Toscana
Il lavoro degli stranieri: autorizzazioni, visti e permessi
Il nulla osta è rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione, ad eccezione dei lavoratori dello spettacolo, degli stranieri ammessi nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale; dei marittimi, degli sportivi professionisti, dei giornalisti corrispondenti e del personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale.
Il nulla osta al lavoro deve essere utilizzato, per la richiesta del visto, entro 120 giorni dalla data di rilascio.
La durata del nulla osta è pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque non superiore a 2 anni, prorogabile.
Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato per i lettori, per i professori universitari e gli infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari.
Nei casi in cui il nulla osta non è richiesto, la validità è limitata alle documentate esigenze.
I traduttori, gli interpreti, i collaboratori domestici di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, gli infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purché la qualifica di assunzione sia la stessa per cui è stato rilasciato il nulla osta.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 82 del 23 novembre 2000 ha stabilito le modalità di rilascio del nulla osta al lavoro in caso di distacco di dipendenti stranieri da imprese extra UE: si deve trattare, prima di tutto, di lavoratori stranieri specializzati. Questo requisito non è vincolante solo nel caso in cui venga individuata una diversa regolamentazione attraverso accordi bilaterali. In secondo luogo, in sede istruttoria, deve essere verificata, tramite documentazione probatoria dall’azienda italiana richiedente, l’esistenza della ditta estera e la dipendenza da questa del rapporto di lavoro dei dipendenti stranieri per i quali viene chiesta l’autorizzazione al lavoro.
Lo sportello unico per l’immigrazione deve verificare anche la corrispondenza tra la qualifica del lavoratore e l’attività oggetto dell’appalto per la quale è distaccato in Italia.
In caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, il nulla osta è sostituito da una comunicazione in carta libera da parte dell’appaltante, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione Europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate allo Sportello unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, comma 1-bis, T.U., inserito da legge n. 46/2007).
Nei casi in cui l’appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralità di commesse, il nulla osta è chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell’opera descritta nel contratto di appalto.
L’impresa è tenuta ad applicare, ai dipendenti trasferiti, i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e a versare i contributi previdenziali e assistenziali.
La materia è regolata dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 13 dicembre 2006.
Gli artisti dei locali di intrattenimento non possono rinnovare il nulla osta, ma possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo e con lo stesso datore di lavoro.
In ogni tempo, un datore di lavoro può indirizzare al competente sportello unico per l’immigrazione, la richiesta di assunzione di un infermiere straniero.
A tal fine è necessario che il lavoratore straniero sia in possesso di un titolo abilitativo alla professione di infermiere riconosciuto dal Ministero della Salute. Diversamente, prima di poter perfezionare l’assunzione, il lavoratore straniero, anche tramite un delegato, dovrà presentare, sempre al Ministero della Salute, una domanda di riconoscimento del titolo con allegato il diploma di infermiere, debitamente tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana.
A seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero è ammesso temporaneamente in Italia per sostenere le prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l’esame, lo straniero si iscrive all’ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e può essere assunto.
L’assunzione in ruolo dell’infermiere extracomunitario segue alla partecipazione di una procedura selettiva.
Il nulla osta può essere chiesto anche da una società di lavoro interinale, previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono l’intera struttura o un suo reparto o un suo servizio.
Sono previsti ingressi per lavoro autonomo per gli artisti che effettuano prestazioni di lavoro di durata non superiore a 90 giorni, a condizione che l’attività sia svolta per il medesimo imprenditore.
Infine, la dichiarazione di assenso del Coni per gli sportivi professionisti è richiesta anche per l’ingresso per lavoro autonomo.