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Le Istituzioni: Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni vigila sul rispetto dell’identità e delle prerogative regionali e locali. Deve essere obbligatoriamente consultato in settori come la politica regionale, l’ambiente e l’istruzione. È composto di rappresentanti degli enti regionali e locali. Il Comitato delle regioni (CdR) è un organo consultivo che garantisce la rappresentanza dei poteri locali e regionali nell’ambito dell’Unione europea.

Sede e composizioneLa sede del Comitato delle regioni è a Bruxelles. I 222 membri del Comitato ed un pari numero di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, dal Consiglio dell’Unione europea per un mandato rinnovabile di 4 anni. I membri sono indipendenti e sono ripartiti in funzione delle dimensioni delle popolazioni degli Stati membri (24 membri per Germania, Francia, Italia e Regno Unito; 21 per la Spagna; 12 per Austria, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia; 9 per Danimarca, Finlandia e Irlanda; 6 per il Lussemburgo). I membri del Comitato rappresentano tutte le attività in materia di politica locale e regionale nell’ambito dell’Unione europea. Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il suo presidente, per una durata di 2 anni. Il presidente dirige le sessioni plenarie e assume la rappresentanza esterna del Comitato. Ruolo Il ruolo del Comitato delle regioni è di far valere il punto di vista locale e regionale nella legislazione comunitaria. L’elaborazione di pareri sulle proposte della Commissione costituisce la pietra angolare di tale attività. Inoltre, il Comitato delle regioni contribuisce al corretto funzionamento dell’Unione europea in quanto garante del “principio di sussidiarietà”. Secondo questo principio, l’Unione deve agire solo quando un’azione a livello comunitario si rivela più efficace di un’azione intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Vigilando sulla corretta applicazione di tale principio, il Comitato consente un’efficace attuazione delle azioni comunitarie, difendendo al tempo stesso le prerogative delle regioni nei settori che le riguardano. La Commissione e il Consiglio devono consultare obbligatoriamente il Comitato delle regioni nei seguenti settori che riguardano più direttamente le responsabilità delle collettività locali e regionali: la coesione economica e sociale; le reti transeuropee nei settori del trasporto, delle telecomunicazioni e dell’energia; la sanità pubblica; l’istruzione, la gioventù e la cultura; la politica dell’occupazione, la formazione professionale e la politica sociale; l’ambiente; i trasporti. Più in generale, il Consiglio, la Commissione o il Parlamento europeo possono consultare il Comitato ogni volta che lo ritengono opportuno. Da parte sua, il Comitato può adottare di propria iniziativa pareri su taluni temi quali l’agricoltura, la tutela dell’ambiente o la politica urbana. I pareri sono successivamente inviati alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento. Organizzazione dei lavoriI membri del Comitato delle regioni si ripartiscono in commissioni specializzate incaricate di preparare 5 sessioni plenarie annuali nel corso delle quali viene definita la politica generale del Comitato e sono adottati i pareri. Si tratta delle seguenti 6 commissioni: Commissione “Politica di coesione territoriale” (Coter); Commissione “Politica economica e sociale” (Ecos); Commissione “Sviluppo sostenibile” (Deve); Commissione “Cultura ed istruzione” (Educ); Commissione “Affari costituzionali e governance europea” (Const); Commissione “Relazioni esterne” (Relex).

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