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GRAZIA: CORTE COSTITUZIONALE, RISOLTO CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA MINISTRO E CAPO DELLO STATO
Nel dare ragione al Presidente della Repubblica riguardo all’iter per la concessione della grazia ad Ovidio Bompressi – dopo il no del Guardasigilli a controfirmare il decreto – la Corte Costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Statim, regolato dalla Costituzione e dalla legge 11 marzo 1953, n. 87. L’articolo 134 della Costituzione stabilisce che la Corte Costituzione giudica, tra l’ altro, “sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni”. L’articolo 37 della legge stabilisce che il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte Costituzionale “se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”.
La Corte – dice la norma – decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati. Gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte costituzionale – dice il successivo articolo 38 – “risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla”. (ANSA).