Toscana

Ferie, uscire dall’Italia con la ricevuta

Il Ministero dell’Interno ha emanato due circolari per consentire a tutti gli immigrati che attendono il rinnovo del loro permesso di soggiorno di uscire dall’Italia con la ricevuta di Poste Italiane. L’imminenza del periodo estivo ripropone l’esigenza di «informare» i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, che intendono passare le ferie estive fuori dall’Italia.

La prima circolare del 16 giugno 2007 prevede che i cittadini stranieri possono uscire dal territorio nazionale e farvi regolare rientro anche se in possesso della sola ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di soggiorno.Al momento dell’uscita pare opportuno che lo straniero osservi le seguenti condizioni:– l’uscita e il rientro dovranno avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera;– lo straniero dovrà esibire alla polizia di frontiera italiana il passaporto o altro documento equipollente, la ricevuta della presentazione dell’istanza di soggiorno, l’originale del titolo di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l’aggiornamento;– il personale di frontiera provvederà ad apporre sulla ricevuta il timbro di uscita;– il viaggio non dovrà interessare altri paesi dell’aerea Schengen. La suddetta circolare ribadisce che la ricevuta rilasciata dagli uffici postali abilitati, ha la stessa validità del cedolino che prima era rilasciato dalla Questure e consente di godere degli stessi diritti connessi al possesso del titolo di soggiorno, come previsto da una direttiva degli Interni del 5 agosto 2006.La direttiva è finalizzata a garantire i diritti dello straniero che ha in corso il rinnovo del permesso di soggiorno, ed, infatti, è disposto che «nel periodo necessario all’amministrazione per portare a termine le procedure di rinnovo lo straniero potrà contare sulla piena legittimità del soggiorno e continuerà a godere dei diritti ad esso connessi, purché ricorrano le seguenti condizioni: la domanda sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni; sia stata verificata la completezza della documentazione; sia stata rilasciata dall’ufficio la relativa ricevuta. Gli effetti dei diritti esercitati cesseranno in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso». Infine la seconda circolare del 27 giugno 2007 si riferisce ai figli minori di 14 anni che sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori; i figli minori ultraquattordicenni hanno un autonomo titolo di soggiorno per motivi familiari.In presenza di una specifica richiesta, le Questure provvederanno a concedere al genitore straniero un permesso di soggiorno cartaceo, provvisorio, con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate, sul quale sarà iscritto il figlio minore, che permetterà così anche alla prole minore di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e farvi rientro. Simone Consani e Marco Noci anolf.toscana@cisl.it