Toscana

Permesso di soggiorno, il test di lingua per ottenerlo

La premessaDal 9 dicembre gli stranieri che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i loro familiari, devono esibire anche un certificato che certifichi una conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello A2 del quadro comune di riferimento europeo. La presentazione della domandaL’iscrizione al test di lingua dovrà essere inoltrata per via telematica alla Prefettura della provincia dove ha il domicilio chi presenta la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito www.testitaliano.interno.it  e compilando il modulo di domanda. Il perfezionamento della proceduraL’istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall’istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. In caso di irregolarità o di mancanza dei requisiti il sistema invia al richiedente una comunicazione con l’indicazione dei requisiti mancanti per consentire la rettifica delle informazioni. I risultati del testIl risultato del test, consultabile da parte del richiedente sul sito www.testitaliano.interno.it, viene inserito nel sistema a cura della Prefettura competente, che lo mette a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Il testL’art 9, comma 2-bis, del Testo Unico Immigrazione e il decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 4 giugno 2010, prevedono, tra i requisiti necessari ai fini del rilascio della carat di soggiorno, il superamento di un test di lingua italiana.Non devono sostenere il test:a) i figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge; b) gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;c) gli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;d) gli stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed hanno conseguito, al termine del corso, un titolo che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa; e) gli stranieri che abbiano ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione (non ancora in vigore) di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;e) gli stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o abbia conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;f) gli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo Unico (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede, uffici di rappresentanza o filiali in Italia; professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; traduttori e interpreti e giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati). Il livello A2La prova non dovrebbe essere particolarmente selettiva, dal momento che bisognerà dimostrare una conoscenza dell’italiano a livello A2: si tratta di uno standard europeo che indica una padronanza della lingua abbastanza elementare, non difficile da riscontrare in chi è regolarmente soggiornante in Italia da almeno cinque anni.Il candidato dovrà comprendere semplici argomenti ed espressioni comuni, legati all’ambiente, al vissuto personale, alle attività consuete.Il candidato dovrà, previa lettura, sintetizzare testi semplici e vari non supportati da immagini; rispondere a domande sul testo e completare le griglie. Il candidato dovrà interagire in un dialogo o in una conversazione a tre; produrre brevi monologhi informativi e descrittivi relativi ad esperienze personali e di altri, anche relative al passato.Il candidato, quando scrive, dovrà formulare brevi messaggi; comporre testi personali quali una lettera. Procedure previste per sostenere il testLa richiesta di sostenere il test di lingua dovrà contenere obbligatoriamente: l’indicazione delle generalità del richiedente;i dati relativi al titolo di soggiorno in possesso (numero, data di rilascio, scadenza, tipologia); i dati del documento valido per l’espatrio (passaporto o titolo equipollente);l’indirizzo presso cui lo straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della prova.Il sistema verificherà:che sussista il permesso di soggiorno indicato nella compilazione; che il richiedente sia maggiore di 14 anni;che non risulti una richiesta precedente ancora in attesa di convocazione; che il test non sia già stato superatoLa Prefettura convocherà lo straniero, entro sessanta giorni dalla richiesta, per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui sostenere il test.In caso di dati mancanti, o errati, verrà inviata una comunicazione al richiedente al fine di consentire la rettifica delle informazioni e l’inoltro di una nuova richiesta. Lo svolgimento del test di linguaIl test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con modalità informatiche, ed e’ strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione. Il contenuto delle prove che compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di certificazione:1) Università degli studi di Roma Tre;2) Università per stranieri di Perugia;3) Università per stranieri di Siena;4) Società Dante Alighieri.La sede dell’esame è stabilita dal Consiglio Territoriale per l’Immigrazione in accordo con enti locali ed istituzioni scolastiche.A richiesta dell’interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico. Il punteggioPer superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo. I risultatiIl risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito, a cura del personale della prefettura, nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e sarà consultabile attraverso il sito www.testitaliano.interno.it Esito negativoIn caso di esito negativo, lo straniero può ripetere la prova, ripresentando la domanda. La preparazione al testI corsi di preparazione per il superamento del test di lingua di livello A2 sono svolti presso i Centri territoriali Permanenti, o altri enti che abbiano stipulato convenzioni con le istituzioni sopra elencate.Il decreto prevede inoltre che i consigli territoriali per l’immigrazione, anche attraverso accordi con enti pubblici e privati e con associazioni attive nel campo dell’assistenza agli immigrati, nell’ambito delle risorse statali e comunitarie disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e progetti per la preparazione al test. Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)La carta di soggiorno è a tempo indeterminato, non ha scadenza e non deve essere rinnovata.Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dai cittadini stranieri in possesso dei seguenti requisiti:– che soggiornano regolarmente in Italia da almeno 5 anni;– che sono titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità; – che hanno un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (euro 5.349,89); – che hanno superato il test di conoscenza della lingua italiana.La carta di soggiorno non può però essere richiesta:– dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale; – dai titolari di permesso per asilo, per motivi umanitari o a titolo di protezione temporanea; – dai titolari di visti di breve periodo; – dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato;Tuttavia i precedenti periodi di possesso di queste tipologie di permesso, ad esclusione dei soggiorni di breve periodo, possono essere utili nel calcolo dell’anzianità del soggiorno (5 anni).La carta di soggiorno può essere revocata se acquisita fraudolentemente; quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato; in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi; in caso di rilascio di Pds CE da altro stato UE; in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni.La separazione legale o lo scioglimento del matrimonio non comportano la revoca del permesso di soggiorno CE di lungo periodo.Nel caso di revoca per assenza dal territorio dello stato o per conferimento di permesso CE da parte di altro stato membro, è possibile riottenere il Permesso CE dopo 3 anni e comunque ottenere un normale permesso di soggiorno.La carta di soggiorno può essere richiesta anche per il coniuge, per i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli); per i figli maggiorenni che per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale e per i genitori.