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Onu-Iraq, la risoluzione sul disarmo
1) – DECIDE che l’Iraq è stato e rimane in VIOLAZIONE SOSTANZIALE dei suoi obblighi conseguenti alla risoluzione 687 (1991), in particolare per la mancata collaborazione con gli ispettori dell’Onu e dell’Aiea, e per il non aver completato le azioni richieste nei paragrafi da 8 a 13 della risoluzione 687.
2) – DECIDE di offrire all’Iraq una OPPORTUNITÀ FINALE di collaborare con i suoi obblighi di disarmo in base alle rilevanti risoluzioni dell’Onu e DECIDE di conseguenza di istituire un regime rafforzato di ispezioni con lo scopo di portare a pieno e verificato completamento il processo di disarmo stabilito dalla risoluzione 687 del 1991 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.
3) – DECIDE che, per cominciare a porre in atto i suoi obblighi di disarmo, oltre a sottoporre le dichiarazioni biannuali richieste, il governo dell’Iraq fornisca all’Unmovic all’Aiea e al Consiglio di Sicurezza non oltre 30 giorni dalla data della risoluzione una AGGIORNATA ACCURATA, PIENA E COMPLETA DICHIARAZIONE di tutti gli aspetti dei suoi programmi di sviluppo di armi chimiche, biologiche, nucleari, missilistiche e altri sistemi di lancio tra cui veicoli aerei senza pilota… fornendo la precisa ubicazione di queste armi, componenti, sotto-componenti, riserve di agenti e materiali e attrezzature relative…
4) – DECIDE che false dichiarazioni o omissioni nelle dichiarazioni sottomesse dall’Iraq in seguito a questa risoluzione e la mancata collaborazione in qualsiasi momento con i dettati di questa risoluzione costituirà ulteriore VIOLAZIONE SOSTANZIALE dei suoi obblighi che dovrà essere riportata in Consiglio per VALUTAZIONE in accordo con i paragrafi 11 E 12.
5) – DECIDE che l’Iraq fornisca all’Unmovic e all’Aiea IMMEDIATO ACCESSO SENZA RESTRIZIONI O CONDIZIONI a tutti i siti anche sotterranei, edifici, attrezzature, documenti e mezzi di trasporto che gli ispettori decidano di visitare, assieme a immediato accesso privato e senza restrizioni a tutti i funzionari e altre persone che decidano di intervistare nel luogo di loro scelta. Decide inoltre che Unmovic e Aiea possano condurre le interviste dentro o fuori l’Iraq, possano facilitare a loro arbitrio il loro spostamento e quello delle loro famiglie fuori dall’Iraq e questo alla sola discxrezione dell’Unmovic e dell’Aiea. Queste interviste potranno svolgersi senza la presenza di osservatori iracheni. Istruisce inoltre l’Unmovic e richiede che l’Aiea riprendano le ispezioni non oltre 45 giorni dall’adozione della risoluzione e aggiornino il Consiglio 60 giorni dopo.
6) – AVVALLA la lettera 8 ottobre 2002 del presidente esecutivo dell’Unmovic e del direttore generale dell’Aiea al generale (Amir) al-Saadi del governo dell’Iraq e DECIDE che questa lettera sia vincolante per l’Iraq.
8) – DECIDE che l’Iraq non prenderà misure ostili contro personale Onu o stato membro che fa rispettare le risoluzioni dell’Onu.
9) – RICHIEDE che il Segretario generale notifichi immediatamente all’Iraq questa risoluzione e che l’Iraq dichiari la sua accettazione entro sette giorni.
10) – RICHIEDE che tutti gli stati membri collaborino in pieno con Unmovic e Aiea.
11) – INCARICA il presidente esecutivo di Unmovic e il direttore dell’Aiea di informare immediatamente il Consiglio di qualsiasi interferenza o mancata collaborazione dell’Iraq.
12) – DECIDE di convocarsi immediatamente in base ai paragrafi 4 o 11, una volta ricevuto un rapporto per considerare la situazione e il bisogno di piena attuazione con tutte le risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza per RIPRISTINARE LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE.
13) – RICORDA in questo contesto che il Consiglio ha ripetutamente avvertito l’Iraq che andrà incontro a GRAVI CONSEGUENZE come risultato delle sue continue violazioni ai suoi obblighi.
14) – DECIDE di rimanere convocato sulla materia.