Italia
La revisione della Costituzione
Il provvedimento dovrà ora passare all’esame di Montecitorio per poi essere discusso in seconda lettura da entrambi i rami del Parlamento, a tre mesi di distanza dalla prima. Se il testo non otterrà una maggioranza di due terzi nella seconda votazione, potrà essere sottoposto a referendum popolare.
Il Senato sarà eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, restando in carica cinque anni: sarà composto da duecento senatori e da sei rappresentati degli italiani all’estero. Questo ramo non avrà più la possibilità di sfiduciare il premier che resterà prerogativa della sola Camera. Il Senato federale si occuperà di materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni. La sua elezione sarà contestuale a quella delle Regioni ma, in caso di scioglimento anticipato di un Consiglio regionale, il nuovo consiglio resterà in carica solo fino al termine della legislatura del Senato.
Senatori a vita: il Presidente della Repubblica potrà nominare solo tre senatori a vita; quelli in carica manterranno comunque il loro seggio.
Il nuovo iter delle leggi – Sarà la Camera ad esaminare le leggi riguardanti materie esclusive dello Stato. Il Senato potrà riesaminarle attraverso la richiesta dei due quinti dei senatori; il testo tornerà comunque alla Camera che deciderà in maniera definitiva. Il Capo dello Stato – Il Presidente della Repubblica sarà eletto dall’Assemblea della Repubblica composta dai deputati, dai senatori, dai presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale. Il Presidente della Repubblica sarà sempre il garante della Costituzione e rappresenterà l’unità federale della nazione. Potrà inviare messaggi alle Camere, promulgare leggi, indire referendum, nominare i Presidenti delle authority. Presiederà sempre il Csm e ne designerà il vicepresidente. Perderà invece il potere riguardo alla presentazione alle Camere di disegni di legge del Governo e non potrà più sciogliere le Camere o scegliere il Primo ministro.
Premierato forte – Aumenteranno i poteri del Primo ministro. La sua sarà un’elezione diretta e avrà poteri, tra gli altri, di nomina e revoca dei ministri e di scioglimento delle Camere. Di fronte a questa decisione i deputati della maggioranza potranno, però, indicare il nuovo premier (cosiddetta norma antiribaltone). Se invece la Camera voterà una mozione di sfiducia contro il Primo ministro, ci sarà lo scioglimento automatico dell’assemblea.
Csm – Con le nuove regole i componenti del Consiglio superiore della magistratura saranno eletti per un terzo dal Senato federale, integrato dai presidenti delle regioni, e per due terzi dalla magistratura.
Roma sarà la capitale della Repubblica federale, con una sua autonomia sulle materie di competenza regionale, nei limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.
Devolution – Alle Regioni saranno attribuite competenze esclusive sull’organizzazione della sanità, della scuola e della polizia locale. Il Governo potrà però bloccare una legge regionale ritenuta pregiudizievole dell ‘interesse nazionale. Al Senato spetterà la discussione della legge; se la Regione non modificherà la legge incriminata, il Senato potrà richiederne la sua abrogazione al Capo dello Stato..