Italia

Il carcere aspetta un gesto di clemenza

Il 14 novembre il Papa ha pronunciato davanti a tutti i parlamentari riuniti alla Camera dei Deputati parole nette e inequivoche: necessità del recupero e del reinserimento dei detenuti e di una riduzione delle pene. La risposta dei parlamentari è stato un forte, prolungato e corale applauso. Quelle parole e quell’applauso hanno riacceso concrete speranze nella popolazione detenuta e negli operatori sociali e penitenziari. Speranze che non sarebbe giusto né saggio deludere nuovamente e neppure eludere con risposte parziali o insufficienti, come il cosiddetto indultino». Lo sostengono alcune associazioni tra cui la Caritas di Roma e il Gruppo Abele, ma anche i cappellani e parte delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria.

L’indultinoMa cos’è «l’indultino» che, tecnicamente, porta il nome di «Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni»? In pratica si tratta di un provvedimento che prevede la sospensione degli ultimi 3 anni di pena per chi abbia scontato almeno un quarto della pena stessa (con esclusione dal beneficio nei casi più gravi). L’indultoL’indulto vero e proprio, invece, condona la pena in tutto o in parte. Presupposto per la sua applicazione è l’accertata colpevolezza dell’imputato. Riguarda quindi solo chi è già stato condannato. L’amnistiaL’amnistia può essere di due tipi: «propria» quando estingue il reato prima che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna; «impropria» quando estingue il reato dopo la condanna. La graziaLa grazia è un provvedimento che riguarda i singoli detenuti, a differenza di amnistia e indulto che sono provvedimenti «a carattere generale», che interessano tutte le persone sotto processo o condannate per i reati considerati. La concessioneLa grazia viene concessa dal Capo dello Stato, mentre l’amnistia e l’indulto sono concessi dalle Camere a maggioranza dei due terzi, ma dato che questa maggioranza difficilmente potrebbe essere raggiunta, ecco l’ipotesi dell’«indultino» che non la richiede in quanto provvedimento adottabile con legge ordinaria e quindi a maggioranza semplice. I capisaldi dell’«indultino» sono i seguenti:1) si sospende l’esecuzione della pena per tutti i condannati che, non avendo commesso reati particolarmente gravi come strage, terrorismo, mafia, ecc. abbiano scontato, come detto, almeno un quarto della pena e che abbiano un residuo pena non superiore a tre anni (articoli 1 e 2);

2) la sospensione della pena viene revocata se, nel corso dei successivi 5 anni, il condannato commette un nuovo reato (punito con più di 6 mesi di reclusione) oppure se viola le prescrizioni che gli vengono imposte al momento della sospensione (articoli 5 e 9). In caso di revoca la pena riprende a decorrere dal momento in cui è stata sospesa;

3) per i migranti irregolari la sospensione della pena comporta l’obbligo di abbandonare il territorio dello Stato entro un mese, se questo non avviene, anche in questo caso riprende a decorrere la pena dal momento della sospensione (articolo 7);

4) per tutto il periodo della sospensione i cittadini italiani, ai quali viene concessa la sospensione della pena, non possono allontanarsi dal territorio dello Stato, devono recarsi tutti i giorni alla polizia, hanno l’obbligo di non allontanarsi dal territorio di uno specifico comune, devono rientrare nel luogo in cui dimorano entro le 21 e non possono riuscirvi prima delle 7 del mattino. La polizia giudiziaria deve vigilare sul rispetto di questi obblighi (articoli 6 e 8);

5) passati 5 anni dalla concessione della sospensione, se tutte le prescrizioni sono state costantemente osservate e non sono stati commessi nuovi reati si estingue la pena.

Il discorso del Papa al Parlamento italiano

Guerra e indulto, i nuovi farisei (di Romanello Cantini)

Dal carcere «la poesia delle bambole»