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Legge regionale 68/1983 sulla trasparenza degli eletti
«Entro sei mesi dalla proclamazione i consiglieri regionali depositano presso l’Ufficio di presidenza del consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano, di fatto, attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione». Le dichiarazioni dei consiglieri sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. L’articolo 11 della legge regionale 68/1983 amplia notevolmente la portata di un analogo provvedimento legislativo nazionale concernente le norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell’associazione denominata Loggia Propaganda 2, detta P2.
La legge 17/1982 è stata proposta dal governo Spadolini dopo l’esplosione del caso della loggia P2, che portò alla scoperta degli elenchi degli iscritti nei quali figuravano uomini politici, banchieri, imprenditori, giornalisti, magistrati, militari, funzionari di polizia. La Regione Toscana è stata la prima in Italia ad avere recepito con propria iniziativa i contenuti della legislazione nazionale, per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali, e anche di averli ampliati. Ampliamento che andava oltre la legge nazionale e che provocò un lungo dibattito in consiglio regionale.
Al termine della discussione la legge fu approvata con i voti favorevoli di Dc, Pci, Psi, Pdup, Indipendenti di sinistra Pri, Msi e l’astensione di Psdi e Pri. Il governo, con un telegramma, osservò che le norme sulla «dichiarazione associativa» erano esuberanti rispetto alla legge statale. Ne nacque un nuovo dibattito in consiglio regionale che con il voto favorevole di Dc, Pci, Psi, Pdup, Indipendenti di sinistra e l’astensione di Pli e Psdi, assenti Msi e Pri, approvò le controdeduzioni alle osservazioni del governo.