(ASCA) – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, Raffaele Fitto ha impugnato cinque leggi regionali di Lombardia, Toscana, Liguria e Puglia. In particolare, spiega una nota del ministero per i Rapporti con le Regioni, il Cdm ha impugnato: su conforme parere del ministero dell’Ambiente e del Dipartimento per le Politiche europee, la legge della Regione Lombardia n. 16/2010 e, su conforme parere del ministero dell’Ambiente, del ministero delle Politiche Agricole e del Dipartimento per le politiche europee, la legge della Regione Toscana n. 50/2010 che approvano il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011. Per entrambe le Regioni, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 266/2010 ha dichiarato illegittime le leggi, dagli analoghi contenuti, valide per la stagione venatoria 2009/2010. Le norme regionali al vaglio dell’odierno Consiglio dei Ministri presentano aspetti di illegittimità costituzionale in relazione al rispetto del diritto comunitario, di cui all’art. 117, comma 1, Cost., nonché dei principi statali che stabiliscono gli standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale, secondo quanto disposto dall’ art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Le leggi infatti autorizzano la cattura di talune specie di avifauna in assenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dalla direttiva comunitaria in materia e in assenza del parere favorevole dell’ISPRA, obbligatorio e vincolante per le Regioni.E ancora: su conforme parere del ministero dell’Ambiente, di quello delle Politiche Agricole, nonché del Dipartimento del Turismo, il Cdm ha impugnato la legge regionale della Liguria n. 15 del 29 settembre 2010. Tale legge modifica la vigente normativa regionale sul calendario venatorio, introducendo la possibilità di cacciare la selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto. La disposizione regionale contrasta con la norma statale di riferimento, contenuta nella legge quadro sul prelievo venatorio n.157/1992, che consente la caccia da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 391/2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni di altra regione, affermando che procrastinare a dopo il tramonto il periodo venatorio giornaliero incide sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica. Si configura quindi una violazione della competenza esclusiva dello Sato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. Le leggi regionali Puglia n. 11/2010, recante norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del servizio sanitario regionale e, su conforme parere del ministero dell’Economia e delle Finanze e di quello della Salute, Puglia n. 12/2010, recante gli adempimenti che la regione Puglia pone in essere con riferimento al piano di rientro dal disavanzo sanitario 2010-2012. La prima è stata oggetto di censura governativa perché prevede la cessazione dell’efficacia delle disposizioni in essa contenute in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo per il rientro dal disavanzo sanitario nei termini previsti, mentre la seconda presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto: alcune disposizioni, nello stabilire la sospensione degli effetti di precedenti norme regionali impugnate (contenute nelle precedenti l. r. n. 4 del 2010 e n. 27 del 2009 e che prevedono nuove assunzioni, nonché di stabilizzazioni e inquadramenti di personale sanitario anche della dirigenza medica) presuppongono logicamente la vigenza delle norme sospese le quali non cessano, solo in grazia della sospensione dell’efficacia, di essere incostituzionali in quanto tali. Tanto più che dette disposizioni regionali limitano significativamente detta sospensione sia sotto il profilo oggettivo (in quanto la sospensione opera solo su alcuni degli effetti delle disposizioni impugnate) sia sotto il profilo temporale, in quanto la sospensione si riduce, a seguito della vacatio legis, ad un periodo brevissimo (fino al 15 ottobre 2010) e sostanzialmente stabilizzano, per i periodi in cui non opera la sospensione, gli effetti delle disposizioni impugnate, confermando l’illegittimità costituzionale di queste ultime, con violazione dei medesimi principi costituzionali; altre disposizioni, che stabiliscono il blocco del turn-over, ricomprendendo nel divieto di assunzione anche i medici ospedaliero-universitari senza prevedere un’intesa tra la Regione e l’Università, incidono sull’autonomia universitaria, tutelata dall’art. 33, Cost., e violano il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost.