Toscana
Ministri di culto stranieri, le condizioni per il visto
I permessi di soggiorno per motivi religiosi o per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto sono rilasciati per un breve o lungo soggiorno agli stranieri che siano ministri di culto o religiosi e che siano entrati in Italia muniti del visto di ingresso per motivi religiosi sulla base delle condizioni previste nel decreto del Ministero degli Esteri del 12 luglio 2000.
La disciplina vigente per i soggiorni per motivi religiosi deriva non soltanto dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di rapporto esistente tra lo Stato e le diverse confessioni religiose.
Per le confessioni religiose prive di un’intesa in vigore con lo Stato si continua ad applicare la normativa adottata in epoca fascista che prevede tra l’altro che la nomina dei ministri di culto di tali confessioni religiose debba essere approvata con decreto del Ministro dell’Interno.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto di ingresso per motivi religiosi previsti dal decreto degli Esteri citato sono: va) l’effettiva condizione di religioso;
b) le documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia;
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3, T.U.
Il religioso straniero, una volta in Italia, chiederà il permesso di soggiorno.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno è presentata presso gli uffici postali abilitati con la seguente documentazione:
1) la fotocopia del passaporto (pagina con i dati anagrafici e quella del visto);
2) dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
3) copia della polizza assicurativa contro il rischio di malattia e infortuni o oppure l’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale.
Se lo straniero soggiorna presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in Questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità dove l’interessato è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta e del permesso di soggiorno.
Tra coloro che possono fruire di tale beneficio sono da ricomprendere anche i sacerdoti della Chiesa cattolica, le cui remunerazioni sono considerate «redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente» (testo unico delle leggi sulle imposta sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986).