Toscana

La legge regionale sull’immigrazione

Della legge regionale approvata il 1° giugno scorso con il titolo «Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana» (testo legge) ne parliamo con l’assessore regionale alle politiche sociali Gianni Salvadori.

Assessore, nell’intervento di presentazione della legge avete abbinato alla parola immigrazione quella di opportunità, vuole spiegare ai nostri lettori che impostazione avete dato alla legge sull’immigrazione e in che ambiti interviene?

«L’immigrazione è il più grande fenomeno di cambiamento della società, che investe il paese già oggi e che lo caratterizzerà anche per gli anni a venire. Obbliga a non fare la cosiddetta politica dello “struzzo”, che cerca di negare forzatamente il valore del multiculturalismo, e a non fare come qualcuno che utilizza gli immigrati nelle proprie imprese salvo poi nasconderli come cittadini. Riteniamo che occorra una modalità diversa di gestione dell’immigrazione, un processo che veda l’interazione come caratteristica basilare nella costruzione della nostra società futura. Dobbiamo condividere valori e regole per costruire la dimensione del vivere comune, insieme lavorare per raggiungerli. Credo sia utile sottolineare l’indispensabilità dei migranti, dato che mantengono alto il nostro livello del reddito e pagano cinque miliardi di euro all’Inps permettendo così di pagare le pensioni agli italiani».

L’opposizione ha dichiarato che in questo modo la Toscana diventerà l’Eldorado per i clandestini, come risponde a questa affermazione?

«Il centro-destra mente sapendo di mentire, tutto in funzione di ricercare consenso politico sfruttando le paure che questi grandi cambiamenti generano. La legge toscana è finalizzata a costruire condizioni di uguaglianza per tutti gli immigrati regolari, ad eccezione del fatto che garantisce i livelli minimi di sopravvivenza per tutti gli altri (pasti, cure mediche e posto letto), in caso di rischio della vita come accade per l’emergenza freddo. La legge ha voluto solo regolare tali interventi, che già vi sono in Toscana così come avviene ad esempio nelle municipalità di Verona o Milano. Vi è però un’ulteriore osservazione utile da fare: sono da considerare clandestine le migliaia di badanti che per la legge nazionale non è stato possibile regolarizzare, ma che continuano a lavorare nelle nostre case alla luce del sole? Quando c’è chi fa politica sfruttando la sua paura, non si sa mai dove certi percorsi, una volta avviati, possono portare. Le ronde ne sono una testimonianza, oggi difatti assistiamo alla riproposizione di ronde fasciste, prendiamo ad esempio le inchieste che stanno portando avanti le procure di Milano e Torino in merito all’iniziativa promossa da Gaetano Saya».

Nella presentazione si fa riferimento ad azioni positive, normalmente questo concetto viene usato per definire interventi che colmano divari tra le persone determinati da discriminazioni o mancanza di pari opportunità, in quali settori intendete intervenire?

«Noi vogliamo dare certezza all’articolo 3 della nostra Costituzione, che impegna all’uguaglianza tra cittadini senza generare discriminazioni in nessun senso, né per gli italiani né per gli immigrati. Voglio chiarire una delle tante bugie che il centro-destra ha dichiarato sui giornali: non ci saranno privilegi in merito all’inserimento nelle liste per l’assegnazione di alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, né riguardo agli ingressi negli asili. Daremo solo continuità a quanto previsto dalla legge Bossi-Fini, ma in particolare il nostro intervento affronterà il tema della lingua italiana, affinché l’italiano corretto risulti la lingua base per tutti, così come ci occuperemo dei temi dell’istruzione o della salute».

Il governo ha dichiarato che impugnerà la legge approvata dalla Regione Toscana, come intendete rispondere?

«Attendiamo con serenità l’eventuale ricorso alla Corte costituzionale minacciato dal centro-destra, convinti di aver rispettato tutte le norme, di aver operato in coerenza con le varie competenze che la Costituzione attribuisce alle Regioni e soprattutto di aver lavorato nell’interesse dei toscani per il nostro futuro».

