Toscana
In caso di matrimonio arriva anche la cittadinanza
La celebrazione del matrimonio consente allo straniero di permanere in Italia. L’articolo 19 della legge sull’immigrazione prevede il divieto di espulsione del cittadino straniero convivente con il cittadino italiano e il collegato articolo 28 del regolamento di attuazione dispone il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. L’interesse si è subito concentrato sull’accertamento dello status di convivenza considerato che l’articolo 30 del testo unico sull’immigrazione chiarisce che il titolo di soggiorno per motivi familiari è immediatamente revocato qualora si accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza.
Nella prassi, il cittadino straniero richiede il primo permesso di soggiorno allegando copia del certificato di matrimonio e una dichiarazione di mantenimento e di convivenza sottoscritta dal coniuge italiano e l’Ufficio Immigrazione della Questura rilascia all’interessato un soggiorno per famiglia attesa iscrizione anagrafica, della durata di sei mesi. Sul punto è intervenuto il Ministero dell’Interno che, con nota del 23 febbraio 2006, precisa che la richiesta da parte del cittadino straniero, in sede di rinnovo, di un titolo di soggiorno per lavoro impedisce alla stessa Questura di «richiedere ulteriori accertamenti circa i motivi dell’originario permesso di soggiorno per famiglia» e «il requisito della convivenza vada accertato solo nel caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per famiglia». Infine, il matrimonio celebrato fra lo straniero e l’italiano consente al primo di acquistare la cittadinanza italiana: l’articolo 5 della legge n. 91/1992 non richiede la convivenza fra i coniugi, ma solo una regolare residenza di sei mesi prima del deposito, in Prefettura, della domanda di acquisto della cittadinanza.