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FECONDAZIONE ASSISTITA, ECCO LE LINEE GUIDA

“È proibita ogni diagnosi preimpianto con finalità eugenetica, ossia di selezione per migliorare la razza”: è quanto si legge nelle “Linee guida concernenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita” previste dalla legge 19 febbario 2004 n. 40, approvate all’unanimità il 14 luglio scorso (ma non ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale) dalla II Sezione del Consiglio superiore di sanità. “Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dovrà essere di tipo osservazionale”, si precisa nel testo, in cui si ricorda che “scopo della diagnosi è quello di informare la coppia sullo stato di salute degli embrioni prodotto e non di effettuare una selezione degli embrioni sulla base di informazioni sul futuro dell’embrione dopo l’impianto”. La legge come tale, dunque, “non esclude specificamente la possibilità di diagnosi preimpianto ma autorizza solo le manipolazioni dell’embrione che abbiano finalità di diagnosi e terapia”, prevedendo che le linee guida “siano aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica”.

Per quanto riguarda l’obbligo di impianto degli embrioni, le linee guida precisano che, in caso di “gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione”, il trasferimento dell’embrione non è “coercibile”: il medico responsabile è tenuto a “informare” la coppia e, se l’embrione non viene trasferito, la coltura in vitro di esso va “mantenuta fino al suo estinguersi”. Qualora, infine, il trasferimento nell’utero degli embrioni “non risulti possibile per cause di forza maggiore relative allo stato di salute della donna non prevedibili al momento della fecondazione e, comunque, un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non trasferito dovrà essere crioconservato in attesa dell’impianto che dovrà avvenire prima possibile”.Sir

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