Toscana

Le domande per il lavoro stagionale

Il decreto flussi 2010 per lavoro stagionale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 aprile 2010. Le domande possono essere presentate per via telematica dalle ore 8,00 del 21 aprile 2010, fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2010. Il Governo ha autorizzato, per il 2010, l’ingresso in Italia di 80mila lavoratori stranieri stagionali.

La quota di 80mila lavoratori, impegnati nei settori agricolo e turistico alberghiero riguarda:1) cittadini di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

2) cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

3) cittadini titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

Lo stesso decreto flussi contiene anche, come anticipazione della quota massima di ingressi per lavoro non stagionale, l’arrivo di 4mila imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani provenienti da nazioni che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

All’interno della quota di 4mila ingressi sono autorizzati:– fino a millecinquecento conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Secondo questa previsione rimangono quindi esclusi dalla possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno quanti volessero convertire il loro permesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, pur essendo già presenti in Italia e nonostante nella quasi totalità dei casi si tratti di persone che svolgono già una attività lavorativa di tipo subordinato per un totale di 1040 ore annuali. All’interno di tale quota possono far richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, secondo quanto disposto dall’articolo 9 bis del decreto legislativo n. 286/1998;– mille ingressi per lavoro autonomo di cittadini libici: la Libia si è impegnata a contribuire finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini in Italia per attività artigianali. Il decreto flussi prevede, inoltre, anche 2mila ingressi di lavoratori stranieri che hanno partecipato ai programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 286/98. I percorsi di istruzione e di formazione che prevedono l’insegnamento della lingua italiana ed il superamento di un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia A2 e nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di educazione civica (decreto Ministero del Lavoro del 22 marzo 2006), garantiscono ai partecipanti un canale preferenziale di ingresso.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 14/2010 ha ripartito fra le province le quote per i lavoratori non stagionali e per le conversioni previste dal decreto flussi, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale.

La ripartizione delle quote di ingresso tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è stata effettuata tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale straniera segnalato da alcune Regioni e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, come pure delle richieste di lavoratori stagionali pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione nel corso dell’anno 2009 e dei nulla osta rilasciati.

Peraltro, non tutto il contingente è stato effettivamente ripartito: 6.870 quote saranno attribuite successivamente in base ad ulteriori fabbisogni territoriali e le restanti 4.000 quote saranno destinate a progetti speciali avviati dalla Direzione Generale dell’immigrazione nell’ambito di forme di collaborazione internazionale.

Infine, al fine di evitare la ripetizione di documentazione già prodotta nell’anno passato, lo Sportello Unico per l’Immigrazione dovrà evitare di chiedere nuovamente l’idoneità alloggiativa quando la domanda di nulla osta riguarda lo stesso lavoratore e l’alloggio è il medesimo di quello garantito in precedenza.