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INDULTINO, PRIMO SI’ DELLA CAMERA

Dopo quasi tre mesi e in un clima incandescente il Parlamento ha dato un primo segno positivo all’appello del Papa per un provvedimento di clemenza a favore dei detenuti: la Camera infatti ha detto sì all’indultino, il provvedimento che prevede la sospensione degli ultimi tre anni di pena per i detenuti che non hanno commesso reati gravissimi e che hanno già scontato un quarto della condanna.

Con il voto contrario di Lega e An l’Aula della Camera ha approvato ieri il cosidetto indultino che prevede la sospensione degli ultimi tre anni di pena per chi non ha commesso reati gravissimi ed ha già scontato un quarto della condanna. Il testo che è stato approvato è praticamente quello messo a punto dai proponenti Giuliano Pisapia (Prc), Enrico Buemi (Sdi) e Giuseppe Fanfani (Margherita). Pochi infatti gli emendamenti approvati, alcuni dei quali destinati a far discutere come quello che prevede l’applicazione dello sconto di pena anche ai reati di Tangentopoli.

Il testo passa ora all’esame del Senato. L’indultino potrà essere esteso anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione come corruzione e concussione. L’Aula di Montecitorio ha infatti approvato l’emendamento dei Ds che proponeva, come elenco dei reati esclusi dallo sconto di pena, quelli previsti dall’articolo 4-bis della legge in materia di trattamento penitenziario che sono quelli di terrorismo o eversione; mafia; sequestro di persona; traffico di schiavi e di stupefacenti.

La maggioranza dei deputati si è espressa a favore dell’emendamento della Quercia ad eccezione della Lega (che voleva escludere dal beneficio molte altre fattispecie, come ad esempio l’omicidio, l’usura e il contrabbando di sigarette), di An e di Pierluigi Mantini della Margherita. Quest’ultimo infatti aveva presentato un emendamento per impedire che ci fosse lo sconto di pena anche per i reati di Tangentopoli. Prc e Verdi invece hanno votato ‘no’ perché contrari ad ogni ipotesi di preclusione dei reati.

TRE GLI ANNI DI SOSPENSIONEIl testo che ha ricevuto il sì della Camera prevede che si sospendano gli ultimi tre anni di pena per coloro che hanno già scontato un quarto della pena. La sospensione può essere disposta una sola volta e non è applicabile a chi sia stato sottoposto in carcere al regime di sorveglianza particolare. ESCLUSIONI OGGETTIVEQuali reati escludere dalla sospensione? In commissione Giustizia è stato proposto tutto e il contrario di tutto. Alla fine in Aula è passato un emendamento dei Ds, firmato dalla responsabile Giustizia Anna Finocchiaro, che da una parte facilita, ma dall’altra complica le cose. Le facilita perché per evitare che ogni forza politica presentasse il suo elenco di reati «impossibili» ha fatto riferimento a quello per i quali non sono previste le misure alternative al carcere e i permessi premio e cioè terrorismo o eversione; traffico e commercio di schiavi e di stupefacenti; sequestro di persona; mafia (416 bis). E le complica perché di fatto la sospensione potrebbe essere estesa anche ai reati di Tangentopoli come la corruzione e la concussione. Anna Finocchiaro però precisa: «Per questo tipo di reato in galera non ci è andato nessuno per il semplice fatto che è previsto l’affidamento in prova quindi basta con la demagogia e le strumentalizzazioni». Non la pensa così Pier Luigi Mantini della Margherita che su questo aveva presentato degli emendamenti, così come il responsabile del partito Giuseppe Fanfani. «Lo so che avrebbe avuto solo un significato politico e simbolico – precisa il deputato – ma sarebbe stato importante lo stesso farlo. Sarebbe stato un segnale inequivocabile». ESCLUSIONI SOGGETTIVENon potranno beneficiare dello «sconto» della pena chi vi rinuncia e i delinquenti abituali, professionali e tendenziali. STRANIERISe i detenuti che possono tornare in libertà hanno una carta di soggiorno possono restare in Italia perché in possesso di lavoro e domicilio. Per gli altri e soprattutto per i clandestini è prevista l’espulsione. COMPETENZEA disporre l’applicazione e la revoca della sospensione e’ il magistrato di sorveglianza che dovrà darne immediata comunicazione all’autorità di polizia competente e in caso di reclamo si potrà ricorrere al Tribunale di sorveglianza. La revoca ci potrà essere se l’ex detenuto torna a delinquere nei successivi cinque anni e se non ottempera agli obblighi previsti dalla legge. Obblighi che consistono nell’obbligo di firma; di non abbandonare il territorio nel quale si vive o si lavora; di non uscire di casa dalle 21 alle sette del mattino; di non espatriare. QUANDO SI APPLICAAnche su questo punto il dibattito è stato intenso. Nel testo originario si prevedeva che riguardasse coloro che erano stati condannati per reati commessi prima del 31 dicembre del 2000. Poi l’articolo 9 del testo è cambiato: la sospensione, si legge nella seconda formulazione, si applica ai detenuti condannati o in attesa di condanna alla data di entrata in vigore della legge. Un emendamento dei Ds aveva rischiato di «bloccare» l’iter del provvedimento per le polemiche che ne erano nate, ma poi Anna Finocchiaro lo ha ritirato e così è passata questa seconda versione. La proposta della Quercia ritirata prevedeva che lo sconto della pena si applicasse a chi era detenuto o in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della legge. E poi aggiungeva che veniva applicata anche a quelli nei confronti dei quali «alla data del 30 settembre» era stata esercitata l’azione penale.