Italia

Prodi mette il bavaglio a internet

Dallo scorso 3 ottobre in internet non si può più riportare il testo di un qualsiasi articolo tratto da un qualsiasi sito o giornale, pur citando la fonte. Lo dice l’art. 32 del decreto legge n. 262. Per poterlo fare occorre pagare un compenso all’editore. E se non lo si fa le sanzioni sono salatissime.

Fino al giorno prima del decreto il copyleft era ammesso sul web con la sola restrizione di citare rigorosamente la fonte editoriale e l’autore del pezzo. La legge 633 del 1941 all’articolo 65 diceva infatti:

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.

Adesso invece con il Decreto legge 262/2006 («Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell’evasione ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria») si dice all’articolo 32:

All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, é inserito il seguente: 1 bis. «I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

In sintesi: se vuoi fare una rassegna stampa online o cartacea, devi pagare, così pure se vuoi riportare citazioni in un blog o in un forum. Anche se la tua attività è senza fini di lucro, umanitaria o caratterizzata da una valenza culturale o sociale, devi versare comunque dei soldi. Soldi che per giunta verranno intascati dagli editori, e di certo non dai giornalisti che hanno scritto quegli articoli, pagati una tantum per la cessione dei loro diritti d’autore alle testate per cui lavorano.

Con il testo voluto da questa maggioranza di centro-sinistra vengono così imbavagliati migliaia di siti, di blog e di forum. La libertà non si può fermare. L’informazione su internet deve rimanere libera.

Chiediamo al Governo che ritiri questo decreto legge. Chiediamo al Parlamento che lo cancelli.

Il diritto all’informazione non si tocca!

Il decreto legge 262/06

La Legge 633 del 1941

L’approfondimento di Peacelink con la campagna contro il decreto