Proibire il ricorso alla donazione di sperma e ovuli per la fertilizzazione in vitro è ingiustificato e costituisce una violazione dei diritti garantiti dall’art.14 (proibizione della discriminazione) e dall’art. 8 (rispetto della vita familiare) della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (Cedu). Lo hanno stabilito il 1° aprile i giudici della Corte di Strasburgo, a seguito del ricorso presentato nel 2000 da due coppie austriache in ognuna delle quali entrambi i coniugi sono sterili. In Austria la legge nazionale sulla procreazione assistita non consente infatti di ricorrere alla donazione di sperma per la fertilizzazione in vitro e alla donazione di ovuli; tecnica che per le due coppie costituisce l’unica soluzione per poter procreare. Nel maggio 1998 i ricorrenti avevano introdotto davanti alla Corte costituzionale un ricorso che contestava la costituzionalità di tali disposizioni. Nell’ottobre dell’anno successivo, pur ammettendo un’interferenza della legge nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, la Corte costituzionale stabiliva che tale ingerenza era giustificata in quanto il provvedimento intende evitare la creazione di relazioni inusuali come un bambino con più di una madre biologica (una genetica e una che lo ha portato in grembo), e aggiungeva che tale legge è volta ad evitare anche il rischio di sfruttamento delle donne e di eventuali pressioni su quelle economicamente svantaggiate a donare ovuli.Nel successivo ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo i ricorrenti hanno sottolineato che il divieto della donazione di sperma e ovuli viola il loro diritto al rispetto della vita familiare e quello a non essere discriminati (rispettivamente garantiti dagli artt. 8 e 14 della Cedu). Premettendo che tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa non vi è un approccio uniforme alla procreazione medicalmente assistita, e che gli stessi Stati non sono obbligati a legiferare in materia, ma se lo fanno la legge deve essere coerente e prendere in considerazione i differenti interessi legittimi, i giudici di Strasburgo hanno sostanzialmente dato ragione ai ricorrenti, trovando non convincenti le argomentazioni del governo austriaco. Relazioni genitori-figli non basate su un diretto legame biologico non sono nuove affermano tra l’altro i giudici europei, secondo i quali non esistono insormontabili ostacoli a che tali relazioni vengano inserite nel quadro generale del diritto di famiglia. Di qui la conclusione che per entrambe le coppie il divieto del ricorso alla donazione di sperma e ovuli è ingiustificato e costituisce una violazione dei citati articoli della Cedu. Ora la sentenza passa al Comitato dei ministri (organo sovrano Ue) che deve concordare col governo austriaco le modalità per applicarla (salvo eventuale ricorso, come accaduto in Italia con il crocifisso).Sir