I dieci punti chiave del testoIl Consiglio regionale della Toscana, lo scorso 1° giugno, ha approvato la legge «Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana», grazie ad un maxi emendamento della maggioranza di centro sinistra che ha vanificato i tanti emendamenti presentati dall’opposizione.

La nuova normativa, pubblicata nel Bollettino della Regione Toscana il 15 giugno 2009, andrà a sostituire la precedente legge regionale risalente al 1990 (L.R.T. 22 marzo 1990, n. 22).

Il principio ispiratore della nuova normativa toscana, contenuto nel primo articolo è il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, indipendentemente dalla cittadinanza.

Ecco i dieci punti chiave della legge toscana: 1) Riconoscimento dei titoli professionali: le competenze acquisite nel Paese di origine potranno essere riconosciute in base a specifici accordi. 2) Interventi sociali urgenti e indifferibili: garantire a tutti un tetto e un pasto caldo, estendendo questo intervento anche ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, nelle situazioni di particolare gravità. 3) Accesso degli extracomunitari irregolari al servizio sanitario: tutte le «persone dimoranti» nel territorio regionale, «anche se prive di titolo di soggiorno», possono fruire degli «interventi socio-assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali». 4) Diritto di voto: promuovere la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti estendendo il diritto di voto. Previsto un più omogeneo funzionamento delle Consulte e dei Consigli degli stranieri presenti in molti Comuni. 5) Insegnamento della lingua italiana: essenziale per permettere al cittadino straniero di integrarsi all’interno della comunità. 6) Attenzione particolare ai soggetti «deboli»: richiedenti asilo e rifugiati, minori e donne in stato di gravidanza, vittime di tratta e sfruttamento, detenuti. 7) Sostegno e rafforzamento della rete regionale di sportelli informativi: loro compito è aiutare il cittadino straniero nel suo percorso di stabilizzazione semplificando i rapporti con la Pubblica Amministrazione. 8) Prevenzione delle mutilazioni genitali femminili. 9) Garanzia di assistenza religiosa in carceri e ospedali e assegnazione di spazi cimiteriali. 10) Accesso al servizio civile regionale: è prevista la promozione di campagne informative per favorire l’accesso da parte di giovani stranieri di «seconda generazione» alla vita sociale e politica della comunità.

Le normative regionali

Puglia La Regione Puglia si è dotata, nel 2000, di una legge sull’immigrazione. Le iniziative riguardanti l’immigrazione sono disciplinate dalla legge regionale n. 26 del 15 dicembre 2000 e sono finalizzate ad attribuire agli immigrati extracomunitari condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne ostacolano l’inserimento nel contesto sociale della Regione. I campi di azione sono molteplici, dalla sfera culturale e linguistica a quella economica e lavorativa e dell’assistenza socio-sanitaria.

La legge regionale n. 26/2000 pare destinata ad essere superata da una nuova normativa.

La nuova legge sull’immigrazione, ancora in fase embrionale, dovrebbe raccogliere le richieste dell’associazionismo operante nel settore del volontariato che hanno elaborato, in diversi incontri, possibili soluzioni riguardo il lavoro, i diritti fondamentali, l’assistenza sociale e sanitaria.

Nel frattempo, in attesa della stesura del nuovo testo, diversi passi sono stati effettuati dalla Regione Puglia, in particolare sull’abitazione e sul contrasto al lavoro irregolare: il piano degli immigrati approvato nell’agosto 2006 e la legge contro il lavoro nero ed il caporalato.

Con il primo provvedimento (deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 4 agosto 2006) è stato previsto il recupero e l’affitto a canoni sociali di strutture private e di proprietà pubblica in disuso (in particolare le case rurali di proprietà della Regione saranno trasformate in alberghi diffusi per i lavoratori), oltre alla creazione di ambulatori da campo per assicurare a tutti assistenza medica ed igienico sanitaria.

