Toscana

Pacchetto sicurezza, cosa cambia per gli immigrati

Entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il pacchetto sicurezza che, limitatamente, alla condizione giuridica degli stranieri modifica il testo unico sull’immigrazione, le condizioni per ottenere la cittadinanza per matrimonio e i requisiti per l’iscrizione anagrafica.

Per tutte le pratiche relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero dovrà versare un contributo compreso tra 80 e 200 euro che si sommerà ai 70 euro già previsti dalla vigente normativa.

È disposta l’istituzione di un accordo di integrazione articolato in crediti da sottoscrivere al momento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. I criteri e le modalità verranno stabiliti da un apposito regolamento.

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. Il termine è stato uniformato, per tutte le ipotesi, dal disegno di legge sulla sicurezza.

L’ottenimento della carta di soggiorno potrà avvenire solo dopo il superamento di un test di lingua italiana.

Sarà richiesto il permesso di soggiorno per tutti gli atti di stato civile, ad eccezione dell’assistenza sanitaria e dell’obbligo scolastico, ivi compreso per la richiesta delle pubblicazioni.

L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire, dopo due anni di residenza nel territorio dello Stato (dopo il matrimonio) o dopo tre anni nel caso in cui il coniuge si trovi all’estero. Tempi dimezzati in presenza di figli.

Le nuove regole saranno applicate anche ha chi ha già fatto domanda, ma non ha avuto risposta. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato n. 799/1999, infatti, nei casi in cui il procedimento amministrativo non riconosce un diritto preesistente, ma lo costituisce, se la legge cambia le richieste pendenti ricadono sotto le nuove regole.

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione sarà subordinata al versamento di una tassa di 200 euro.

La condanna non definitiva per una serie di reati comporterà la perdita del titolo di soggiorno; il trattenimento nei CIE passa da 60 a 180 giorni.

Il divieto di espulsione dei parenti conviventi con cittadini italiani è limitato al secondo grado.

Le istanze di iscrizione o di variazione della residenza anagrafica, potranno dar luogo alla verifica, da parte degli uffici comunali competenti, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, ma solo ai sensi della normativa sanitaria vigente. Si tratta di una lieve attenuazione della norma originariamente contenuta nel testo che prevedeva l’automaticità della richiesta di un certificato di idoneità igienico-sanitaria secondo criteri stabiliti dallo stesso Comune. È prevista dopo sei mesi dalla data di scadenza del permesso di soggiorno.

Gli interrogativi degli stranieriSono un cittadino straniero in condizione di soggiorno illegale (overstaying). La «futura» contravvenzione sull’irregolare ingresso e permanenza dello straniero mi impedirà una futura regolarizzazione?

Secondo la futura disposizione lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della disciplina sull’immigrazione “è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro». Lo straniero può essere espulso, ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico sull’immigrazione, salvo i casi di divieto di espulsione di cui all’articolo 19 della normativa citata. Nella fattispecie, l’ostacolo alla regolarizzazione dello straniero è rappresentato dal provvedimento di espulsione (e conseguente segnalazione di inammissibilità Schengen) e non dalla possibile ammenda per il reato di immigrazione clandestina.

Il reato di immigrazione clandestina. La denuncia obbligatoria.Il codice penale regola  i casi di  omessa denuncia di reato. L’articolo 361 cod. pen. disciplina l’ipotesi di omessa o ritardata denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale prevedendo una multa da 30 a 516 euro, ridotta a 103 euro per l’incaricato di un pubblico servizio. Il cittadino che omette la denuncia (in caso di delitto contro la personalità dello Stato o per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo) è sanzionato con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro. Per i medici e gli addetti alle strutture sanitarie, a tutela del diritto fondamentale alla salute, è escluso qualsiasi obbligo di denuncia. L’accesso a tali strutture da parte dello straniero irregolare non comporterà alcun tipo di denuncia, salvo l’obbligo di referto nei casi in cui emerga la sussistenza di un reato e sempre che non si esponga lo straniero bisognoso di cure a un procedimento penale. Lo straniero irregolare si esporrebbe, quindi, alla segnalazione della sua condizione di clandestinità se intende sposarsi in Italia (anche con un italiano a prescindere dalla  bontà del matrimonio) o registrare o riconoscere un figlio. La denuncia è una dichiarazione di scienza, solitamente trasmessa alla Autorità giudiziaria per posta (si pensi, ad esempio, all’Ufficiale di Stato civile che comunica alla Procura della Repubblica che i genitori non hanno reso la dichiarazione di nascita nei termini di legge), con cui si porta a conoscenza l’esistenza di un fatto storico.

Ho ereditato una casa che vorrei mettere a reddito. I possibili conduttori sono tutti stranieri. Corro il rischio di vedermi confiscata l’immobile se stipulo un contratto di locazione con un lavoratore straniero?

Il provvedimento ablatorio della confisca si verifica se il locatore, al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di irregolarità del cittadino straniero, ospita o cede, anche in locazione, la casa all’immigrato. Il locatore sarà tenuto a verificare al momento della stipula o del rinnovo del contratto di affitto se il conduttore, cittadino straniero, è titolare di permesso di soggiorno (la norma non distingue fra le varie tipologie di soggiorno), escludendo così la sussistenza di un obbligo, in capo ai proprietari degli immobili, di verificare in via permanente la perdurante titolarità del titolo di soggiorno. Dall’accertamento dell’ingiusto profitto (canone di locazione esorbitante o contratto di comodato senza termine in luogo di un regolare contratto di locazione) si può desumere l’esistenza del reato di favoreggiamento alla permanenza in Italia dell’immigrato (Cass. Pen., sezione I, sentenza n. 40398/2006; Cass. Pen., sezione I, sentenza n. 19171/2009). In tutti i casi, colui che ospita o cede la casa ad un cittadino straniero è tenuto a denunciare la presenza, entro 48 ore dall’ingresso, alla locale Autorità di pubblica sicurezza: l’omissione o la ritardata denuncia è punita con la somma di 320 euro.

Sono una signora anziana, vedova, piena di acciacchi, con due figli che vedo solo per le feste. Vivo insieme a una cittadina peruviana, clandestina, che provvede a tutte le mie necessità. In data 18 dicembre 2007 ho fatto inviare, da un patronato, la domanda di assunzione nel decreto flussi. Sono ancora in attesa della risposta. I miei figli sono preoccupati per me e per la mia dama di compagnia. Cosa ci può succedere?

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un lavoratore straniero sprovvisto del permesso di soggiorno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5mila euro, secondo l’articolo 22, comma 12, del Testo Unico sull’immigrazione. Se le condizioni economiche sono in linea con quelle del ccnl di categoria non si ravvisa, nonostante si tratti di un rapporto di lavoro irregolare dal punto di vista contributivo, invece l’esistenza del reato di favoreggiamento alla permanenza dello straniero in Italia (ex plurimus Cass. Pen. sezione I, sentenza 29 novembre 2006, n. 40398). La lavoratrice, in quanto irregolare, rischia il decreto di espulsione.

L’accordo di integrazione per il rilascio del permesso di soggiorno.Il disegno di legge sulla sicurezza ha introdotto nell’ordinamento la definizione del concetto di “integrazione”, quale processo finalizzato a promuovere la convivenza fra stranieri e cittadini italiani, nel rispetto comune dei valori sanciti dalla Costituzione, e con impegno reciproco ai fini della partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della società. Il nuovo articolo 4 bis del T.U. immigrazione istituisce e disciplina la figura dell’accordo di integrazione. Tale accordo deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ed è articolato su crediti, conseguibili per tutto l’arco temporale di validità del titolo di soggiorno richiesto. In particolare, i criteri e le modalità necessarie a definire la procedura di sottoscrizione dell’Accordo e la sua articolazione su crediti, sono stabiliti con un regolamento governativo da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’Interno, di concerto con i dicasteri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute e delle politiche sociali. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l’espulsione amministrativa dello straniero eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Non sono soggetti alla revoca del titolo di soggiorno e all’espulsione amministrativa lo straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno SLP (soggiornanti di lungo periodo), di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea , nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.