«L’aspetto piu’ importante del provvedimento del Collegio arbitrale di medicina generale è espresso nelle parole con le quali esso si conclude: ossia che il giudizio se il farmaco NORLEVO occorra o sia opportuno, spetta in via esclusiva al medico che, in scienza e coscienza, ha il dovere potere di negarlo ove ritenga che esso non serva o non sia opportuno prescriverlo a quel paziente che lo richiede». La pensa così l’avvocato Giuseppe Mazzotta, membro del Comitato interdipartimentale di bioetica e legale di alcuni dei medici deferiti all’organo regionale e poi assolti.«Si esce quindi dal paradosso per cui il termine di poche ore previsto per l’efficacia del farmaco costituiva un motivo di pressione costrizione del medico alla prescrizione. Si riconosce dopo che era stata indebitamente messa in dubbio, la libertà del medico di decidere in assoluta scienza e coscienza se prescrivere o meno un farmaco, e non solo il Norlevo, ma qualsiasi farmaco, e ciò nell’interesse del paziente che al medico si affida».«Un ulteriore aspetto che, invece, spiace non sia stato deciso dal Collegio commenta Mazzotta – è la questione inerente all’obbligo del medico di attivarsi in ipotesi di dubbie segnalazioni all’utenza: non si può tuttavia ragionevolmente pensare che il medico tenga in attesa i propri pazienti per controllare se vi siano cartelli che negano la prescrizione della pillola del giorno dopo o che, per esempio, inneggiano, chissà, al boicottaggio di alcune case farmaceutiche o simili. È evidente che la vigilanza rientra nella responsabilità amministrativa di chi è delegato dalla direzione generale a dirigere il distretto: è sufficiente verificare la legge per constatarlo: L’art. 3 sexies del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 dettato in tema di DIRETTORE DI DISTRETTO, al comma 1 prevede che Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Piu’ interessante ancora è il comma 3 dello stesso articolo, ove si specifica che un medico può essere coinvolto in questa responsabilità solo se espressamente stabilito dal direttore generale L’incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria».«È evidente conclude Mazzotta – che il controllo di informazioni che impediscano o rendano piu’ difficile l’accesso al distretto, come nel caso segnalato, compete al direttore del distretto ossia alla direzione generale che, cosa sorprendente, è proprio il soggetto che ha lamentato il mancato compimento di questi doveri. È auspicabile quindi non solo il rispetto ma, prima ancora, una maggiore attenzione a non sollevare casi nell’ambito di situazioni già regolamentate da molti anni».