Toscana
Le condizioni per il diritto al ricongiungimento familiare
Sono quattro i requisiti necessari per avere diritto al ricongiungimento familiare: a) lo stabile collegamento con la società italiana; b) la dimostrazione di una capacità reddituale per sé e la famiglia; c) la disponibilità di un alloggio idoneo; d) disponibilità di un’assicurazione sanitaria per la riunione con i genitori.
È escluso dal diritto al ricongiungimento familiare, pertanto, il lavoratore stagionale, nonché tutti coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia per brevi periodi al fine di svolgere attività occasionali.
Il criterio della prevedibilità della stabilizzazione autorizza la coesione familiare, non soltanto a coloro che già soggiornano in Italia, ma anche per i familiari al seguito dello straniero che fa l’ingresso in Italia per la prima volta, purché concorrano tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento e cioè quelli relativi al reddito e all’alloggio (commi 4 e 5 dell’articolo 29 T.U. immigrazione).
Il comma 4 dell’articolo 29 citato prevede «l’ingresso del familiare a seguito dello straniero titolare di permesso di soggiorno SLP o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi». Il Ministero dell’Interno con circolare del 27 febbraio 2001 ha disposto che un procuratore, all’uopo delegato dallo straniero residente all’estero, possa richiedere allo Sportello unico per l’immigrazione il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Il comma 5 dell’articolo 29 in esame dispone l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore (come modificato dal disegno di legge sulla sicurezza). La dimostrazione dei requisiti di reddito e di alloggio dovrà essere assolta dal genitore, prima del suo ingresso in Italia. Peraltro, ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del loro possesso da parte dell’altro genitore.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
La sufficienza del reddito può essere dimostrata non solo dallo straniero richiedente la riunione familiare, ma anche dal reddito complessivo dei familiari conviventi. Infatti, l’ultimo capoverso dell’articolo 29, comma 3, lettera b), del T.U. sull’immigrazione stabilisce che «ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari del richiedente».
Il reddito deve derivare da fonte lecita e, quindi, può essere dimostrato non solo mediante la dichiarazione dei redditi o le buste paga, ma anche con qualsiasi altro mezzo che attesti la capacità di mantenere il nucleo familiare.
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 4 aprile 2008, ha puntualizzato che nel caso in cui il richiedente la ricongiunzione familiare non abbia un reddito proprio, ma possa giovarsi del reddito dei familiari conviventi, per esempio il coniuge, ma anche figli e conviventi, la domanda di riunione familiare è ammissibile.
Riguardo all’ipotesi di ricongiungimento con un figlio infraquattordicenne la norma non richiede la produzione del certificato di idoneità, ma il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Il Ministero dell’Interno con la circolare del 4 aprile 2008 prevede la possibilità che il richiedente indichi anche un alloggio diverso dalla sua attuale residenza.
Il requisito quindi della sussistenza della disponibilità di un alloggio adeguato potrà considerarsi soddisfatto, sia nel caso in cui il richiedente intenda trasferirsi in esso all’arrivo dei familiari ricongiunti (ad esempio indico un alloggio in cui attualmente non abito ma dove ci trasferiremo tutti al momento del perfezionarsi del ricongiungimento; alloggio che è in grado di contenerci e ospitarci in modo idoneo in base ai parametri previsti dalla legge regionale), ma anche nel caso in cui il richiedente intenda assicurare ai familiari con cui effettua la ricongiunzione una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria (ad esempio il lavoratore che intenda effettuare la ricongiunzione familiare, ma vive in un alloggio che non è in grado di ospitare nessuna persona in più, reperisce la disponibilità di un alloggio diverso, dove non andrà ad abitare, ma che però è idoneo ad ospitare i suoi familiari).