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Elezione del Presidente, la grande incognita
È intuibile come numerose previsioni contenute nella bozza dello Statuto siano poi destinate ad assumente un significato diverso a seconda della soluzione che verrà effettivamente raggiunta tra quelle ora indicate. Così, in particolare, si segnala quella in forza della quale il Presidente, una volta nominati i membri della Giunta in numero non superiore a quattordici, scelti in parte fra i consiglieri e in parte tra soggetti esterni al Consiglio, nel primo caso con conseguente sospensione (in alternativa: decadenza) dall’incarico di consigliere, e in ogni momento da lui revocabili è tenuto a formare il programma di governo e a presentarlo al Consiglio per la sua approvazione (art. 35).
Se, come sembrerebbe, con tale previsione si è inteso introdurre una sorta di voto di fiducia del Consiglio nei confronti del Presidente cosicché su quest’ultimo, in caso di mancata approvazione del programma, dovrebbe ricadere l’obbligo di rassegnare immediate dimissioni appare evidente come l’impatto che tale disposto è in grado di provocare sull’intero sistema sia del tutto diverso a seconda della soluzione adottata in ordine alla scelta del Presidente. A ciò si aggiunga che, qualora venisse confermata l’elezione diretta di quest’ultimo, il «programma di governo» che egli è tenuto a presentare al Consiglio non potrà che coincidere con il «programma elettorale» con il quale si è presentato al voto degli elettori; e ciò, quanto meno, volendo scartare l’infausta prospettiva di una competizione elettorale esclusivamente giocata sui «nomi» e non sui «programmi».
Certo è che, una volta instauratosi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente attraverso l’approvazione del programma, la successiva eventuale mozione di sfiducia, votata a maggioranza dei componenti del Consiglio, comporta, ai sensi dell’art 36 dell’articolato, insieme alla cessazione anticipata del mandato presidenziale, anche il contestuale scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguente prospettiva delle elezioni anticipate, secondo un meccanismo già oggi previsto dall’art. 126 Cost. che può essere efficacemente riassunto con la formula del «simul stabunt, simul cadent».
Quanto alle funzioni di governo, viene confermata la tendenza ad un significativo accentramento del potere esecutivo, attraverso la direzione politica della Giunta, nelle mani del Presidente: quest’ultimo «rappresenta la regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile», nonché «predispone il programma di governo e ne cura l’attuazione» (art. 37); d’altra parte la Giunta, oltre a configurarsi come organo che «coadiuva» il Presidente, esercita i poteri amministrativi e gestionali di competenza regionale, presenta proposte di legge all’approvazione del Consiglio e cura la loro attuazione, approva i regolamenti di competenza della regione e gestisce il bilancio.
In conclusione, allo stato attuale appare assai difficile, almeno riguardo alla parte dedicata al governo della regione, avanzare una valutazione precisa sul testo licenziato dal Consiglio regionale, così come appare allo stesso tempo assai arduo immaginare il tipo di contributo che la società civile, da oggi chiamata ad esprimersi, potrà effettivamente fornire.