Vescovi Toscani
«Motu proprio» sulla Messa, la Notificazione di mons. Plotti
Pubblichiamo il testo integrale della «Notificazione» alla Diocesi dell’Arcivescovo di Pisa mons. Alessandro Plotti a riguardo dell’applicazione del «Motu proprio» di Benedetto XVI sull’uso straordinario del Messale del 1962.
Ogni Vescovo è il moderatore della liturgia per la propria Diocesi. Il can. 838 del Codice di Diritto Canonico così recita: «Regolare la Sacra Liturgia dipende unicamente dall’Autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del Diritto, al Vescovo Diocesano».
E al Paragrafo 4 : «Al Vescovo Diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti».
Tali disposizioni trovano conferma al n. 22 del Documento del Concilio Vaticano II «Sacrosanctum Concilium», dove sono ribaditi gli stessi concetti.
Il Messale di Paolo VI rimane la «forma normale» e «ordinaria» della liturgia eucaristica, mentre il Messale romano anteriore al Concilio può essere usato come forma «straordinaria».
Il Papa nella sua Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica, che accompagna il «Motu proprio», spiega abbondantemente che non deve essere intaccata l’autorità del Concilio e messa in dubbio la riforma liturgica o che venga sconfessata l’opera di Paolo VI e di Giovanni Paolo II.
Alla luce di queste due premesse, dispongo quanto segue:
1- In nessuna Parrocchia della nostra Arcidiocesi si introduca l’uso del messale del 1962, solo per offrire in maniera indiscriminata la celebrazione in latino secondo il Rito pre-conciliare ai fedeli che non ne abbiamo fatto specifica richiesta.
2 – Se nella Parrocchia (art. 5 par.1) esiste «stabilmente» un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, che chiede esplicitamente al Parroco la celebrazione della Santa Messa secondo il rito pre-conciliare, il Parroco stesso valuti, da una parte, se tale richiesta nasce da un sincero amore alla tradizione antica della chiesa, da una convinta accettazione del Concilio Vaticano II, e da una istanza seria e autentica di alimento spirituale; dall’altra, se il concedere tale celebrazione si armonizza con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, evitando la discordia e le divisioni.
Si deve trattare, sempre e comunque, di un gruppo stabile di parrocchiani, che manifestano il desiderio legittimo di vedere attuato il «Motu proprio» del Papa. Non è né opportuno né auspicabile che la Parrocchia «ospiti» gruppi non ben definiti che non partecipano alla vita e al cammino della comunità parrocchiale e che «usano» la parrocchia o il parroco solo per un nostalgico riflusso liturgico.
L’art. 5 par. 1 del Documento Pontificio è molto chiaro: «nella parrocchia in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli…». Dunque un gruppo di fedeli che stabilmente vivono e operano nella parrocchia e non altri che sfruttano la parrocchia solo come punto di appoggio o perché c’è un presbitero più benevolo.
3 – Per meglio esercitare questa facoltà concessa ai parroci di accogliere «volentieri» tale richiesta e per operare serenamente ed efficacemente un difficile discernimento dispongo che, prima di concedere o di negare tale privilegio, sia consultato il Consiglio pastorale parrocchiale e si faccia riferimento all’Arcivescovo, per arrivare ad una scelta pastorale armonica, che non crei divisioni e conflitti tra le diverse componenti del Popolo di Dio.
Il «Motu proprio» di Benedetto XVI insiste nel sottolineare che la celebrazione della Santa Messa pre-conciliare deve armonizzarsi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia.
4 – I1 ricorso all’Ordinario diocesano non è prescritto nel Documento, perché la concessione è affidata alla buona accoglienza del Parroco, però, per i risvolti che tale esperienza può avere sulla vita dell’intera Diocesi, è opportuno e raccomandabile che la decisione venga presa insieme al Vescovo.
Tra l’altro, i1 Papa nella Lettera ai Vescovi, che accompagna il Decreto, dice: «queste nuove norme non diminuiscono in nessun modo la vostra autorità e responsabilità, né sulla liturgia né sulla pastorale dei vostri fedeli. Ogni Vescovo, infatti, è il moderatore della liturgia nella propria Diocesi. Nulla si toglie quindi all’autorità del Vescovo il cui ruolo, comunque, rimarrà quello di vigilare affinché tutto si svolga in pace e serenità. Se dovesse nascere qualche problema che il parroco non possa risolvere, l’Ordinario locale potrà intervenire, in piena armonia, però, con quanto stabilito dalle nuove norme del «Motu proprio».