Con il secondo provvedimento (legge regionale n. 28 del 2006) diretto al contrasto del lavoro irregolare, la Regione Puglia ha promulgato una normativa per reagire ai fenomeni di lavoro e nero che l’hanno vista protagonista di inchieste giornalistiche.

Il testo di legge, che valorizza il pieno rispetto dei diritti umani e civili e l’accoglienza ed integrazione degli immigrati, prevede una serie di benefici a vantaggio delle imprese che applicano, in tutti i campi, i contratti di categoria ai propri dipendenti, e premialità anche per chi denuncia fin dal giorno antecedente l´assunzione di lavoratori. Sanzioni sono invece previste per chi contravviene agli obblighi imposti per legge.

La legge n. 28/2006 introduce concetti come gli indici di congruità delle aziende e la dichiarazione unica dell’attività contributiva per uscire dal sommerso.

Emilia Romagna Per una società aperta al dialogo sociale e allo scambio culturale: ecco, in sintesi, lo spirito della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 5/2004, in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.

Una legge costituzionalmente ineccepibile che ha, infatti, superato il vaglio della Consulta: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 ha dichiarato, infatti, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio dei ministri in merito alla legge della Regione Emilia-Romagna.

La costituzione di una società multiculturale passa, secondo il legislatore regionale, attraverso: – la promozione dell’integrazione sociale attraverso la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica, con strumenti di rappresentanza nell’ambito delle istituzioni locali; – il contrasto ad ogni fenomeno di discriminazione razziale etnica, nazionale o religiosa, con l’obiettivo della costruzione di una società multiculturale: l’Emilia Romagna si riconosce, quindi, come una società di immigrazione; – l’elaborazione di un programma triennale di attività sull’immigrazione per rafforzare l’integrazione delle politiche regionali, anche in raccordo con il Piano sociale regionale e i Piani di zona; – la definizione di una chiara ripartizione di compiti tra Regione, Province e Comuni; – l’attivazione di una nuova funzione di osservazione del fenomeno migratorio, con l’obiettivo di indicare annualmente il fabbisogno lavorativo nella regione; – l’allargamento della platea dei destinatari dei servizi anche ai richiedenti asilo ed ai rifugiati; – la previsione di contributi per spese alle Province ed all’associazionismo del volontariato per interventi di integrazione sociale, quali ad esempio sportelli informativi, corsi di lingua, centri ed iniziative interculturali; – la previsione, in bilancio, di contributi in conto capitale al Terzo settore, alle Fondazioni e ai privati per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi sociali; – gli interventi per le politiche abitative (promozione di agenzie per la casa per favorire l’incontro tra domanda e offerta, alloggi sociali, centri di prima accoglienza); – gli interventi insieme alle parti sociali (datori di lavoro, enti locali, sindacati) per affrontare congiuntamente il tema dell’inserimento lavorativo e della casa.

La legge regionale dell’Emilia Romagna ha previsto, oltre ai citati principi di integrazione, anche iniziative più significative dal punto di vista politico.

Tra queste, la revisione complessiva della Consulta regionale, che meno pletorica del passato, sarà in grado di rappresentare meglio le istanze dei cittadini stranieri.

La consulta riunirà non solo i rappresentanti dei cittadini stranieri, ma anche le parti sociali e l’impresa.

LazioPiena uguaglianza ai cittadini migranti che risiedono nel territorio del Lazio. E’ questo il senso della nuova legge regionale “Disposizioni per la promozione dei diritti civili e sociali e per la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati”.

Si tratta  di una legge frutto di una lunga elaborazione e corroborata da una ampia partecipazione da parte di associazioni, comitati, coordinamenti e rappresentanze di comunità riunite attorno al tavolo di coordinamento per lo studio del fenomeno migratorio nel Lazio istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale.

