eparchia: alla Congregazione, in questi casi, vanno inviate da parte del vescovo competente copia del consenso scritto dell’alienatore e del futuro proprietario, uniti al consenso del vescovo che accoglierà e al progetto della nuova collocazione, in caso di alienazione ad altra diocesi. Per i pellegrinaggi delle reliquie in altre diocesi o eparchie «il vescovo deve ottenere il consenso scritto di ciascun vescovo che le accoglierà e inviarne copia alla Congregazione».
Preparare e firmare il certificato di autenticità delle reliquie è compito del postulatore. Durante la ricognizione canonica, «non è consentito lo smembramento del corpo, salvo che il vescovo non abbia ottenuto il consenso della Congregazione delle Cause dei Santi per la confezione di reliquie insigni». Nel documento, inoltre, vengono «assolutamente proibiti il commercio – ossia lo scambio di una reliquia in natura o in denaro – e la vendita delle reliquie – ossia la cessione della proprietà di una reliquia dietro il corrispettivo di un prezzo – nonché la loro esposizione in luoghi profani o non autorizzati».
La ricognizione canonica è un momento assolutamente riservato al quale si deve evitare in ogni modo di dare pubblicità, si legge nel testo: «Prima dell’estrazione delle reliquie o dei resti mortali dal luogo in cui sono conservati, se c’è un documento autentico dell’ultima sepoltura, ricognizione canonica o traslazione, sia letto ad alta voce dal notaio. Qualora non ci fosse un documento autentico oppure se l’urna o i sigilli ad essa apposti apparissero infranti, si impieghi ogni diligenza possibile per avere la certezza che quelle siano veramente le reliquie del beato o del santo o i resti mortali del servo di Dio o del venerabile». Dopo l’esame dei periti e la loro relazione, qualora necessari si possono effettuare trattamenti conservativi, prima di deporre le reliquie o i resti del corpo in una nuova urna, avendo cura che «nessuno sottragga alcunché dall’urna o vi introduca qualcosa».
Sempre previa autorizzazione dei periti, si può procedere al prelievo di alcune piccole parti o di frammenti, già separati dal corpo. Spetterà al vescovo, sentito il parere del postulatore della Causa, decidere il luogo per la custodia dei frammenti prelevati.