Toscana
La circolare sugli alunni stranieri
Il ministero della Pubblica istruzione ha diramato, in data 8 gennaio 2010, la circolare n. 2 che prevede la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e le classi costituite in ciascuna scuola in modo da non superare il tetto del 30% del numero degli alunni stranieri in ciascuna classe. La circolare prevede l’introduzione di tale limite a partire dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale, a partire dal primo anno di ciascun grado di studi. Eventuali eccezioni e deroghe potranno essere consentite dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale in presenza di alunni stranieri già titolari di adeguate competenze linguistiche, di istituti scolastici che abbiano a disposizione particolari risorse professionali e strutture di supporto ovvero consolidate e positive esperienze didattiche, ovvero al fine di salvaguardare la continuità didattica e, in ultima istanza, per ragioni di necessità per l’oggettiva esistenza di soluzioni alternative.
«In via ordinaria precisa la circolare gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. L’allievo straniero può, tuttavia, essere assegnato ad una classe diversa, sulla base di criteri definiti dai collegi dei docenti, tenendo conto della normativa vigente. È opportuno che il Collegio affidi ad un gruppo di docenti, appositamente individuato per l’accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso».
Le scuole dovranno, pertanto, procedere ad un accertamento delle competenze e dei livelli di preparazione dell’alunno per assegnarlo, di conseguenza, alla classe definitiva, che potrà anche essere inferiore alla classe corrispondente all’età anagrafica.
Un meccanismo, quello della verifica delle competenze, già attivato in molte scuole italiane quando si presente un bambino straniero ed è necessario decidere la classe di destinazione.
La circolare in esame precisa che «l’introduzione del limite del 30% costituisce un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione delle classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo Consiglio di istituto».