In particolare, la legge affronta i principali nodi che ancora pesano sui cittadini stranieri riguardo al diritto alla salute, alla formazione e alla cultura, alla casa, e si propone di rimuovere ogni discriminazione e di promuovere, invece, tutte le forme di partecipazione alla vita politica locale.

La nuova legge istituisce inoltre l’Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione, organismo di garanzia con compiti di monitoraggio e di informazione nei confronti dei cittadini immigrati vittime di discriminazioni.

E’ prevista anche l’istituzione di un tavolo di coordinamento composto dagli assessori competenti in materia di politiche sociali, politiche comunitarie, sanità, formazione, scuola, lavoro, casa, al fine di programmare e coordinare gli interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

Particolare tutela è riservata ai minori con la previsione di interventi mirati all’accoglienza, alla protezione e all’inserimento sociale dei minori immigrati non accompagnati presenti sul territorio regionale. Interventi che possono proseguire, anche, successivamente al raggiungimento della maggiore età  per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione.

Garantire una formazione professionale qualificata e un adeguato inserimento lavorativo agli immigrati significa garantire loro anche un’effettiva inclusione sociale, una dignità e una crescita personale. A tal fine la Regione Lazio, nella programmazione 2007-2013 del FSE ha raddoppiato l’importo destinato all’integrazione sociale degli svantaggiati, tra cui gli immigrati.

Riguardo alla politica formativa e scolastica (gli alunni per il 7% sono stranieri) diversi sono gli interventi: sostegno all’integrazione scolastica con corsi di italiano per studenti e genitori, corsi triennali professionali per ragazzi tra i 14 e i 18 anni, approvazione delle qualifiche professionali in settori che vedono grande presenza di adulti immigrati come l’assistente familiare e il mediatore interculturale.

ABRUZZO Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 46 «Interventi a sostegno degli stranieri immigrati» BASILICATA Legge Regionale 13 aprile 1996, n. 21 «Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell’Immigrazione» CALABRIA Legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore dell’ CAMPANIA Legge Regionale 3 novembre 19994, n. 33 «Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in campania provenienti da paesi extra comunitari» EMILIA ROMAGNA Legge Regionale 24 marzo 2004 n. 5 «Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14, e 12 marzo 2003» FRIULI VENEZIA GIULIA Legge Regionale 4 marzo 2005, n. 5 «Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati» LAZIO Legge Regionale 14 luglio 2008, n. 10 «Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati» LIGURIA Legge Regionale 20 febbraio 2007, n. 7 «Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati» LOMBARDIA Legge Regionale 4 luglio 1988, n. 38 «Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie» MARCHE Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2 «Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati» MOLISE Legge Regionale 21 ottobre 1997 n. 23 «Norme in materia di cooperazione allo sviluppo» PIEMONTE Legge Regionale 8 novembre 1989, n. 64 «Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte».

La Giunta regionale del Piemonte, nella seduta dello scorso 8 giugno ha approvato un disegno di legge sull’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati in Piemonte che intende sostituire il testo attualmente in vigore per rispondere a due profonde trasformazioni: da un lato i cambiamenti legislativi intervenuti a livello comunitario e statale, dall’altro l’evoluzione di un fenomeno che coinvolge l’intero nucleo familiare di origine.

PUGLIA Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 26 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria» UMBRIA Legge Regionale 10 aprile 1990 n. 18 «Interventi a favore degli immigrati extracomunitari» SARDEGNA Legge Regionale 24 dicembre 1990, n. 46 «Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna» VALLE D’AOSTA Legge Regionale 17 aprile 2007 n. 6 «Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale» VENETO Legge Regionale 11 dicembre 2007 n. 4005 «Gestione di flussi migratori legali per motivi di lavoro” e “Patto di accoglienza e di integrazione» PROVINCIA Autonoma di Trento2 maggio 1990 n. 13 «Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria»