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Elezione del Presidente, la grande incognita

di Francesco Dal Cantodocente di diritto costituzionale dell’Università di PisaLa bozza di Statuto regionale licenziata in questi giorni dalla Commissione speciale Statuto del Consiglio, presentata alla stampa per essere successivamente sottoposta alle valutazioni della «società civile», dedica alla Giunta e al suo Presidente l’intero Capo II del testo, per complessivi dieci articoli, lasciando nel suo complesso al lettore la sensazione di un disegno ancora largamente incompiuto. Il dato maggiormente significativo, infatti, risulta essere quello per cui l’articolato lascia aperti nodi di importanza cruciale così da rendere del tutto impossibile prevedere, ad oggi, e sempre che il procedimento di approvazione dello Statuto giunga effettivamente a conclusione, quale sarà la futura forma di governo della Toscana, quale sarà quindi il futuro assetto dei rapporti tra gli organi politici della regione. A questo proposito, prescindendo in questa sede dall’affrontare l’ulteriore nodo rappresentato dalla disciplina elettorale, che dovrà essere adottata, come dispone la Costituzione (art. 122), con legge regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, assume un’importanza centrale la previsione statutaria relativa alla scelta del Presidente della regione (art. 34); scelta che la bozza lascia aperta a tre possibili soluzioni, ognuna delle quali, come lo stesso Presidente della Commissione Statuto, Piero Pizzi, ha avuto modo di precisare in sede di presentazione del documento, da considerare alla stregua di una «alternativa di pari valore», e come tale sottoposta alla libera espressione della società toscana.La prima soluzione proposta si muove in linea di continuità con il sistema attualmente vigente, previsto, appunto «salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente», dall’art. 122 Cost., come novellato dalla riforma costituzionale del 1999; in forza di tale soluzione «il Presidente delle Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto». Secondo invece una seconda alternativa, il Presidente della regione verrebbe «designato» direttamente dal corpo elettorale e successivamente «nominato» dal Consiglio «contestualmente all’approvazione del programma di governo», secondo uno schema quindi che, almeno nella sostanza, ricorda quello che si è realizzato nel periodo intercorrente tra la riforma del sistema elettorale regionale, operato con la legge statale n. 43 del 1995, e la riforma costituzionale del 1999, sopra ricordata. Infine, in una terza ipotesi, il Presidente verrebbe eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti e sarebbe da tale organo revocabile, secondo un disegno che questa volta appare più vicino a quello che vigeva prima della riforma del 1995.

È intuibile come numerose previsioni contenute nella bozza dello Statuto siano poi destinate ad assumente un significato diverso a seconda della soluzione che verrà effettivamente raggiunta tra quelle ora indicate. Così, in particolare, si segnala quella in forza della quale il Presidente, una volta nominati i membri della Giunta – in numero non superiore a quattordici, scelti in parte fra i consiglieri e in parte tra soggetti esterni al Consiglio, nel primo caso con conseguente sospensione (in alternativa: decadenza) dall’incarico di consigliere, e in ogni momento da lui revocabili – è tenuto a formare il programma di governo e a presentarlo al Consiglio per la sua approvazione (art. 35).

Se, come sembrerebbe, con tale previsione si è inteso introdurre una sorta di voto di fiducia del Consiglio nei confronti del Presidente – cosicché su quest’ultimo, in caso di mancata approvazione del programma, dovrebbe ricadere l’obbligo di rassegnare immediate dimissioni – appare evidente come l’impatto che tale disposto è in grado di provocare sull’intero sistema sia del tutto diverso a seconda della soluzione adottata in ordine alla scelta del Presidente. A ciò si aggiunga che, qualora venisse confermata l’elezione diretta di quest’ultimo, il «programma di governo» che egli è tenuto a presentare al Consiglio non potrà che coincidere con il «programma elettorale» con il quale si è presentato al voto degli elettori; e ciò, quanto meno, volendo scartare l’infausta prospettiva di una competizione elettorale esclusivamente giocata sui «nomi» e non sui «programmi».

Certo è che, una volta instauratosi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente attraverso l’approvazione del programma, la successiva eventuale mozione di sfiducia, votata a maggioranza dei componenti del Consiglio, comporta, ai sensi dell’art 36 dell’articolato, insieme alla cessazione anticipata del mandato presidenziale, anche il contestuale scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguente prospettiva delle elezioni anticipate, secondo un meccanismo già oggi previsto dall’art. 126 Cost. che può essere efficacemente riassunto con la formula del «simul stabunt, simul cadent».

Quanto alle funzioni di governo, viene confermata la tendenza ad un significativo accentramento del potere esecutivo, attraverso la direzione politica della Giunta, nelle mani del Presidente: quest’ultimo «rappresenta la regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile», nonché «predispone il programma di governo e ne cura l’attuazione» (art. 37); d’altra parte la Giunta, oltre a configurarsi come organo che «coadiuva» il Presidente, esercita i poteri amministrativi e gestionali di competenza regionale, presenta proposte di legge all’approvazione del Consiglio e cura la loro attuazione, approva i regolamenti di competenza della regione e gestisce il bilancio.

In conclusione, allo stato attuale appare assai difficile, almeno riguardo alla parte dedicata al governo della regione, avanzare una valutazione precisa sul testo licenziato dal Consiglio regionale, così come appare allo stesso tempo assai arduo immaginare il tipo di contributo che la società civile, da oggi chiamata ad esprimersi, potrà effettivamente fornire.

Le tre ipotesiLa bozza di Statuto regionale al primo comma dell’articolo 34 lascia aperte tre ipotesi per l’elezione del presidente della giunta. Eccole. • Eletto dagli elettoriIl presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio regionale e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale. • Designato dagli elettoriIl presidente della giunta è designato direttamente dal corpo elettorale e nominato dal consiglio contestualmente all’approvazione del programma di governo. • Eletto dal consiglioIl presidente della giunta è eletto dal consiglio regionale fra i suoi componenti e può essere revocato dal consiglio stesso.