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La Convenzione
PARLAMENTO EUROPEO – Esercita, insieme al Consiglio, le funzioni legislative e di bilancio. Elegge il presidente della Commissione e ratifica la nomina del ministro degli esteri e dei commissari. Vede raddoppiati i suoi poteri di co-decisione ed ha l’ultima parola su tutte le spese dell’Unione. E’ composto da 736 membri distribuiti secondo il metodo proporzionale decrescente con un minimo di quattro deputati per stato membro eletti per un mandato di cinque anni.
CONSIGLIO EUROPEO – E’ un nuovo organismo incaricato di trasmettere all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definire orientamenti e priorità politiche generali. Non “esercita alcuna funzione legislativa”. E’ composto dai capi di stato e di governo degli stati membri, dal suo presidente e da quello della Commissione. Il ministro degli esteri partecipa ai lavori.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO – Altra novità introdotta dalla Costituzione: presiede i lavori del Consiglio europeo, ne assicura preparazione e continuità “in cooperazione con il presidente della Commissione e sulla base del lavoro del Consiglio affari generali”. Ha la rappresentanza esterna dell’Unione “senza pregiudizio delle responsabilità del ministro degli esteri”. E’ eletto dal Consiglio europeo per un mandato di 30 mesi, rinnovabile una volta. Può far parte di altre istituzioni europee, non può avere mandati nazionali.
CONSIGLIO DEI MINISTRI – Insieme all’Europarlamento svolge funzioni legislative e di bilancio. E’ composto da un rappresentante di ogni stato membro a livello ministeriale per ciascuna delle sue formazioni. Ad eccezione di quello Esteri la presidenza di ogni consiglio viene fatta a rotazione ugualitaria, con mandato di almeno un anno. E’ previsto anche un Consiglio legislativo che sarà fuso con quello degli affari generali. Tra i suoi compiti il coordinamento dei diversi consigli, escluso quello esteri.
COMMISSIONE EUROPEA – Promuove l’interesse generale europeo e prende le iniziative appropriate a tale fine. Verifica il rispetto della Costituzione e l’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia. Promuove ogni atto legislativo salvo quelli per cui la Costituzione dispone altrimenti. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione tranne su politica estera e difesa comune, promuove la programmazione annuale e pluriennale. A partire dal primo novembre 2009 sarà composta da un collegio di non più di 15 commissari, incluso il presidente. Potrà essere assistita da altri commissari in numero non superiore a quindici, senza diritto di voto. Tra i commissari è prevista una rotazione a carattere ugualitario.
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – Definisce gli orientamenti nel quadro in cui la Commissione esercita la sua missione, sceglie i commissari, può nominare dei vicepresidenti della Commissione. E’ eletto dall’Europarlamento su proposta del Consiglio europeo.
MINISTRO DEGLI ESTERI – Contribuisce all’elaborazione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comune. E’ vicepresidente della Commissione. Viene eletto dal Consiglio europeo d’accordo con il presidente della Commissione e con ratifica dell’Europarlamento.
CORTE DI GIUSTIZIA – Assicura il rispetto dei diritti nell’interpretazione e l’applicazione della Costituzione. Comprende anche il tribunale di grande istanza ed i tribunali speciali. E’ formata da un giudice per ogni stato membro.
MAGGIORANZA QUALIFICATA – A partire dal 2009 sarà basata sulla maggioranza degli stati membri e su quella del 60 per cento della popolazione complessiva e non più sul voto ponderato fissato a Nizza. Devono ancora essere definiti alcuni dei settori cui sarà estesa.