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Normative sulla prevenzione incendi in azienda: cosa dice la legge

Il decreto legislativo 81/2008, noto come "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, incluso il rischio di incendio, e di adottare le misure necessarie per prevenirli

Garantire la sicurezza antincendio in azienda è un obbligo fondamentale per ogni datore di lavoro. Il quadro normativo italiano sulla prevenzione incendi si basa su principi chiave stabiliti dal Decreto Legislativo 81/2008, noto come “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”. Questo decreto impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, incluso il rischio di incendio, e di adottare le misure necessarie per prevenirli.

Negli anni, ulteriori aggiornamenti hanno affinato e semplificato le normative, come il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, sostituito più recentemente dal DM del 3 settembre 2021, che introduce criteri specifici per la valutazione del rischio incendio e la gestione della sicurezza. Tali normative coprono non solo le misure preventive ma anche le modalità operative per affrontare situazioni di emergenza.

Il sistema normativo italiano si basa su due principi cardine: la progettazione delle misure di prevenzione e protezione in base al rischio specifico e la formazione obbligatoria per tutti i soggetti coinvolti. Ne abbiamo parlato con alcuni esperti di antincendionatalini.com, azienda di estintori a Livorno. Ecco cosa ne è emerso.

Il Codice di prevenzione incendi e i riferimenti principali

Il Codice di Prevenzione Incendi, introdotto con il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015, rappresenta una svolta significativa. Questo strumento offre un approccio moderno, flessibile e prestazionale, differenziandosi dalle precedenti normative prescrittive. L’obiettivo del Codice è quello di semplificare e rendere più efficiente la progettazione della sicurezza antincendio, adattandosi alle esigenze delle diverse attività produttive.

Il Codice si articola in quattro sezioni:

  • Sezione G – Generalità: introduce i termini, i simboli e le metodologie di base, tra cui la determinazione dei profili di rischio.
  • Sezione S – Strategia Antincendio: descrive le misure di prevenzione e protezione, come la compartimentazione, il controllo del fumo e del calore, e le strategie di esodo.
  • Sezione V – Regole Tecniche Verticali (RTV): fornisce indicazioni specifiche per particolari tipologie di attività, come scuole, ospedali e alberghi.
  • Sezione M – Metodi: include strumenti quantitativi per la progettazione di misure antincendio.

Questo approccio consente una maggiore flessibilità, permettendo di scegliere soluzioni tecniche che garantiscano la sicurezza antincendio senza compromettere l’operatività aziendale.

L’obbligo di valutare il rischio incendio in azienda

La valutazione del rischio incendio è uno dei pilastri della normativa italiana. Ogni datore di lavoro è tenuto a elaborare un documento che identifichi i potenziali rischi di incendio, descriva le misure di prevenzione adottate e illustri le strategie operative in caso di emergenza.

Il DM del 3 settembre 2021 ha introdotto importanti aggiornamenti, stabilendo criteri semplificati per le aziende a basso rischio. Questi criteri comprendono:

  • Affollamento massimo di 100 persone.
  • Superficie lorda non superiore a 1000 m².
  • Assenza di materiali altamente combustibili o sostanze pericolose.
  • Presenza di piani situati a quote comprese tra -5 e +24 metri rispetto al suolo.

Per le aziende che non rientrano in questi parametri, si applicano le disposizioni del Codice di Prevenzione Incendi, che prevedono una valutazione più approfondita.

La mancata valutazione del rischio incendio comporta sanzioni severe, inclusa la possibile sospensione delle attività aziendali.

La gestione della sicurezza antincendio: formazione e responsabilità

Un altro elemento centrale delle normative è la gestione della sicurezza antincendio, che include la formazione degli addetti e la definizione delle responsabilità. Il DM del 2 settembre 2021 stabilisce che il datore di lavoro deve designare e formare adeguatamente gli addetti alla prevenzione incendi.

Livelli di formazione

La formazione obbligatoria varia in base al livello di rischio dell’azienda:

  • Livello 1 (basso rischio): corso di 4 ore con aggiornamento biennale di 2 ore.
  • Livello 2 (medio rischio): corso di 8 ore con aggiornamento di 5 ore.
  • Livello 3 (alto rischio): corso di 16 ore con aggiornamento di 8 ore.

Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile di garantire:

  • La predisposizione di un piano di emergenza efficace.
  • La manutenzione periodica delle attrezzature antincendio.
  • La formazione continua degli addetti.

In caso di emergenza, il piano deve prevedere procedure operative chiare, percorsi di evacuazione sicuri e la comunicazione tempestiva con i servizi di soccorso.