Italia

Lavoro, la Consulta boccia il referendum sull’art. 18 e ammette gli altri due

Con un comunicato la Corte costituzionale fa sapere di aver dichiaro «ammissibile la richiesta di referendum denominato “abrogazione disposizioni limitative della  responsabilità solidale in materia di appalti”» e quello denominato «abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio  (voucher)». «Inammissibile», invece,  «la richiesta di referendum denominato “abrogazione delle disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi”». Quest’ultimo referendum puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e a reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa.

Sui tre quesiti la Cgil aveva raccolto oltre un milione di firme, già passate al vaglio della Cassazione. Adesso, se non interverranno modifiche di legge alle norme o se non verrà sciolto anticipatamente il Parlamento, si voterà per i due referendum nella prossima primavera

Per quanto riguarda i voucher, cioè i buoni lavoro da 10 euro lordi per i lavori occasionali e accessori, dei quali la Cgil chiede l’abolizione totale, agendo sulla parte del Jobs Act che ha innovato la normativa precedente, a partire dalla legge Biagi,  ecco la domanda rivolta agli elettori: «Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”»?».

Più corposo l’altro quesito per abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale tra società in appalto e sub-appalto per tutelare i lavoratori coinvolti in processi di esternalizzazione, assicurando loro tutela dell’occupazione nei casi di cambi d’appalto e contrastare le pratiche di concorrenza sleale assunte da imprese non rispettose del dettato formativo.

Di seguito il quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», comma 2, limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità  complessiva degli appalti”, e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori?”».