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Legge sul riassetto tv: il messaggio di Ciampi per il rinvio alle Camere
Ecco il testo integrale del messaggio con il quale il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha rinviato alle Camere la legge sul riassetto del sistema televisivo, meglio conosciuta come «legge Gasparri». Il testo è stato letto alla Camera dei Deputati dal Presidente Pierferdinando Casini, lunedì 15 dicembre 2003.
La sentenza della Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla considerazione della situazione di fatto allora esistente che, a suo giudizio, «non garantisce… l’attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli “imperativi” ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia».
Nell’ultima delle considerazioni in diritto, la Corte precisa che «la presente decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito nazionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili».
Dalla sentenza – i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai Presidenti della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle audizioni rese alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei Deputati il 10 settembre 2003 – discende, pertanto, che, per poter considerare maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall’espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione.
La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme che disciplinano l’aspetto sopra considerato sono contenute nell’articolo 25, il cui primo comma stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003, dovranno essere rese attive reti televisive digitali terrestri, ponendo, in particolare, a carico della società concessionaria del servizio pubblico (secondo comma) l’obbligo di predisporre impianti (blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta per cento della popolazione entro il 1o gennaio 2004 e del settanta per cento entro il 1o gennaio 2005. L’articolo 25, terzo comma, stabilisce, inoltre, che «l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l’effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche».