Opinioni & Commenti

Legittima difesa, una legge pericolosa

di Giuseppe AnzaniDifendersi è giusto, e tutti lo sanno. Pochi sanno però che la legittima difesa non è un concetto neutro, che sta fuori dei gesti umani che il diritto chiama «reati». La violenza che si compie per difendersi è un fatto fisicamente uguale, che aggredisce, ferisce, e talvolta uccide. Il diritto continua a chiamare reato quel gesto, e poi aggiunge soltanto che chi l’ha commesso «non è punibile». Infatti non è giusto punirlo, perché egli è stato «costretto» a compierlo, e mai l’avrebbe fatto se non si fosse trovato in quella «necessità». L’accaduto resta dunque una ferita nel mondo dell’essere, un evento doloroso, una specie di male necessario. Un male che non si può rimproverare, ma che non ci rallegra, quando accade.

Difendersi è «naturale», e tutti lo sentono. È un impulso che nasce dall’istinto di sopravvivenza e di possesso d’ogni animale, a fronteggiare il pericolo; ma per l’uomo (animal sapiens), dopo l’istinto viene il raziocinio a estrarre da quell’impulso la coscienza della necessità e la misura o la dismisura della reazione. E in tal modo decifra non l’astratta paura, ma la concreta attualità dell’offesa che sta rintuzzando; e sottomette a giustizia (a giustificazione) la reazione necessitata. È questo profilo etico e giuridico che trasporta la difesa istintuale, nell’evoluzione della civiltà umana, nell’alveo della difesa «legittima». Una regola essenziale è la «proporzione» fra difesa e offesa. La difesa proporzionata è lecita, l’eccesso è illecito.

Tutte le parole che abbiamo messo fra virgolette stanno nel testo dell’articolo 52 del nostro codice penale. Nei manuali e nei commentari, l’esempio più classico per far capire agli studenti che cos’è la proporzione e che cos’è l’eccesso è questo: «se dalla finestra vedi un ladro arrampicato sul melo del tuo orto che ti sta rubando le mele, hai diritto di impedirlo, di cacciarlo; ma non puoi tirarlo giù col fucile da caccia, stecchito, per salvare le tue mele».

Ora, nei giorni scorsi è stata approvata una legge per cui quando viene violato il domicilio (la casa, l’ufficio, la bottega) si può sparare senza più chiedersi se sparare sia «proporzionato» o no; adesso è la legge che dice che è proporzionato, e schiva allo sparatore e ai giudici la fatica di pensarci su; e non fa differenza se l’intruso che trovi in casa tua aggredisce la tua incolumità o vuole solo rubare le tue cose. Resta solo il requisito di esser «costretti dalla necessità» di difendere il proprio diritto se l’altro non desiste.

È una legge pericolosa per tre ragioni: la prima è che lo sparo può uccidere, e non c’è cosa rubata che pareggi la vita; la seconda è che invoglierà la gente, impaurita dalle cronache dei furti e delle rapine in casa, a tenere nel cassetto una pistola, e tante armi in giro sono un pericolo in sé; la terza è che il fai da te dell’autotutela (la legge si intitola così) è la legge della caverna e non della civiltà giuridica, che affida alla tutela sociale l’ordine, la prevenzione e la repressione del delitto. Che scivolone.

Il testo della nuova leggeDdl Senato 1899 – Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilioArt. 1. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.